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Art.
1. (Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e
ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze)
1. Le date
previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31
luglio 1997, n. 249, nonché, limitatamente alla rete non eccedente, la
data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo articolo 3, sono
posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle
regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui
all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da
ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso
favorevolmente.
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta
e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano
prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate
al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che
hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.
4. Il comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal
comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è
sostituito dal seguente:
"2. In attesa
dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il
Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi
periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel
caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o
della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita
locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni
autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di
radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o
sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di
legge".
5. Fermo restando
quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso
i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge
6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché
per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna
emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della
legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base
non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire anche un limitato ampliamento delle aree
servite.
6. Gli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle
richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni
dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione
dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.
7. In attesa della
adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di
telecomunicazione, legittimamente operanti in virtù di provvedimento della
magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non
siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti
organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di
cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650. Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia
stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è
consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova
costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo
scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
8. Il comma 17
dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal
seguente:
"17. Le imprese di
radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le
imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono
effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione
di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e
attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e
sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per
l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché
per trasmettere dati e informazioni all'utenza".
Art.
2. (Promozione della distribuzione e della produzione di opere
europee)
1. Le emittenti
televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riservano di norma alle opere europee, come definite dalla direttiva
89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla
direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno
1997, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo
dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite, anche con
riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve
essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare
opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di
cui al presente comma in conformità della normativa
comunitaria.
2. Le quote di riserva
previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di
animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità
di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri
per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai
fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione,
sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto
compatibili.
3. I concessionari
televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da
produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione,
escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le
stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai
produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
4. Ai fini della
presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di
comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e
che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di
concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione
radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il
90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori
indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti
dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva
acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Le emittenti
televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle
modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti
annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi
audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della
quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di
produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento
degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio,
dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti.
A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio
non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno di queste quote,
nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di
produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei,
di cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al
presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla
programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto
così come definita dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Sono abrogati
l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di
spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film
italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in
considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre
1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.
9. Le emittenti
televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla
diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno
l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
10. La concessionaria
del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite
alle opere audiovisive e ai film europei.
11. Fino alla data di
entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle
comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono
prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi
tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata
dalla direttiva 97/36/CE.
12. Le emittenti
radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di
giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della
domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo
grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al
passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i
termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione
che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un
provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si
rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete
nazionale.
Art.
3. (Disposizioni in materia di pubblicità
televisiva)
1. Gli spot
pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La
pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i
programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la
pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel
corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati
l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello
stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei
titolari.
2. Nei programmi
composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e
negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la
pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra
le parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di
opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film
prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a
puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata
superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una
volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. è autorizzata un'altra
interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di
almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
Le disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 non si
applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati
acquisiti prima del 28 febbraio 1998.
4. Quando programmi
diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da
spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra
ogni successiva interruzione all'interno del programma.
5. La pubblicità e la
televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di
funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari,
i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata
inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità
o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta
minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
6. Fino alla data di
entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle
comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano
alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente
al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o
indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.
Art.
4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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