1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
- Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume
la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
- Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il
consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari
ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto
indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e
le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso
di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera
competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in
carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni
alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma
di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il
presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste
dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25
giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
- Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
- Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui
al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle
strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso
esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il
Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento
con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle
comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle
comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi
all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel
rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i
decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al
quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti
destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni
competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali
quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei
programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di
giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di
carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica
e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di
diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta
apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti
all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di
entrata in vigore della presente legge(1);
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero
5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990,
n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di
quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento
alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non
discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di
infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di
interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio
pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio
agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di
interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso
all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti
da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle
leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo
5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi
di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione
del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano
richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale
delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e
tempestività;
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio
di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più
emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi
degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto
di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le
concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti
l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al
presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie(2);
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei
servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei
servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta
del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni
comparto di attività;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei
prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte
salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può
emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per
la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere
per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi
servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in
osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali
diversi accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni(3);
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite,
emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola
l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o
il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di
informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in
materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di
autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e
degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in
materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla
propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché
l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di
parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di
attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della
convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra
concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine
all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei
diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità
dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni
televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai
sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi
interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni
necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri
contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad
emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive,
anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni(4);
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di
servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche
legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed
all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle
comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso
ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la
predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica
e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi
multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e
delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui
ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché
il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il
rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso
consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla
proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio
radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente
legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza
assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria
stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai
contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli
2, 3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i
provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del
Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione
sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la
relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori
di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo
tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione
potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla
pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana,
stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e
comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che
esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge
14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità
non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e
le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
- Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con
il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9(4/b).
-
La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese
operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione,
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella
dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata
da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di
sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione
contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le
imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro
due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente
comma.
-
L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci,
i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il
trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base
della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per
l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali
del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso
l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di
cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
-
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di
intervenire nei procedimenti.
-
L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere
fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o
destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con
provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo
obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire
in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per
la conclusione del procedimento di conciliazione.
-
I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai
criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la
regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella
definizione delle predette procedure costituiscono princìpi per la
definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
-
L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e
degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità
dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni
di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di
decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati
regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi
regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì
attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti
richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di
cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei
comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati
regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per
definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai
comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi
di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette
all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di
comune interesse(5).
-
Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le
comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità
previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n.
163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273,
per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga
priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente
poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti
della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650.
-
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di
polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche
del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza
pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i
mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
settore della radiodiffusione e dell'editoria.
-
L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le
Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di
agevolare le rispettive funzioni.
-
È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità
nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione
della pianta organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei
carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità
previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti
ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
-
L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta
unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge
14 novembre 1995, n. 481 .
-
L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati
in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità
e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231
.
-
In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può
provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante
apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze
trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle
comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole
funzioni.
-
All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481 , non derogate dalle disposizioni della
presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e
19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità
istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 , senza oneri a carico
dello Stato.
-
Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati
i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto
1990, n. 223 , nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5
agosto 1981, n. 416 . Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i
commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 . E
abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della
presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei
procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei
rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria.
-
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o
più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , per individuare le competenze trasferite,
coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze,
riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e
rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
-
Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum
permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti
dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da
operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di
studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove
tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato(6).
-
Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle
comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente
legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
-
I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di
primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
-
[Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti
dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con
motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano
davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della
sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà
ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla
data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione
del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della
causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che
definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente
sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà
di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del
dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di
appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034](7).
-
È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti,
composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle
varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo
giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della
dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.
Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte
all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi
pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la
salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali
soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì
iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio
regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti
e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere
superiore a undici(8). I pareri e
le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , sono trasmessi al
Garante per la protezione dei dati personali.
-
I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività
non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo
2621 del codice civile.
-
I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità
prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie
richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla
stessa Autorità.
-
I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire
cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate
dall'Autorità.
- Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di
particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del
titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la
revoca.
(1) Vedi, anche, l'art. 16, L. 7 marzo 2001, n. 62.
Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli
operatori di comunicazione è stato approvato con Del.Autorità garanzie
com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. (2) Numero così modificato dall'art. 3, D.L. 30 gennaio 1999,
n. 15. (3) Numero aggiunto dall'art. 11, L. 18 agosto
2000, n. 248. (4) Numero così modificato dall'art. 3,
D.L. 30 gennaio 1999, n. 15. (4/b) Ridistrubuzione delle
competenze dell'Autorità ai sensi del Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento. (5) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi le Delibere
dell'Autorità n. 52/99
e n. 53/99 del 28
aprile 1999. (6) Per l'organizzazione del Forum
permanente delle comunicazioni vedi il D.M. 22 marzo 2000. (7) Comma abrogato dall'art. 4, L. 21 luglio 2000, n.
205. (8) In attuazione di quanto disposto dal presente
comma, vedi la Delibera dell'Autorità n. 54/99 del 5 maggio
1999.
2. Divieto di posizioni dominanti.
-
Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle
forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della
multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti
di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per
oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione
dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti
controllati e collegati.
-
Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
-
I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a
comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al
fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
-
L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati
relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi
effettuate.
-
L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri
di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241
, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In
particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura
dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di
presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere
dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne
siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili
all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di
riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su
notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali(9).
- Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a
soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione
in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono
essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di
irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o
radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici
numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla
base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei
mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza,
relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità
può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i
limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per
l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al
20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della
concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di
tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e
di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi
irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti
criteri(10):
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo
standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato
periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del
cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra
gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di
un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori
risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente
alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con
il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio
della provincia(11);
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini
di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le
emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza
di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la
diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti
locali che trasmettono nelle lingue delle stesse
minoranze.
-
L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati
ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando
la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o
comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al
termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente
rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce
la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità
ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura
dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro
il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere
comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative
ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle
autorizzazioni.
-
Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti
criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito
nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per
trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i
provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore
al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito
nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate.
I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da
finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario,
nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite
e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici,
ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze
delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto,
dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato
nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione
che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite;
la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere
superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei
soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia
uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore
televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito
nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui
proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota
non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore
radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale,
l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse
economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti
televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi
non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al
settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle
emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati,
nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza,
l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono
applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di
programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente
lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive
via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese
operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di
giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi
dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale
nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per
televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti
pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta
televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e
periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo
delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di
giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n.
416 , e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti
per singolo settore previsti dalla presente legge;
e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori
radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote
previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di
pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di
concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere
pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in
ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente
lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in
esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato
che la controlla o è ad essa collegato.
-
Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere
a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o
concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del
contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano
l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo
spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante né
elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto
motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7.
Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero
di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i
soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante
idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante
vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma
8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8
nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro,
dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici
all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai
fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e
della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante
vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro
opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in
essere.
-
I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari
di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di
una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via
satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma
nazionale.
-
Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di
risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato
nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore
ai dodici mesi.
-
L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle
caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi
espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente
articolo.
-
Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove
tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in
chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione
dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi
(12).
-
Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che
raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del
fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di
produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una
emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per
cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia
di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati
ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo
di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le
televendite.
-
Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di
pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei
proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da
televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero
autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei
proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze
da televendite.
-
Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla
presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale
acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche
indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad
appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano
precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di
fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che
interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi,
in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del
voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera
consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della
presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai
soci contraenti o da essi controllate.
-
Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
-
Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la
maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare
la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in
base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in
base alle caratteristiche della composizione degli organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati
elementi.
-
In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono
partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da
satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su
reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori
di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o
comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla
utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo,
secondo princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non
discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione
della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici
provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1,
l'osservanza dei princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non
discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti
partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che
intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa
piattaforma.
- Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 , e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate
nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza
non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a
centoventi giorni al semestre.
(9) In attuazione di quanto disposto dal presente
comma, vedi la Delibera dell'Autorità del 23 marzo 1999, n.26/99. (10) Vedi, anche, l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122. (11) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 18 novembre 1999, n.
433. (12) L'autorizzazione di cui al presente comma è
rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
3. Norme sull'emittenza televisiva.
-
È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata
in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e
locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla
reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998(13).
-
L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio
1998(13). Sulla base
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
entro e non oltre il 30 aprile 1998(13), le nuove
concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una
durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle
condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo
conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le
società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana
ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle
società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non
appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti
Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva
reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi
internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la
concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono
essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad
una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per
la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente
rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico
impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque
essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 (13)e il
rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il
30 aprile 1999(13). In caso di
deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni
ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30
aprile 1999(13).
-
Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento
di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che
consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento
ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti
che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una
proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in
relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di
autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente
programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di
addetti, piani di investimento coordinati con il progetto
editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione
sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi
e delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in
emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con
obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti
dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed
incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è
riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di
informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5,
della legge 6 agosto 1990, n. 223 ;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di
strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici
e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di
aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di
consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive
locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di
trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un
quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle
diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza(14);
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità,
sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei
confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare
valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per
cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e
classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le
emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità
sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della
parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle
radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , come sostituito
dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le
caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto
prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti
dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e dall'articolo
7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione
delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno
il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara
utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene
stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese
elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del
satellite, nella misura prevista dalle norme
vigenti.
-
Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti
titolari della concessione comunitaria.
-
Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i
criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque
l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le
concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale
devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che
comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di
provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva
locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili
all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali
che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si
impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni
ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere
rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o
non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di
lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e
televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6,
lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva
digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai
concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione
sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire
consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei
relativi impianti.
-
Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che
superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire
in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998,
l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli
obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di
concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e,
successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o
via satellite(15).
-
L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza
dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il
termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al
comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via
cavo(15).
-
All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la
cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono
indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna,
anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o
autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un
grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella
residente nel territorio cui si riferisce la concessione o
l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la
sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma
codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino
all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle
comunicazioni.
-
Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse
economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998.
Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una
ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del
servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una
emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano
presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di
Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le
province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di
cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo
non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8.
L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere
istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente
all'indicazione del termine di cui al comma 7(15).
-
La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio
nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua
costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un
apposito regolamento(16).
-
Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la
trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente
esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti
televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997,
trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una
delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due
reti fino al 30 aprile 1998(17). A partire
dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere
esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini
previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che
disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene
conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare
natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento
del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere,
anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di
cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito
nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma
8(18).
Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle
norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un
regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono
abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge(19)(20).
-
Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente
disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti
sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni
applicate.
-
A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità
abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione
generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono
installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole
unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri
storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti
paesaggistici.
-
[Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la
riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione
all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da
reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4
per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione
radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a
mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi
decodificatori di utenti](21).
-
All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , sono
soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente
comma l'esercizio del credito,".
-
(22).
-
Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito
locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito
nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso
ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base
non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in
occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura,
sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei
programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per
l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché
per trasmettere dati e informazioni all'utenza(23).
-
Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di
concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
costituite in società cooperative a responsabilità limitata.
-
Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione
sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami
di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli
autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile
1975, n. 103 , secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresì consentite le
acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione
sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività
televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per
la radiodiffusione televisiva in àmbito locale ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società
cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non
riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il
carattere comunitario(24). È inoltre
consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in àmbito
locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a
carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i
requisiti di emittente comunitaria(25).
-
I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva
privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del
provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la
concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in
proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private
sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi
sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
-
Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , si
applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano
l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di
coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono
ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle
imprese radiotelevisive.
-
(26).
-
Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora
digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di
dieci anni(27).
(13) Per il posticipo di nove mesi della presente data,
vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122. (14) Numero
così modificato dall'art. 1, D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. (15)
L'art. 1, Delibera dell'Autorità del 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS
(Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data
per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del
presente articolo. (16) In attuazione di quanto disposto
nel presente comma, vedi la Delibera dell'Autotità del 1° marzo 2000, n.127/00/CONS,
modificata dalla Deibera del 5 luglio 2001, n. 289/01/CONS,
entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. (17) Per il posticipo di nove mesi dalla data del 30 aprile
1998, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122. (18) Per
l'assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione
televisiva dismesse, vedi il D.M. 20 febbraio 1998. (19)
Comma così modificato dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. (20) L'art. 1, Delibera dell'Autorità del 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS
(Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data
per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del
presente articolo. (21) Comma abrogato dall'art. 1, D.L.
29 settembre 1997, n. 328, riportato alla voce Imposte e tasse in
genere. (22) Aggiunge l'art. 43-bis alla L. 14 aprile
1975, n. 103. (23) Comma così sostituito dall'art. 1, L.
30 aprile 1998, n. 122. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 5 ottobre 2001, n.
447. (24) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1-bis,
D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. (25) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma
1-bis, D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. (26) Sostituisce il comma 45,
dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. (27) La Corte
costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 147 (Gazz. Uff. 31
maggio 2000, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1,
commi 3 e 3-quater del D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del
D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di
Reggio Calabria.
4. Reti e servizi di telecomunicazioni.
-
L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via
cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di
licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data
l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di
telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e
autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni
terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle
procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55 , è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità(28).
-
Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
-
L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su
beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del
suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non
discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni
i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine
l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le
modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi
obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni
precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati.
L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito
regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio
di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al
presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel
piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite
entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per
l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in
materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive
modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi
degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , si applicano le disposizioni
dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della
proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le
competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome(29).
-
Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e
gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni
sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata
contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e
l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura
dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono
altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in
ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai
sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società
di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo
istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136 , qualora superi l'ammontare di fatturato determinato
dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la
separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
-
Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere
utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni.
In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti
alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella
svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di
concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società
separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al
presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli
impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento
che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione
del piano stesso.
-
Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno
realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono
tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque
attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria
del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere
partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o
controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di
pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, né acquisire
diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
-
L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico
radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con
annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda
da parte della società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3.
L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la
fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui
ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei princìpi di
obiettività, trasparenza e non discriminazione.
-
Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i
servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria
del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per
l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di
sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta
all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le
società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni
non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria
direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su
frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né
raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e
locali su frequenze terrestri in chiaro.
-
L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio
1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di
telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai
sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ,
con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai
costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta
i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva
concorrenza.
(28) Le autorizzazioni e le licenze di cui al presente
comma sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi
dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione. (29) Le autorizzazioni e
le licenze di cui al presente comma sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni, ai sensi dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
5. Interconnessione, accesso e servizio
universale.
-
I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la
installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per
l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso
sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate
dall'Autorità e dei seguenti princìpi:
a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei
servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui
mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove
compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e
di diritti tra gli operatori ed i fornitori.
-
La remunerazione degli obblighi del servizio universale è
disciplinata in base ai princìpi di cui al regolamento di attuazione di
cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
-
I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai
sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può
essere limitato dall'Autorità per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati
motivi di interesse generale di natura non economica;
-
Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali,
riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della
sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità.
-
Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi
inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con
specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso
pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di
istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità
dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri
stabiliti dall'Unione europea.
- Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al
presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro
delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite l'Autorità e le competenti
Commissioni parlamentari(30).
(54) Vedi, anche, l'art. 45, comma 13, L. 23 dicembre
1998, n. 448.
6. Copertura finanziaria.
-
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle
risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui
all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge
14 novembre 1995, n. 481 .
- Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e
con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività,
un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni
di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Entrata in vigore.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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