XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 310 - 434 - 436 - 1343 - 1372 - 2486 - 2913 - 2919
- 2965 - 3035 - 3043 - 3098 - 3106 - 3184 - 3274 - 3286 - 3303 - 3447 - 3454 -
3567 - 3588 - 3689-A
TESTO
delle Commissioni
Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per
l'emanazione del codice della radiotelevisione.
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e
finalità).
1.
La presente legge individua i princìpi generali che informano l'assetto del
sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e adegua tale assetto
agli sviluppi determinati dall'avvento della tecnologia digitale e dal processo
di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni
interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche
elettronica, ed INTERNET in tutte le sue
applicazioni.
2. Rientrano
nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi
televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso
condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi
di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via
satellite.
Art. 2.
(Definizioni).
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
"programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un
fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati
alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione
televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi" riportata
senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che
radiofonici;
b)
"programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali
elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine
informative teletext e le pagine di dati;
c)
"operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio
e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda,
multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che
consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d)
"fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella
predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su
frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni
altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le
attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei
suoni e dei relativi dati;
e)
"fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi
al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi
numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei
servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi
della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai
programmi;
f)
"accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso
in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed
individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g)
"sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le
imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia
la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le
imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il
tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico
finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di
pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;
h)
"servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su
concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione,
anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei
limiti indicati dalla presente legge;
i)
"ambito nazionale" l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o
radiofonica non limitata all'ambito locale;
l)
"ambito locale" l'esercizio dell'attività radiofonica in uno o più bacini di
norma regionali o provinciali purché riferiti, rispettivamente, a regioni o
province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15
milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al
nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti
la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e
quest'ultima regione limitrofa alla Calabria ed alla Sardegna, nonché
l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini,
comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, di norma regionali o
provinciali; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino
di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica è unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, con
esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi;
l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita
anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
m)
"opere europee" le opere originarie:
1)
di Stati membri dell'Unione europea;
2)
di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate
da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto
la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in
uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia
prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da
uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3)
di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione
con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in
uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso
accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più
Stati europei.
Art. 3.
(Princìpi
fondamentali).
1.
Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà
e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della
libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e
quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di
frontiere, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione,
l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e
locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione,
dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento
italiano.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli
utenti).
1.
La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti,
garantisce:
a)
l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia
varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendo a tal fine lo
sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle
opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che
svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b)
la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della
persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi
cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio basato
su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che, anche in
relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico,
psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o
pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso
condizionato;
c)
la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste,
che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza,
sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano
a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non
possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei
cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni
religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con
mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti
dalla legge;
d)
la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e
l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della
trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al
noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori
limiti e divieti stabiliti dalla legge in relazione alla natura dell'attività
dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
e)
la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei
suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità,
purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità
penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f)
la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e
locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai
programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o
locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via
satellite;
g)
la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle
trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati
in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la
società.
2. E' favorita
la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago, prevedendo a tal fine l'adozione di idonee
misure, sentite le associazioni di
categoria.
3. Il trattamento
dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore
radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente
in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza del sistema
radiotelevisivo).
1.
Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a)
tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di
comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tal fine la costituzione
o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati
nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed
assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b)
previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di
operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime della licenza
individuale per l'attività di operatore di rete e del regime dell'autorizzazione
per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato;
c)
previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente,
su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso
soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una
sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a
dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con
possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d)
previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di
cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito
locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo,
comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di
autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale ed in ambito
locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di
irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi
numerici in ambito locale;
e)
obbligo per gli operatori di rete:
1)
di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a
società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse
informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti
riconducibili a società collegate e controllate;
2)
di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici
in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti
autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate
o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo,
comunque, che gli operatori di rete cedono la propria capacità trasmissiva a
condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui
alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
3)
di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai
fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di
accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate
o a terzi le informazioni ottenute;
f)
obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle
comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle
infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o
dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza
di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque,
che:
1)
il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi
adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2)
l'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato è tenuto alla
separazione societaria;
g)
diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare
collegamenti in diretta e di trasmettere dati ed informazioni all'utenza sulle
stesse frequenze assegnate;
h)
previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di
ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore
radiotelevisivo).
1.
L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata,
costituisce un pubblico servizio ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al
presente capo.
2. La
disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a)
la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti nei telegiornali e nei
giornali radio, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni,
comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b)
la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei
soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze
terrestri;
c)
l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di
propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di
imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d)
la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi
costituzionali indicati dalla legge;
e)
l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in
maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle
informazioni.
3.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole e
criteri per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al presente capo
nei programmi di informazione e di
propaganda.
4. La presente
legge individua gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la
società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta
ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non
informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate
da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile
ed il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di
salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità
sociale.
5. Il contributo
pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è
utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio
pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e
senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare
contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche
amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo
favore.
Art. 7.
(Princìpi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva
di interesse regionale o
locale).
1.
L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove
le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e
linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla
legge.
2. La disciplina del
sistema radiotelevisivo tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque,
un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di
assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze
terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti
destinati alla diffusione in tale
ambito.
3. Un medesimo
soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino d'utenza in ambito
locale e più di sei per bacini anche non limitrofi. E' consentita la
programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite
massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle
detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla
data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio
anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione
d'Italia.
4. Fino alla
completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale è consentita alle emittenti
radiotelevisive locali sia la trasmissione di programmi, sia la trasmissione di
messaggi pubblicitari differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la
concessione o l'autorizzazione per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di
utenza. Successivamente all'attuazione del suddetto piano tale facoltà è
consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito
locale. Anche a tal fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri
programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. Fino alla completa
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale la concessione o l'autorizzazione sono titolo per
l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di
telecomunicazioni a tal fine necessari anche per i transiti di servizio e anche
tra emittenti e anche per la trasmissione dei dati e dei servizi di informazione
indipendentemente dal loro ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo.
L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli per effettuare
collegamenti tra le sedi primarie e secondarie proprie e di altre emittenti
anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti fissi o
temporanei tra emittenti anche per i transiti di servizio, di ponti mobili
nonché per i tele allarmi direzionali da parte di concessionari od autorizzati
radiofonici in ambito locale e nazionale o televisivi in ambito locale non
comporta in alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre a quello previsto
per l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione.
5. Ai
titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo o
via satellite, è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per non più di tre
minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale,
culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sono
consentite l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti,
materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di
accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo
situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai
soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli
operatori incaricati della realizzazione di una produzione di
informazione.
6. Le imprese
di radiodiffusione televisiva in ambito locale, regionale e provinciale che si
impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a
trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione
non sono soggette al limite di affollamento del 35 per cento previsto
dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali
emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze od incentivi
previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione
vigente.
7. Alle emittenti
televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al
territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in
interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE
del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di
messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite
nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per
ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le
opere di durata programmata comprese tra 90 e 109 minuti sono consentite
analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere
di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si
intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio
della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre
alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
8. All'articolo
1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dall'articolo 3
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici
di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato
dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma
4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ",
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti
radiotelevisive locali".
9.
Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici
destinano, per fini di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario,
all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario,
per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale e nazionale operante nei territori dei Paesi membri
dell'Unione europea.
10. Le
somme di cui al comma 9 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi
pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro
realizzazione.
11. Le
amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare
comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme
impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla
diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi
mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli
enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 9 sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040
euro ad un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla
contestazione ed alla applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
12. L'accesso alle
provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per
i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di
quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera
c), del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7
del citato decreto legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 422 del 1993.
Art. 8.
(Diffusioni
interconnesse).
1.
All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole:
"sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici
ore per le emittenti
radiotelevisive".
2.
All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata
giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di
dodici ore di durata giornaliera per le emittenti
televisive".
3. Le imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono
interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di
un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le
medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle
comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il
Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende
rilasciata.
4.
L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di
intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in
contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di
interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero
programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di
Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i
programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali
satellitari questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di
quello massimo stabilito per
l'interconnessione.
5. Le
diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6
agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti
radiotelevisivi).
1.
All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente
periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze
di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di
carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli
organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento,
ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel
termine di 180 giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo,
ridotte di un terzo".
Art. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione
televisiva).
1.
Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela
dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e
nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti
televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste
dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre
2002.
2. Le emittenti
televisive sono tenute a fare in modo che la programmazione dalle ore 7,00 alle
ore 22,30, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore e del
ruolo educativo della famiglia nei confronti della fruizione televisiva del
minore, tenga conto delle esigenze di tutte le fasce di età, nel rispetto dei
diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di
impresa.
3. Le emittenti
televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel
Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei
minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e
all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare
riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e
pubblicitaria.
4. Alla
verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di
cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
provvede la commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione Tv e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate dal medesimo comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6,
lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inosservanza delle norme in
materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato ed indipendentemente dall'azione
penale".
5. In caso di
violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono
applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo
31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1
e 2 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalle sezioni I e II
del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. Le sanzioni
pecuniarie previste al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223, sono elevate rispettivamente a 25.000 e a 350.000 euro. Non è ammessa
oblazione.
7. L'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di
ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni ad
adottate.
8. All'articolo
114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: "E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti
minorenni".
9. Le quote di
riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1,
della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori
ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione
audiovisiva
europea).
1.
I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione
della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con
riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile
1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro
tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il
tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi,
alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a
televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di
cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n.
9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro
elettromagnetico).
1.
Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività
radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti
ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad esse assegnate, ed in
particolare a:
a)
garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
b)
minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica ed
ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c)
evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale ed
internazionale;
d)
garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni
tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle
emanate in sede internazionale;
e)
assicurare la piena copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal
titolo abilitativo;
f)
assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre
emissioni lecite di radiofrequenze, anche in Stati confinanti con il territorio
nazionale.
2. Il mancato
rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle
radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione
dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha
assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato
dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di
trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione
dell'ingiunzione.
3.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale
distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale,
in conformità con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla
legge.
4. L'assegnazione
delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e
proporzionati.
5. Il piano di
assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al
parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di
tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle
d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di
Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste
dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n.
122.
6. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in
attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per
l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi
permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei
criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di
proporzionalità e di non
discriminazione.
7. Per i
casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure
per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva
concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti
di trasmissione e di apparati di rete.
Art. 13.
(Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni).
1.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad
essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della
persona nel settore delle comunicazioni, anche
radiotelevisive.
2. Restano
ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al
Garante per la protezione dei dati personali ed all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti
nel
sistema integrato delle
comunicazioni).
1.
I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a
notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le
operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica
del rispetto dei princìpi enunciati dagli articoli 15 e
16.
2. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o,
periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai
princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano,
nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono,
posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 15 e 16
della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del
livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso
nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli
indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o
fonografiche.
3. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo
di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella
condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui agli articoli 15
e 16, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio
ed indicando l'impresa o il gruppo di imprese ed il singolo mercato interessato.
In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
4. Gli atti giuridici,
le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui
al presente capo sono
nulli.
5. All'articolo 2,
comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle
comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini
della presente legge," sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi o
radiofonici).
1.
All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate
ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non
può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20
per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei
programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale
mediante le reti previste dal medesimo piano.
Art. 16.
(Limiti alla raccolta delle risorse
nel sistema integrato delle
comunicazioni).
1.
Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli
mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti
tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31
luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata
legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse
complessive del settore integrato delle
comunicazioni.
2. I ricavi di
cui al comma 1 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e
locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da
convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte
televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di
servizi.
3. Gli organismi di
telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui
ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo
regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel
mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del settore
medesimo.
4. All'articolo 2,
comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed
avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.
Capo III
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL CODICE
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 17.
(Delega al Governo per l'emanazione
del codice della
radiotelevisione).
1.
Il Governo, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa acquisizione dei pareri previsti al comma 3, un testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione,
denominato "codice della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti ed
apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni
necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel
rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità
europee.
2. Il codice della
radiotelevisione indica anche i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le
regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale. A tale fine sono da
qualificare come princìpi fondamentali quelli posti dal Capo I ed i seguenti
princìpi:
a)
previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di
frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel
rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di
quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione
delle radiofrequenze;
b)
attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in
ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c)
attribuzione ad organi della regione o della provincia delle competenze in
ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o
provinciale;
d)
previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c)
avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica
del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei
progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato,
delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale
dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo
professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di
operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia
richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura
di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione
che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui
alla licenza rilasciata;
e)
definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di
pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale
di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di
programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per
le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto
dei princìpi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato
servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
f)
ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza
in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni
legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in
materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto
dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la
tutela dell'incolumità e della sicurezza
pubbliche.
3. Lo schema
del decreto di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza
Stato-regioni", è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo
ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali
modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere
definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta
giorni.
4. Le disposizioni
normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi,
in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E
RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 18.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo).
1.
Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una
società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto di servizio
nazionale stipulato con il Ministero delle comunicazioni, con il quale sono
individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni tre
anni.
2. Il servizio pubblico
generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque
garantisce:
a)
la diffusione di tutte le trasmissioni televisive radiofoniche di pubblico
servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della
tecnica;
b)
un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate
all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto
livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni
tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e,
per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in
chiaro ed in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di
tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c)
la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo
proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i
programmi televisivi e radiofonici;
d)
l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla
legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie
locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e)
la predisposizione annuale di programmi televisivi e radiofonici destinati a
stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la
conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo, e l'effettuazione di
trasmissioni radiofoniche e televisive speciali per l'estero;
f)
la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e
ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli
Venezia Giulia;
g)
la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse
pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle
autostrade italiane;
h)
la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai
minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima
infanzia e dell'età evolutiva;
i)
la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo
l'accesso del pubblico agli stessi;
l)
la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire
dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della
presente legge;
m)
la costituzione di una società per la produzione e la diffusione all'estero di
programmi di cultura italiana in lingue straniere;
n)
la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture
per la trasmissione televisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale;
o)
la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
p)
il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8,
comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
q)
l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali ed in
sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province
autonome di Trento e di Bolzano;
r)
l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di
handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
s)
la valorizzazione ed il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in
particolare per le finalità di cui alla lettera
b);
t)
la realizzazione di attività di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi
regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi
provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in
relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio
affidate alle stesse.
4. Con
deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo
triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso
tecnologico ed alle mutate esigenze
culturali.
5. Alla società
cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società
collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di
immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e
concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 19.
(Finanziamento del servizio pubblico
generale
radiotelevisivo).
1.
Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la
responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società
concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità
separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti
nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base
di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati
in modo coerente ed obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i
princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.
Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale,
apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i
compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi
devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi
della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio
pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle
comunicazioni.
2. La
contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte
di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte
all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la
borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le
norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
3. L'ammontare del canone
di abbonamento è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni entro
il 10 gennaio di ciascun anno, in misura tale da consentire alla società
concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno in corso per adempiere gli
specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale
società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato per l'anno in corso e le
esigenze di sviluppo tecnologico
dell'impresa.
4. E' fatto
divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui
al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal
canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
Art. 20.
(Verifica dell'adempimento dei
compiti).
1.
In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa
all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il
compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e
del contratto di servizio, tenendo conto anche dei parametri di qualità del
servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto
medesimo.
2. L'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli
obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle
comunicazioni per il contratto di servizio, notifica l'apertura dell'istruttoria
al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere
sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato
contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in
ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della
chiusura di questa.
3.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre
perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria.
4. Tutte le
notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal
segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I
funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio
delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
6. Con
provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti
richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dall'ordinamento
vigente.
7. Se, a seguito
dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa
infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il
termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni
gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone,
inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, fissando i termini entro i quali l'impresa deve
procedere al pagamento della
sanzione.
8. In caso di
inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento
del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come
individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la
sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta
giorni.
9. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno
nella relazione annuale.
Art. 21.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa).
1. La
concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la
durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa.
2. Per quanto non sia
diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per
quanto concerne l'organizzazione e
l'amministrazione.
3. Il
consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto
da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo
di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di
garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del
servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono
essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i
requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135,
secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio
professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte
in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o
della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali.
Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa
non retribuita per la durata del
mandato.
5. La nomina del
presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio
nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere
favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.
6.
L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine
l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366
del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per
l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379
del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le
materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede
assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno
lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e
sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre
quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno
venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal comma
7, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di
candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio
avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state
presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri
interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così
ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i
candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti
coloro che ottengono i quozienti più elevati, fermo restando che due
amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente
comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza. In
caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui
presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui
al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui
un rappresentante è riservato alle liste di
minoranza.
7. Il
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in
sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa
alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di
candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di
azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, che la trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'immediata presentazione.
8.
Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee
della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di
revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere e comunicata al
Ministero medesimo.
9. Il
presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi
dell'articolo 22, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine
all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre
norme che regolano la materia. Alla data di cui al precedente periodo il
consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono
automaticamente e il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per la
nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge,
provvedendosi altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del codice
civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.
Art. 22.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana
Spa).
1.
Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini
di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo
comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile,
sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge,
trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di
ulteriori provvedimenti.
2.
Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società
RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione
italiana Spa ed il consiglio di amministrazione della società incorporata assume
le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla
fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di
fusione.
3. Entro il 31
gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione
dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante
offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi
regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di
vendita di cui al presente
comma.
4. Una quota delle
azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere
in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere
alienate prima di diciotto mesi dalla data di
acquisto.
5. In
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e
di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita
nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario
prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi
il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di
voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati
i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla
modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche
mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione
complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito
alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da
parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite
nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza
limiti di tempo.
6. Fino al
31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa di rami
d'azienda.
7. I proventi
derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della
società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993,
n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al
finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui
all'articolo 25, comma 4.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 23.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale).
1.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione ed osservando
criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela
dell'utenza.
2. Alle
controversie in materia di applicazione di piani di frequenze ed in materia di
accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma
11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio
delle trasmissioni in tecnica
digitale).
1.
Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività
di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei
requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle
trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione
simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette
sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e
nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, le licenze
e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale
terrestre.
2. La
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata
sugli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.
223, nonché sugli impianti acquisiti ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66.
3. Ai fini della
realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o
di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività
radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni
operate siano destinate alla diffusione in tecnica
digitale.
4. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di
rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano
legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo
concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora
dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della
popolazione o del bacino
locale.
5. I soggetti
richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con
specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le
disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29
del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di
cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni.
6. Al fine di
agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica
digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio
degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini
della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo
ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n.
249.
7. Il Ministero delle
comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a
razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle
leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), autorizza le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali
finalità.
8. Gli impianti di
diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti
alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al
Ministero delle
comunicazioni.
9. Tutte le
frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente
allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola
sperimentazione digitale.
10.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 dell'allegato A annesso al
regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 1^ marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla
trasmissione in tecnica
digitale).
1.
La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su
frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che
raggiunga:
a)
entro il 1^ gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b)
entro il 1^ gennaio 2005, il 70 per cento della
popolazione.
2. La
società concessionaria di cui al comma 1, di concerto con il Ministero delle
comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti
con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale
analogico, nei quali avviare entro il 1^ gennaio 2005 la completa conversione
alla modalità digitale.
3.
Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società
concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi
in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 1, di tre
programmi televisivi in tecnica digitale in
chiaro.
4. Con regolamento,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al
comma 7 dell'articolo 22 della presente legge, conseguita anche mediante
cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla
locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie
italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in
tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi
trasmessi in tecnica
digitale.
5. A decorrere dal
1^ gennaio 2004 e nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, durante la quale
si determina il progressivo ampliamento del numero globale dei programmi
irradiabili e assentibili, e fino alla data di cessazione delle trasmissioni
analogiche, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 15, comma 1, è
calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi o radiofonici concessi
o irradiati, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 1, in ambito nazionale su
frequenze terrestri, indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono
concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50
per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento
non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di
programmi irradiati in tecnica
analogica.
6. Il criterio di
calcolo di cui al comma 5 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in
tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento
della popolazione
nazionale.
7. Per la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi
irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva dei blocchi di
diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, non concorrono al raggiungimento
del limite di cui al comma
5.
8. Il periodo di validità
delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica
analogica in ambito nazionale è prolungato sino alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in
modalità digitale.
Art. 26.
(Abrogazioni).
1.
Sono abrogate le seguenti norme:
a)
articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
b)
articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15
e 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c)
articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
d)
articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249;
e)
capo I del titolo II del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
f)
legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22
e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la
presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, della
presente legge;
g)
legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 5, salvo comunque
quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, della presente legge;
h)
articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
i)
articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.
Art. 27.
(Entrata in
vigore).
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.