Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittą - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilitą - Sanitą, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 38 del 15 Febbraio 2003

LEGGE 27 dicembre 2002, n.289

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2002).

TITOLO I 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre
2002, n. 289, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
   Art. 1.
   (Risultati differenziali)
 1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da
   finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200
   milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni
   debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
   livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
   all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
   modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
   complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
   interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003,
   resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro
   per l'anno finanziario 2003.
   2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
   finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
   conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
   rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di
   euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210
   milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il
   livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
   rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di
   euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il
   livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
   rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello
   massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
   289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
   3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
   intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
   prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
   ammortamento a carico dello Stato.
   4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
   rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
   interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
   finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
   finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
   fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
   la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
   economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
   finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
   di programmazione economico-finanziaria.
 Avvertenza:
   - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
   dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
   dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
   disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
   sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
   e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
   approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
   fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
   modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
   invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
   qui trascritti.
   Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
   pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
   europee (GUCE).
   Note all'art. 1:
   - Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
   legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
   contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
   "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
   tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
   programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
   presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
   disegno di legge finanziaria.
   2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
   di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
   quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
   nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
   periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
   dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
   finanziari agli obiettivi.
   3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
   delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
   Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
   effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
   considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
   a) il livello massimo del ricorso al mercato
   finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
   competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
   bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
   contabili pregresse specificamente indicate;
   b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
   degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
   determinazione del quantum della prestazione, afferenti
   imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
   vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
   essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
   conseguenti all'andamento dell'inflazione;
   c) la determinazione, in apposita tabella, per le
   leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
   quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
   considerati;
   d) la determinazione, in apposita tabella, della
   quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
   considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
   permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
   quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
   e) la determinazione, in apposita tabella, delle
   riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
   pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
   per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
   vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
   le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
   stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
   qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
   considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
   prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
   tra le spese in conto capitale;
   g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
   11 - bis e le corrispondenti tabelle;
   h) l'importo complessivo massimo destinato, in
   ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
   rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
   dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
   modifiche del trattamento economico e normativo del
   personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
   compreso nel regime contrattuale;
   i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
   alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
   i - bis) norme che comportano aumenti di entrata o
   riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
   ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
   caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
   dei saldi di cui alla lettera a);
   i - ter) norme che comportano aumenti di spesa o
   riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
   direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
   esclusione di interventi di carattere localistico o
   microsettoriale;
   i - quater) norme recanti misure correttive degli
   effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11 - ter,
   comma 7.
   4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
   delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
   nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
   copertura di nuove o maggiori spese.
   5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
   Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
   ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
   nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
   nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
   11 - bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
   delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
   e contributive e delle riduzioni permanenti di
   autorizzazioni di spesa corrente.
   6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
   copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
   disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
   determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
   correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
   determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
   documento di programmazione economico - finanziaria, come
   deliberato dal Parlamento.
   6 - bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
   finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
   adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11 -
   ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
   ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
   comma 3, lettera i - quater).".

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATACAPO IPRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
                               Art. 2.
     (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  3,  relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
   le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
   10"   sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche'  della  deduzione
   spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
   seguente:

   "Art.   10-bis.   (Deduzione   per  assicurare  la  progressivita'
dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di
cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  agli  articoli  46,  con esclusione di quelli
indicati  nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis),  d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di  un  importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  lettera  a), la
deduzione  di  cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000
euro,  non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato
al periodo di pensione nell'anno.
   4.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di  impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata  di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
   5.  La  deduzione  di  cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente  al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle  deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di  cui  all'articolo  10  e  diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se  il  predetto  rapporto  e'  maggiore  o  uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione
non  compete;  negli  altri  casi,  ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali";

   c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   L'imposta   lorda   e'  determinata  applicando  al  reddito
complessivo,  al  netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10    e    della   deduzione   per   assicurare   la   progressivita'
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

   "1-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito complessivo concorrono
soltanto  redditi  di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni  per  un  importo  non  superiore  a  185,92  euro  e  quello
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e delle
relative  pertinenze  l'imposta  non  e'  dovuta.  Se,  alle medesime
condizioni  previste  nel  periodo  precedente, i redditi di pensione
sono  superiori  a  7.500  euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte  d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";

d) l'articolo  13,  relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal
   seguente:

   "Art.  13.  (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di  quelli  indicati  nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere
a),   b),  c),  c-bis),  d),  h-bis)  e  l),  spetta  una  detrazione
dall'imposta lorda pari a:

a) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
   non a 29.500 euro;
b) 235  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma
   non a 36.500 euro;
c) 180  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
   non a 41.500 euro;
d) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
   non a 46.700 euro;
e) 25  euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
   a 52.000 euro.

   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70  euro  se  il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
   non a 27.000 euro;
b) 170  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
   non a 29.000 euro;
c) 290  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
   non a 31.000 euro;
d) 230  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
   non a 36.500 euro;
e) 180  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
   non a 41.500 euro;
f) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
   non a 46.700 euro;
g) 25  euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
   a 52.000 euro.

   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di  impresa  di  cui  all'articolo  79,  spetta  una detrazione dall'
imposta lorda pari a:

   a)  80  euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
   b)  126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma
non a 31.000 euro;
   c)  80  euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.

   4.  Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
   2.   All'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, dopo le
parole:  "i  corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite
le  seguenti:  ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
   3.  Ai  fini  della  determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone  fisiche  dovuta  sul  reddito complessivo per l'anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le  disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  in  vigore  al  31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
   4.  La  deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile  delle  addizionali  all'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma  2,  secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  e  dall'articolo  1,  comma  4,  del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
   5.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di  bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30
settembre  2003,  per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro,  per  una  quota  pari  al 36 per cento degli importi rimasti a
carico  del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo.  Nel  caso  in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio  realizzati  fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione  di  interventi  iniziati  successivamente  al 1 gennaio
1998,  ai  fini  del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio  edilizio  di  cui  all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente
persona  fisica  dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni
non  utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per  intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi  la detenzione
materiale  e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari
di  un  diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio,
di  eta'  non  inferiore  a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.
   6.  All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le  parole:  "31  dicembre  2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  "31  dicembre  2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
   7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle  persone  fisiche  di  un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di  altri  componenti  del  medesimo  nucleo  familiare presso scuole
paritarie,  nel  limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   8.  Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Nella  determinazione  dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita'  qualificabili  come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
diritti costituzionalmente riconosciuti".
   9.  Sono  indeducibili  ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni  o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o  farmacisti,  allo  scopo  di  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  la
diffusione  di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
   10.  La  revisione  delle  aliquote  e  degli scaglioni di reddito
prevista  nel  comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto
per  i  periodi  di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b),  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
   11.  Per  l'anno  2003  i  redditi  derivanti da lavoro dipendente
prestato,  in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero  in  zone  di  frontiera  ed  in  altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
   12.  Il  primo  periodo  del  sesto comma dell'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito  dal  seguente:  "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alte   vendite  a  domicilio  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
   13.  Al  comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  concernente  l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni
aventi  ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31  dicembre  2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31 dicembre
2003".

      
                  Note all'art. 2:
              - Il  testo  del  comma 1 dell'art. 3 (base imponibile)
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          22 dicembre   1986,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  si  applica sul reddito complessivo del
          soggetto,  formato  per  i  residenti  da  tutti  i redditi
          posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
          nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili
          indicati nell'art. 10, nonche' della deduzione spettante ai
          sensi dell'art. 10 - bis.";
              - Il  testo  dell'art. 11 (determinazione dell'imposta)
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          22 dicembre   1986,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda  e' determinata applicando al reddito complessivo, al
          netto  degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
          deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
          di  cui  all'art.  10  -  bis,  le  seguenti  aliquote  per
          scaglioni di reddito:
                a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
                b) oltre  15.000  euro  e  fino a 29.000 euro, 29 per
          cento;
                c) oltre  29.000  euro  e  fino a 32.600 euro, 31 per
          cento;
                d) oltre  32.600  euro  e  fino a 70.000 euro, 39 per
          cento;
                e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
              1  -  bis.  Se  alla formazione del reddito complessivo
          concorrono  soltanto  redditi  di  pensione non superiori a
          7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
          a  185,92  euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
          non  e'  dovuta.  Se, alle medesime condizioni previste nel
          periodo  precedente, i redditi di pensione sono superiori a
          7.500  euro  ma  non  a  7.800 euro, non e' dovuta la parte
          d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra
          il reddito complessivo e 7.500 euro.
              2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13 - bis.
              3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
          14  e  15.  Salvo  quanto  disposto  nel  comma 3 - bis, se
          l'ammontare  dei  crediti  di imposta e' superiore a quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
              3  -  bis.  Il  credito  di  imposta  spettante a norma
          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma   1  dell'art.  105,  e'  riconosciuto  come  credito
          limitato   ed   e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo
          periodo  del  comma  3.  Il  credito  limitato si considera
          utilizzato  prima  degli  altri  crediti  di  imposta ed e'
          portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza  della  quota
          dell'imposta  netta  relativa  agli  utili  per  i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  netto delle perdite di precedenti periodi di
          imposta ammesse in diminuzione.
              3  -  ter. Relativamente al credito di imposta limitato
          di  cui  al  comma  3 - bis, il contribuente ha facolta' di
          avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14".
              - Il  testo  del  comma  2,  lettera  a),  dell'art. 23
          (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 29 settembre 1973
          (disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui  redditi),  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "2. La ritenuta da operare e' determinata:
                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,
          di  cui  all'art.  48  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati  alle  successive  lettere b) e c), corrisposti in
          ciascun  periodo  di paga, con le aliquote dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
          paga  i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto
          della deduzione di cui all'art. 10 - bis del medesimo testo
          unico,   ed   effettuando   le  detrazioni  previste  negli
          articoli 12  e  13,  del  citato testo unico, rapportate al
          periodo  stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
          del  citato  testo  unico sono effettuate se il percipiente
          dichiara   di  avervi  diritto,  indica  le  condizioni  di
          spettanza  e  si  impegna  a  comunicare tempestivamente le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i periodi di imposta successivi;".
              - Il   testo   vigente   del   comma   2  dell'art.  50
          (Istituzione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche)  del  decreto legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
          seguente:
              "2.  L'addizionale  regionale e' determinata applicando
          l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
          la  residenza,  al  reddito complessivo determinato ai fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, al netto
          degli   oneri  deducibili  riconosciuti  ai  fini  di  tale
          imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
          anno  l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
          delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
          agli  articoli  14  e  15  del  citato testo unico, risulta
          dovuta.".
              - Il testo vigente del comma 4, dell'art. 1 del decreto
          legislativo  28 settembre 1998, n. 360, (Istituzione di una
          addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
          10,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
          dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
          e' il seguente:
              "4.  L'addizionale e' determinata applicando al reddito
          complessivo  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  al  netto  degli oneri deducibili
          riconosciuti  ai  fini di tale imposta l'aliquota stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al  netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute e dei
          crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
              - Il  testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di   recupero  del  patrimonio  edilizio).  -  1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae
          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5 agosto  1978, n. 457, sulle parti comuni di
          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del
          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli
          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
          unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi  categoria
          catastale,  anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
          pertinenze.  Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
          progettazione  e  per  prestazioni  professionali  connesse
          all'esecuzione  delle  opere  edilizie e alla messa a norma
          degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
          quanto  riguarda  gli impianti elettrici, e delle norme UNI
          -CIG,  di  cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli
          impianti  a  metano.  La stessa detrazione, con le medesime
          condizioni  e  i medesimi limiti, spetta per gli interventi
          relativi  alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto
          pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla eliminazione
          delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
          e  montacarichi,  alla realizzazione di ogni strumento che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di  tecnologia  piu'  avanzata,  sia  adatto  a favorire la
          mobilita'  interna ed esterna all'abitazione per le persone
          portatrici  di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
          dell'art.  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
          all'adozione  di  misure finalizzate a prevenire il rischio
          del  compimento  di  atti  illeciti da parte di terzi, alla
          realizzazione  di  opere  finalizzate  alla cablatura degli
          edifici,  al  contenimento  dell'inquinamento  acustico, al
          conseguimento   di   risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo  all'installazione di impianti basati sull'impiego
          delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
          misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
          di  opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
          sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
          evitare  gli  infortuni  domestici. Gli interventi relativi
          all'adozione  di  misure  antisismiche  e all'esecuzione di
          opere  per  la  messa  in  sicurezza  statica devono essere
          realizzati   sulle   parti   strutturali  degli  edifici  o
          complessi    di   edifici   collegati   strutturalmente   e
          comprendere  interi  edifici  e,  ove  riguardino  i centri
          storici,  devono  essere  eseguiti  sulla  base di progetti
          unitari  e  non  su singole unita' immobiliari. Gli effetti
          derivanti  dalle disposizioni di cui al presente comma sono
          cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
          oggetto  di  vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
          1089,  e successive modificazioni, ridotte nella misura del
          50 per cento.
              1  - bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
              2.  La  detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
          quote  costanti  nell'anno  in  cui sono state sostenute le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari
          importo.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
          le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche mediante
          l'intervento  di  banche  o  della  societa' Poste italiane
          S.p.a.,   in   funzione   del   contenimento  del  fenomeno
          dell'evasione   fiscale  e  contributiva,  ovvero  mediante
          l'intervento  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, in
          funzione  dell'osservanza  delle norme in materia di tutela
          della  salute  e  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
          cantieri,  previste  dal  decreto  legislativo 19 settembre
          1994,  n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494,    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al
          presente   articolo sono   ammesse   per   edifici  censiti
          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto
          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
          dovuta.
              4.  In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
          3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
              5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
          inagibili   o   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
          recupero    di    immobili   di   interesse   artistico   o
          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
              6.  La  detrazione  compete, per le spese sostenute nel
          periodo  d'imposta  in corso alla data del 1 gennaio 1998 e
          in  quello  successivo,  per una quota pari al 41 per cento
          delle  stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
          in  corso  alla  data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001,
          per una quota pari al 36 per cento.
              7.  In  caso  di  vendita dell'unita' immobiliare sulla
          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
              8.  I  fondi  di  cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).
              9.  (Sostituisce i commi 40, 41 e 42 dell'art. 2, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662),  (riportati  alla nota
          seguente).
              10.  L'art.  32  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
              11.  (commi  1 e 2 dell'art. 9, della legge 28 dicembre
          2001, n. 448) (riportati dopo la nota seguente)".
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 2  dell'art.  9
          (Ulteriori  effetti  di  precedenti  disposizioni fiscali.)
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2002)",  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  l'incentivo  fiscale previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  si  applica anche nel caso di interventi di
          restauro  e  risanamento conservativo e di ristrutturazione
          edilizia  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  riguardanti interi
          fabbricati,  eseguiti  entro il 31 dicembre 2003 da imprese
          di   costruzione   o   ristrutturazione  immobiliare  e  da
          cooperative   edilizie,   che  provvedano  alla  successiva
          alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
          2004.  In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
          lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
          o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
          di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
          eseguiti,  che  si  assume  pari al 25 per cento del prezzo
          dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'atto pubblico di
          compravendita   o   di   assegnazione  e,  comunque,  entro
          l'importo  massimo  previsto  dal medesimo art. 1, comma 1,
          della citata legge n. 449 del 1997.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2000), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto,  di  altre imposte indirette e per l'emersione di
          base  imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
          favorevoli  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
          ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
          soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
          10 per cento:
                a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
          di  anziani  ed  inabili  adulti,  di  soggetti  affetti da
          disturbi  psichici  e  mentali,  di  tossicodipendenti e di
          malati  di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
          anche  coinvolti  in  situazioni  di  disadattamento  e  di
          devianza;
                b) le  prestazioni  aventi  per oggetto interventi di
          recupero  del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
          comma,  lettere a), b), e) e d), della legge 5 agosto 1978,
          n.  457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
          abitativa  privata.  Con decreto del Ministro delle finanze
          sono   individuati  i  beni  che  costituiscono  una  parte
          significativa   del   valore   delle  forniture  effettuate
          nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
          ai  quali  l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
          del   valore   complessivo   della   prestazione   relativa
          all'intervento   di  recupero,  al  netto  del  valore  dei
          predetti beni.
              2.  L'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica alle
          operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 3 dell'art.
          17   (Regolamenti)  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Si riporta il testo dell'art. 14 (Razionalizzazione e
          soppressione  di  agevolazioni  tributarie  e  recupero  di
          imposte e di base imponibile) della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), come,
          da ultimo, modificato dalla legge qui pubblicata.
              "Art.  14. - 1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio 1977,
          n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel  secondo comma sono soppresse le parole da: ";
          il loro ammontare" fino a: "statuto regionale";
                b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
              "La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi
          interessi,  rimborsati  ai  sensi  del  secondo comma viene
          effettuata  entro  il  31 marzo  dell'anno  successivo  con
          versamenti  a  carico del bilancio della regione siciliana;
          il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata
          del bilancio dello Stato. I rimborsi effettuati nel periodo
          dal  1  gennaio  1991  al  31 dicembre 1993 sono restituiti
          entro il 30 aprile 1994".
              2.  Il  comma 11  dell'art.  11 della legge 30 dicembre
          1991,   n.   413,  e'  abrogato.  Il  gettito  dell'imposta
          sostitutiva  di  cui  allo  stesso  articolo,  affluito  al
          bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.
              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  50,  comma  2,  le parole; "posseduti a
          titolo  di  proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto reale
          ovvero" sono soppresse;
                b) nell'art.  50,  comma 8, primo periodo, le parole:
          "ridotto  del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
          "ridotto  del  5 per cento"; al secondo periodo, le parole:
          "ridotto  del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
          "ridotto del 25 per cento";
                c) nell'art.   54,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "4.  Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
          comma  2,  concorrono  a  formare  il  reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero,  se  i beni sono stati posseduti per un periodo non
          inferiore  a  tre anni, a scelta del contribuente, in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non
          oltre il quarto.";
                d) nell'art. 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita
          dalla seguente:
                "b) i  proventi  in  denaro  o in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dell'art. 53. Tali
          proventi  concorrono a formare il reddito in quote costanti
          nell'esercizio   in   cui   sono  stati  conseguiti  e  nei
          successivi   ma   non  oltre  il  nono;  tuttavia  il  loro
          ammontare,  nel limite del 50 per cento e se accantonato in
          apposito  fondo  del passivo, concorre a formare il reddito
          nell'esercizio   e   nella  misura  in  cui  il  fondo  sia
          utilizzato  o  i  beni  ricevuti  siano  destinati  all'uso
          personale  o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
          o    destinati    a    finalita'   estranee   all'esercizio
          dell'impresa.";
                e) nell'art.   62,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili  anche  se  non imputati al conto dei profitti e
          delle perdite.";
                f) nell'art.   62,   comma  4,  le  parole:  ",  agli
          amministratori  delle  societa'  in  nome  collettivo  e in
          accomandita semplice" sono soppresse;
                g) nell'art.  67,  comma  8  -  bis, le parole: "e le
          spese  di  impiego  e  manutenzione"  sono sostituite dalle
          seguenti:  "e le spese di impiego, custodia, manutenzione e
          riparazione";
                h) nell'art.   73,  comma  3,  il  primo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli
          oneri  derivanti  da  operazioni  a  premio e da concorsi a
          premio   sono   deducibili   in   misura   non   superiore,
          rispettivamente,  al  30  per  cento  e  al  70  per  cento
          dell'ammontare  degli  impegni  assunti  nell'esercizio,  a
          condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
          distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma,
          le   parole:   "quarto  esercizio"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "terzo esercizio";
                i) nell'art.  95,  comma 2,  il  secondo  periodo  e'
          sostituito  dal  seguente:  "La  disposizione  del comma 3,
          dell'art.  62  vale  anche per le partecipazioni agli utili
          spettanti ai promotori e ai soci fondatori.";
                l) nell'art.  109,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "2.  Nella  determinazione del reddito di impresa degli
          enti  non  commerciali  che  nel  periodo  di imposta hanno
          esercitato   attivita'   commerciali   senza   contabilita'
          separata  sono  deducibili  le spese e gli altri componenti
          negativi  risultanti  in  bilancio  che  si  riferiscono ad
          operazioni    effettuate    nell'esercizio   di   attivita'
          commerciali.  Le  spese  e  gli  altri componenti negativi,
          relativi   a   beni   e   servizi   adibiti  promiscuamente
          all'esercizio   di   attivita'   commerciali   e  di  altre
          attivita',  sono  deducibili  per la parte del loro importo
          che  corrisponde  al  rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
          altri   proventi   che  concorrono  a  formare  il  reddito
          d'impresa  e  l'ammontare  complessivo  di tutti i ricavi e
          proventi;   per  gli  immobili  e'  deducibile  la  rendita
          catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
          parte  del  loro  ammontare  che  corrisponde  al  predetto
          rapporto".
              4.  Nelle  categorie  di  reddito  di  cui  all'art. 6,
          comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
          in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
          o  attivita'  qualificabili  come illecito civile, penale o
          amministrativo   se  non  gia'  sottoposti  a  sequestro  o
          confisca   penale.  I  relativi  redditi  sono  determinati
          secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
              4  -  bis.  Nella  determinazione  dei  redditi  di cui
          all'art.  6,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, non sono ammessi in deduzione i
          costi  o  le  spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
          qualificabili   come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
          diritti costituzionalmente riconosciuti.
              5.   I  proventi  accantonati  nei  fondi  del  passivo
          costituiti  ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  nel  testo  vigente  anteriormente  alla  data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  concorrono  a
          formare  il  reddito nell'esercizio e nella misura in cui i
          fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di
          perdite  di  esercizio  o  i  beni ricevuti siano destinati
          all'uso  personale  o  familiare  dell'imprenditore o siano
          assegnati ai soci.
              6.  Nell'art.  25  -  bis, sesto comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per
          cento  delle  provvigioni  percepite" sono sostituite dalle
          seguenti:    "commisurata    all'intero   ammontare   delle
          provvigioni percepite".
              7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f),
          g),  i)  e l), si applicano dal periodo di imposta in corso
          al   31 dicembre   1993.   Le  disposizioni  del  comma  3,
          lettera c),  si  applicano  per le plusvalenze realizzate a
          decorrere  dal  periodo  di imposta in corso al 31 dicembre
          1993.  La  disposizione del comma 3, lettera d), si applica
          per  i  proventi  conseguiti  a  titolo  di contributo o di
          liberalita'  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al
          31 dicembre  1993. La disposizione del comma 3, lettera h),
          si   applica   per   gli  accantonamenti  deducibili  nella
          determinazione  del  reddito del periodo d'imposta in corso
          al   31 dicembre  1993.  Le  disposizioni  del  comma 6  si
          applicano   alle  provvigioni  corrisposte  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
              8.   Al   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  4,  quarto comma, e' aggiunto, in fine,
          il  seguente  periodo:  "Per  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni   di   servizio   effettuate   da  associazioni
          culturali  o  sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
          codice  civile,  la  disposizione  si applica nei confronti
          degli   associati  o  partecipanti  minori  d'eta',  e  per
          i maggiorenni,  a  condizione che questi abbiano il diritto
          di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
          e  dei  regolamenti  e per la nomina degli organi direttivi
          dell'associazione  ed  abbiano diritto a ricevere, nei casi
          di  scioglimento  della  medesima, una quota del patrimonio
          sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
          generale";
                b) nell'art.  10,  primo  comma,  il  numero  20)  e'
          sostituito dal seguente:
                "20)  Le  prestazioni educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni,  comprese  le
          prestazioni   relative   all'alloggio,   al  vitto  e  alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da  istituzioni,  collegi  o pensioni annessi, dipendenti o
          funzionalmente  collegati,  nonche'  le  lezioni relative a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo personale";
                c) nell'art.  19,  secondo comma, la lettere a), b) e
          c) sono sostituite dalle seguenti:
                "a)    l'imposta   relativa   all'acquisto   o   alla
          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
          lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
          detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
          utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
                b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
          tabella  B  e  delle  navi  e imbarcazioni da diporto e dei
          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
          servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di  motocicli e di autovetture ed autoveicoli
          gia'  indicati  nell'art.  26, lettere a) e c), del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non
          compresi  nell'allegata  tabella  B  e  non  adibiti ad uso
          pubblico,  che  non  formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,  e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione  relative  ai  beni  stessi,  non e' ammessa in
          detrazione  salvo  che  per  gli agenti o rappresentanti di
          commercio";
                d) nell'art.   19,   secondo  comma,  lettera e),  le
          parole:  "nei  pubblici  esercizi"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   ",   con   esclusione   delle  somministrazioni
          effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
          dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  aziendale o
          interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese
          che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,";
                e) nell'art.  34, dopo il primo comma, e' inserito il
          seguente:
              "La  detrazione  non  e'  forfettizzata per le cessioni
          degli  animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali  del  genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva
          da   atto   non   assoggettato   ad  IVA,  ovvero  da  atto
          assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari".
              9.   Le   disposizioni  dell'art.  19,  secondo  comma,
          lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, come modificato dal comma 8 del
          presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 2000.
              10.  I  versamenti  eseguiti  dagli  enti  pubblici per
          l'esecuzione   di   corsi   di  formazione,  aggiornamento,
          riqualificazione     e    riconversione    del    personale
          costituiscono  in ogni caso corrispettivi di prestazioni di
          servizi  esenti  dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
          dell'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.
              11.  Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
          a  decorrere  dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al
          comma  10  sono  applicabili  ai soli versamenti relativi a
          contributi  deliberati  e assegnati in data successiva al 1
          gennaio 1994.
              12.  Sono abrogati l'art. 5, secondo comma, della legge
          10 maggio 1983, n. 190; l'art. 1, nono comma, del decreto -
          legge   22 dicembre   1981,   n.   790,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'art.
          3  -  terdecies del decreto - legge 1 ottobre 1982, n. 696,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          1982,  n. 883, nonche', l'art. 73, comma 2, del testo unico
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
              13.  All'art.  5,  secondo  comma, della legge 8 giugno
          1978,  n.  306,  le parole: "che abbiano impostato i propri
          impianti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che abbiano
          ottenuto  il  decreto  di  approvazione  del  progetto e di
          assegnazione delle aree".
              14.  All'art.  111,  comma  3,  del  testo  unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente  periodo: "Per le cessioni di beni e le
          prestazioni   di   servizio   effettuate   da  associazioni
          culturali  o  sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
          codice  civile,  la  disposizione  si applica nei confronti
          degli   associati  o  partecipanti  minori  d'eta'  e,  per
          i maggiorenni,  a  condizione che questi abbiano il diritto
          di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
          e  dei  regolamenti  e per la nomina degli organi direttivi
          dell'associazione  ed  abbiano diritto a ricevere, nei casi
          di  scioglimento  della  medesima, una quota del patrimonio
          sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
          generale".
              15.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  3 della legge
          26 gennaio  1983,  n.  18, si applicano fino al 31 dicembre
          1997  e  limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di
          utilizzazione  degli apparecchi misuratori fiscali e' stato
          introdotto  dall'art.  12  della legge 30 dicembre 1991. n.
          413.
              16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal
          1  gennaio  1994  e  quelle  del  comma 15  a decorrere dal
          periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
              17.  All'art.  48,  comma  6,  primo periodo, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
          le  parole:  "e dai membri della Corte costituzionale" sono
          inserite  le seguenti: nonche' i vitalizi di cui al secondo
          comma  dell'art.  24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600".
              18.  Il  comma  6 - bis dell'art. 2 del decreto - legge
          2 marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27 aprile  1989,  n. 154, e' abrogato. Per i periodi
          d'imposta  anteriori  a  quelli aventi inizio dal 1 gennaio
          1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione
          del  regime  fiscale  di cui all'art. 2, comma 6 - bis, del
          decreto   -legge  2 marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.".
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  75  (Norme  generali  sui componenti del reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi  e  negativi,  per i quali le precedenti norme del
          presente  capo  non  dispongono  diversamente, concorrono a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,   le   spese   e   gli   altri  componenti  di  cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza  o  determinabile in modo obiettivo l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni.
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento  della  proprieta'  vincolante per ambedue le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
                b) i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano  conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
              3.  I  ricavi,  gli  altri proventi di ogni genere e le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
              4.  Le  spese  e gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio   di  competenza.  Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non  risultando  imputati  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite  concorrono  a  formare il reddito, sono ammessi in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi  e  precisi,  salvo  quanto stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.
              5.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito;  se si riferiscono indistintamente ad
          attivita'  o  beni  produttivi di proventi computabili e ad
          attivita'  o  beni  produttivi  di proventi non computabili
          nella  determinazione  del  reddito  sono deducibili per la
          parte  corrispondente  al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
          dell'art. 63.
              5  - bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
          gli  interessi  e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
          che  eccedono  l'ammontare  degli interessi passivi, fino a
          concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
          e  gli  altri componenti negativi di cui alla seconda parte
          del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
          predetto  art.  63,  non  si  tiene  conto  di un ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.".
              - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 (Tassazione
          separata)  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917 del 22 dicembre 1986, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  si  applica  separatamente sui seguenti
          redditi:
                a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
                a  -  bis)  le prestazioni pensionistiche di cui alla
          lettera  h  - bis) del comma l dell'articolo 47, erogate in
          forma   di  capitale,  ad  esclusione  del  riscatto  della
          posizione  individuale  ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
          lettera e), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          diverso  da  quello esercitato a seguito di pensionamento o
          di  cessazione  del  rapporto di lavoro per mobilita' o per
          altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
                b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e  le  indennita'  di  cui al comma l dell'articolo 47 e al
          comma 2 dell'articolo 46;
                c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
          rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
          cui  al  comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
          risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
          rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
          comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
          anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
                c - bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1 - bis del
          decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
                d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'articolo  4  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
                g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
                g - bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma l
          dell'art.  81  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
                h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
          al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
                i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
                l)  redditi  compresi  nelle  somme  attribuite o nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate  nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
                m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
                n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma l
          dell'articolo  41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
                n  -  bis)  somme  conseguite a titolo di rimborso di
          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate  di  cui  all'articolo 13 - bis, comma l,
          lettera c), quinto e sesto periodo."
              - Il testo del sesto comma dell'art. 25 - bis (Ritenuta
          sulle  provvigioni  inerenti  a rapporti di commissione, di
          agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
          procacciamento  di affari) del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  600  del  29  settembre  1973 (Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Per  le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
          a  domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114, la ritenuta e' applicata a titolo
          d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
          percepite  ridotto  del  22 per cento a titolo di deduzione
          forfetaria  delle spese di produzione del reddito.". Per le
          prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
          disposizioni indicate nei commi che precedono.
              - Si   riporta  il  testo  del  comma  4  dell'art.  30
          (Disposizioni  in  materia  di imposta sul valore aggiunto)
          della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, (legge finanziaria
          2001), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "4.  L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
          afferente  le  operazioni  aventi  per oggetto ciclomotori,
          motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
          del  comma  l  dell'articolo  19  -  bis  1 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          prorogata  da  ultimo  al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
          comma   3,   della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e'
          ulteriormente   prorogata  al  31 dicembre  2003;  tuttavia
          limitatamente         all'acquisto,        all'importazione
          all'acquisizione    mediante    contratti    di   locazione
          finanziaria,   noleggio   e  simili  di  detti  veicoli  la
          indetraibilita'  e'  ridotta  al  90 per cento del relativo
          ammontare  ed  al  50  per  cento  nel  caso di veicoli con
          propulsori non a combustione interna.".

      

                               Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
                       delle persone fisiche)

   1.  In  funzione  dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della  Costituzione  e  in  attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:

a) gli  aumenti  delle  addizionali  all'imposta  sul  reddito  delle
   persone   fisiche   per   ,i  comuni  e  le  regioni,  nonche'  la
   maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
   produttive   di   cui   all'articolo  16,  comma  3,  del  decreto
   legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
   al  29  settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote
   in  vigore  per  l'anno  2002,  sono  sospesi fino a quando non si
   raggiunga  un  accordo  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
   1997,  n.  281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni
   ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo  restando  quanto  stabilito dall'accordo interistituzionale
   tra  il  Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'
   montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione
   di  studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
   alla  lettera  a),  i  principi  generali  del coordinamento della
   finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli
   117,  terzo  comma,  118  e 119 della Costituzione. Per consentire
   l'applicazione  del  principio  della compartecipazione al gettito
   dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province,
   citta'  metropolitane  e regioni, previsto dall'articolo 119 della
   Costituzione,  l'Alta  Commissione  di  cui  al precedente periodo
   propone  anche  i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
   del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte
   dell'attivita'  produttiva  in regioni diverse. In particolare, ai
   fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
   della  Regione  siciliana,  di cui al regio decreto legislativo 15
   maggio  1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione  propone le modalita'
   mediante  le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
   4,  comma  2,  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
   successive  modificazioni,  i  soggetti  passivi  dell'imposta sul
   reddito  delle  persone  fisiche  e dell'imposta sul reddito delle
   persone   giuridiche,   che   esercitano   imprese  industriali  e
   commerciali  con  sede  legale  fuori dal territorio della Regione
   siciliana,  ma  che in essa dispongono di stabilimenti o impianti,
   assolvono  la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
   Regione  stessa.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
   ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
   di  concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali, con il
   Ministro   dell'interno   e   con   il  Ministro  per  le  riforme
   istituzionali  e  la  devoluzione,  e'  definita  la  composizione
   dell'Alta    Commissione,    della   quale   fanno   parte   anche
   rappresentanti  delle regioni e degli enti locali, designati dalla
   Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
   28  agosto  1997,  n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti
   per  il  suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle
   sue  attivita'.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio
   2003.  L'Alta  Commissione  di  studio  presenta al Governo la sua
   relazione   entro  il  31  marzo  2003.  Il  Governo  presenta  al
   Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene
   dato  conto  degli  interventi,  anche  di  carattere legislativo,
   necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
   Per  l'espletamento  della  sua  attivita'  l'Alta  Commissione si
   avvale  della  struttura di supporto della Commissione tecnica per
   la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data
   di  costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia
   e  delle  finanze  fornisce i mezzi necessari per il funzionamento
   dell'Alta  Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
   previste  per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica
   per  la  spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta
   Commissione,  ivi  compresi  gli oneri relativi agli emolumenti da
   corrispondere  ai  componenti,  fissati  con  decreto del Ministro
   dell'economia e delle finanze.

   2.  All'articolo  52  della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti la Commissione fruisce di
personale,  ivi  comprese  eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro".

      
                  Note all'art. 3:
              - Si  trascrive  la  rubrica  del  titolo V della parte
          seconda della Costituzione:
              "Ordinamento   della   Repubblica   -  le  regioni,  le
          province, i comuni".
              Il   testo   vigente   del   comma   3   dell'art.   16
          (determinazione   dell'imposta),  del  decreto  legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446,  (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche'  riordino  della disciplina dei tributi locali), e'
          il seguente:
              "3.  A  decorrere dal terzo anno successivo a quello di
          emanazione  del presente decreto, le regioni hanno facolta'
          di  variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
          di   un   punto  percentuale.  La  variazione  puo'  essere
          differenziata  per  settori di attivita' e per categorie di
          soggetti passivi.";
              - Si  trascrive  la  rubrica  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997 n. 281:
              "Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali." Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Si  trascrive  il testo del terzo comma dell'art. 117
          della Costituzione:
              "Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";
              - Si   trascrive   il  testo  dell'art.  l  l  8  della
          Costituzione:
              "Art.  118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le
          citta'    metropolitane    sono    titolari   di   funzioni
          amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
          statale  o  regionale, secondo le rispettive competenze. La
          legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
          regioni  nelle  materie  di  cui  alle  lettere b) e h) del
          secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni   culturali.  Stato,  regioni,  citta'  metropolitane,
          province  e  comuni  favoriscono  l'autonoma iniziativa dei
          cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento di
          attivita'  di  interesse generale, sulla base del principio
          di sussidiarieta'.
              - Si   trascrive   il   testo   dell'art.   119   della
          Costituzione:
              "Art.   119   -   I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa.  I  comuni,  le  province, le citta'
          metropolitane   e   le   regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi  erariali  riferibile  al loro territorio. La legge
          dello  Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
          di  destinazione,  per  i  territori  con  minore capacita'
          fiscale  per  abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di
          cui   ai   commi  precedenti  consentono  ai  comuni,  alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e  alle  regioni di
          finanziare   integralmente   le   funzioni  pubbliche  loro
          attribuite.   Per  promuovere  lo  sviluppo  economico,  la
          coesione  e  la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere gli
          squilibri  economici  e  sociali,  per favorire l'effettivo
          esercizio  dei  diritti  della  persona, o per provvedere a
          scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
          Stato  destina  risorse  aggiuntive  ed effettua interventi
          speciali  in favore di determinati comuni, province, citta'
          metropolitane  e  regioni. I comuni, le province, le citta'
          metropolitane  e  le  regioni  hanno un proprio patrimonio,
          attribuito  secondo  i  principi generali determinati dalla
          legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
          per  finanziare  spese  di  investimento.  E'  esclusa ogni
          garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".
              - Il  testo  dell'art.  37  dello statuto della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946,  n.  455,  convertito  in  legge costituzionale dalla
          legge   costituzionale   26 febbraio  1948,  n.  2,  e'  il
          seguente:
              "Art.  37.  -  Per le imprese industriali e commerciali
          che  hanno  la  sede  centrale  fuori  dal territorio della
          regione,  ma  che  in  essa hanno stabilimenti ed impianti,
          nell'accertamento  dei  redditi  viene determinata la quota
          del  reddito  da  attribuire  agli stabilimenti ed impianti
          medesimi.
              L'imposta  relativa  a detta quota compete alla regione
          ed   e'   riscossa   dagli   organi  di  riscossione  della
          medesima.".
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
              "2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
          regioni  si  considera  prodotto nel territorio di ciascuna
          regione  il valore della produzione netta proporzionalmente
          corrispondente  all'ammontare  delle retribuzioni spettanti
          al  personale  a  qualunque  titolo  utilizzato, compresi i
          redditi   assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,  i
          compensi  ai  collaboratori coordinati e continuativi e gli
          utili  agli associati in partecipazione di cui all'articolo
          11,  comma l, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
          stabilimenti,  cantieri,  uffici o basi fisse, operanti per
          un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
          di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
          societa'  finanziarie,  ad eccezione della Banca d'Italia e
          dell'Ufficio  italiano cambi, le imprese di assicurazione e
          le   imprese   agricole  proporzionalmente  corrispondente,
          rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la
          clientela,  agli  impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi
          raccolti  presso  gli  uffici e all'estensione dei terreni,
          ubicati  nel  territorio  di ciascuna regione. Si considera
          prodotto  nella  regione  nel  cui  territorio  il soggetto
          passivo  e'  domiciliato  il  valore della produzione netta
          derivante  dalle  attivita'  esercitate  nel  territorio di
          altre  regioni  senza  l'impiego,  per  almeno tre mesi, di
          personale.".
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
          regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il  testo  dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
          n.  62,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   52.   -  La  commissione  parlamentare  per  le
          questioni  regionali  prevista dall'art. 126, quarto comma,
          della  Costituzione,  e'  composta  di  quindici deputati e
          quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di
          proporzionalita'.  Essi  rimangono  in carica per la durata
          delle legislature delle rispettive Camere.
              La  commissione  elegge nel proprio seno un presidente,
          due   vicepresidenti   e  due  segretari.  I  membri  della
          commissione  non  possono  partecipare  alle  sedute in cui
          siano  discusse  questioni  della  regione  nei cui collegi
          siano  stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta
          da  deputati  e  senatori all'uopo designati dai Presidenti
          delle rispettive Camere.
              Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti  la commissione
          fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
          esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
          dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.".

      

                               Art. 4.
    (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
   utili  distribuiti  da  societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
   cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo  91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
   reddito  delle  persone  giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
   sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
   o  partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
   cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
   al  comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
   seguenti: "al 51,51 per cento".

   2.  Ai  fini  della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui  al  comma  4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze  assoggettate  all'imposta  sostitutiva  in  applicazione
degli  articoli  1  e  4,  comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo  4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.

      
                  Note all'art. 4:
              - Il  testo  del  comma  1 dell'articolo 14 (credito di
          imposta  per gli utili distribuiti da societa' ed enti) del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre l 986,
          n.  917  (approvazione  del  "testo unico delle imposte sui
          redditi"),  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "1.   Se   alla   formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  utili  distribuiti  in  qualsiasi forma e sotto
          qualsiasi   denominazione   dalle  societa'  o  dagli  enti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87,
          al  contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
          56,25   per   cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  al 51,51 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo   a   quello   in   corso  al  1  gennaio  2003,
          dell'ammontare  degli  utili  stessi nei limiti in cui esso
          trova  copertura  nell'ammontare  delle imposte di cui alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.".
              - Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  91 (Aliquota
          dell'imposta)  del  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  (approvazione del "testo unico
          delle  imposte  sui  redditi"), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  e'  commisurata  al reddito complessivo
          netto  con  l'aliquota  del  36  per cento, a decorrere dal
          periodo  d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 34 per
          cento,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta in corso al 1
          gennaio 2003.".
              - Il   testo   dei   commi  4  e  5  dell'articolo  105
          (Adempimenti  per  l'attribuzione  del credito d'imposta ai
          soci  o  partecipanti  sugli utili distribuiti) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
          (approvazione del "testo unico delle imposte sui redditi"),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Concorrono  a  formare  l'ammontare  di  cui  alla
          lettera  b)  del  comma  1:  1)  l'imposta, calcolata nella
          misura  del  56,25  per  cento, per i proventi conseguiti a
          decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
          e  del  51,51  per  cento,  per  i  proventi  conseguiti  a
          decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,
          corrispondente  ai proventi che in base agli altri articoli
          del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
          a  formare  il  reddito  della societa' o dell'ente e per i
          quali  e' consentito computare detta imposta fra quelle del
          presente  comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno
          concorso  a formare il reddito della societa' o dell'ente e
          per  i  quali  e' stato attribuito alla societa' o all'ente
          medesimo  il credito d'imposta limitato di cui all'articolo
          94,  comma 1 - bis. L'imposta corrispondente ai proventi di
          cui  al numero l) e' commisurata all'utile di esercizio che
          eccede  quello  che  si  sarebbe  formato  in  assenza  dei
          proventi  medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al
          numero  2)  e'  computata fino a concorrenza del credito di
          imposta   ivi  indicato,  utilizzato  in  detrazione  dalla
          societa'  o  dall'ente  secondo  le disposizioni del citato
          articolo 94, comma 1 - bis.
              5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
          soci   o   partecipanti   del   credito  d'imposta  di  cui
          all'articolo  14, gli importi indicati alle lettere a) e b)
          del  comma  1  sono  ridotti,  fino  a concorrenza del loro
          ammontare,  di  un  importo pari al 56,25 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo  a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51
          per  cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
          2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri
          fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo
          44,  distribuiti  ai  soci  o  partecipanti,  nonche' delle
          riduzioni  del capitale che si considerano distribuzione di
          utili  ai  sensi  del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli
          importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e'
          stato   stabilito  diversamente,  comportano  la  riduzione
          prioritariamente   dell'ammontare   indicato   alla  citata
          lettera a).".
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 1 e 4
          del  decreto  legislativo  8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino
          delle  imposte  sui  redditi applicabili alle operazioni di
          cessione  e  conferimento  di aziende, fusione, scissione e
          permuta di partecipazioni):
              "Art.  1  (Imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  da
          cessione  di  azienda o di partecipazioni di controllo o di
          collegamento).  -  1. Le plusvalenze realizzate mediante la
          cessione  di aziende possedute per un periodo non inferiore
          a  tre  anni  e  determinate  secondo  i  criteri  previsti
          dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, possono essere assoggettate ad
          un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  con
          l'aliquota  del  19 per cento. La presente disposizione non
          si  applica  alle  plusvalenze realizzate nei casi previsti
          dall'articolo   125   del  medesimo  testo  unico,  recante
          disposizioni  in  materia  di  tassazione dei redditi delle
          imprese fallite o in liquidazione coatta.
              2.    L'opzione    per    l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  va  esercitata nella dichiarazione dei redditi
          del  periodo  di  imposta  nel  quale  le  plusvalenze sono
          realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
          piu'   operazioni,   l'opzione  puo'  riguardare  anche  le
          plusvalenze derivanti da singole operazioni.
              3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
          alle   plusvalenze   realizzate  mediante  la  cessione  di
          partecipazioni  di  controllo  o  di collegamento, ai sensi
          dell'articolo    2359   del   codice   civile,   contenente
          disposizioni   in   materia   di   societa'  controllate  e
          collegate,   che   risultano   iscritte   come  tali  nelle
          immobilizzazioni  finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per
          le  sollecitazioni  all'investimento,  effettuate  ai sensi
          della  parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo
          24 febbraio   1998,   n.   58,   con   cui  vengono  cedute
          partecipazioni  di collegamento ai sensi dell'articolo 2359
          del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per
          l'offerente  la perdita del controllo ai sensi del medesimo
          articolo,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 si
          applicano     indipendentemente    dall'acquisizione    del
          collegamento  o  del  controllo  da  parte  degli  aderenti
          all'offerta.   L'imposta   sostitutiva   e'  applicata  con
          l'aliquota  del  19 per cento sulle plusvalenze determinate
          secondo  le  disposizioni del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              4.  Qualora  le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
          realizzate  dalle  societa' di cui all'articolo 5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          l'imposta  sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
          esercitano   l'opzione   nella  dichiarazione  dei  redditi
          indicata  nel  comma  2 e provvedono alla liquidazione e al
          versamento.".
              "Art.  4  (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          possedute   per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,
          effettuati  tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma
          1,  lettere  a)  e  b),  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  non costituiscono
          realizzo   di   plusvalenze  o  minusvalenze.  Tuttavia  il
          soggetto  conferente  deve  assumere,  quale  valore  delle
          partecipazioni   ricevute,   l'ultimo   valore  fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto    di    riconciliazione,    da   allegare   alla
          dichiarazione  dei  redditi, i dati esposti in bilancio e i
          valori fiscalmente riconosciuti.
              2.  In  luogo  dell'applicazione delle disposizioni del
          comma  1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
          di  conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione
          puo'  essere  esercitata  anche  per  i conferimenti di cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          544,  recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
          comunitarie   relative   al   regime  fiscale  di  fusioni,
          scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
              3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma
          2,  l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario
          a  seguito  del  conferimento  si considera formato con gli
          utili  di  cui  all'articolo  41,  comma 1, lettera e), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  concernente  la  tassazione degli utili derivanti
          dalla   partecipazione   in   societa'   ed  enti  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, per la
          parte   che   eccede  il  valore  fiscalmente  riconosciuto
          dell'azienda conferita.".
              - Il  testo  del  comma 2 dell'articolo 4 (Disposizioni
          speciali)  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467
          recante  "Disposizioni  in  materia  di imposta sostitutiva
          della maggiorazione  di  conguaglio e di credito di imposta
          sugli  utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162,
          lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
          il seguente:
              "2.  Ferma  rimanendo  la  disposizione del comma 1, le
          plusvalenze   assoggettate   all'imposta   sostitutiva   in
          applicazione  dell'articolo  1  e dell'articolo 4, comma 2,
          del  predetto  decreto legislativo recante la disciplina ai
          fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni  e  il  reddito assoggettato all'imposta sul
          reddito  delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1,
          comma   1,   del  citato  decreto  legislativo  recante  la
          disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito,  rilevano  anche  agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4  dell'articolo  105,  secondo  i  criteri  previsti per i
          proventi  di  cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si
          considera  come  provento  non assoggettato a tassazione la
          quota  del  47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto
          reddito  conseguiti  a  decorrere  dal periodo d'imposta in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  del  45,72 per cento delle
          plusvalenze  e  dei redditi medesimi conseguiti a decorrere
          dal  periodo  d'imposta  in corso al 1 gennaio 2003; per le
          societa'  quotate,  tali misure sono pari, rispettivamente,
          all'80,56 per cento e all'80 per cento.".

      

                               Art. 5.
    (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)

   1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
   fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo   10-bis,   comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:
   "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.

   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  recante  disposizioni  comuni  per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

   "a)  sono  ammessi  in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie  contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti,  ai  disabili  e  le  spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro";
   2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
   "2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali e per prestazioni di
lavoro  autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma  1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Per  le  imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci,
sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita'  di  trasferta  previste
contrattualmente,  per la parte che non concorre a formare il reddito
del  dipendente  ai  sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
   c) al comma 2, primo periodo, le parole:
   "alla   generalita'  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alla  generalita'  o  a  categorie dei
dipendenti e dei collaboratori";
   d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
   "4-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad  e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro  5.625  se  la  base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
   euro 180.834,91;
c) euro  3.750  se  la  base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
   euro 180.909,91;
d) euro  1.875  se  la  base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
   euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

   "4-bis.1.  Ai  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore  della  produzione  non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un  massimo  di  cinque;  la  deduzione  e' ragguagliata ai giorni di
durata  del  rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e),  la  deduzione  spetta  solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti
impiegati  anche  nelle  attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo  periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma  2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i  quali  spetta  la  deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto  degli  apprendisti,  dei  disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
   4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di  durata inferiore o
superiore   a   dodici   mesi  e  in  caso  di  inizio  e  cessazione
dell'attivita'  in  corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della
base  imponibile  di  cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di
cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";

f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
   dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".

   3.  Il  comma  2-quinquies  dell'articolo  3  del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
   "2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i
contributi  erogati  a  norma di legge concorrono alla determinazione
della   base   imponibile   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,   fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  componenti
negativi  non  ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che
tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia  prevista  l'esclusione  dalla  base imponibile delle imposte sui
redditi,  sempre  che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  non sia prevista dalle leggi
istitutive  dei  singoli  contributi  ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale".

      
                  Note all'art. 5:
              - Il testo del comma 1 dell'art. 10 (Determinazione del
          valore   della   produzione   netta  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 15 dicembre
          1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi  locali),  gia'  modificato
          dall'art.  1  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
          506,   come   ulteriormente   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Per  gli  enti  privati  non  commerciali  di  cui
          all'articolo   3,   comma   1,   lettera  e)  che  svolgono
          esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per
          i  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  di  primo e di
          secondo  grado,  anche  costituiti  sotto forma di societa'
          cooperativa  o  consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
          della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
          sezione  dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile e'
          determinata   in   un   importo  pari  all'ammontare  delle
          retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi
          assimilati   a   quelli   di   lavoro   dipendente  di  cui
          all'articolo  47 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  dei  compensi  erogati per
          collaborazione   coordinata  e  continuativa  di  cui  agli
          articoli  49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di
          lavoro   autonomo   non   esercitate  abitualmente  di  cui
          all'articolo  81,  comma  1,  lettera  l), del citato testo
          unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base
          imponibile  le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad
          esse  equiparati  di  cui all'articolo 47, comma 1, lettera
          d),  del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla
          lettera  c)  dello  stesso  articolo  47 del medesimo testo
          unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
          relative a borse di studio o assegni.".
              - Il   testo   del   comma   1   dell'art.   10  -  bis
          (Determinazione  del  valore  della  produzione  netta  dei
          soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis)
          della  legge  15 dicembre  1997,  n.  446,  gia' modificato
          dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "1.  Per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera  e  - bis), la base imponibile e' determinata in un
          importo  pari  all'ammontare  delle retribuzioni erogate al
          personale  dipendente,  dei  redditi assimilati a quelli di
          lavoro  dipendente  di  cui all'articolo 47 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
          compensi    erogati   per   collaborazione   coordinata   e
          continuativa  di  cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
          nonche'  per  attivita'  di  lavoro autonomo non esercitate
          abitualmente  di  cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
          del  citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
          le  somme  di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
          medesimo  testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche.  Sono  in  ogni  caso  escluse dalla base
          imponibile  le  borse  di  studio e gli altri interventi di
          sostegno  erogati  dalle regioni, dalle province autonome e
          dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
          universitario,  nonche'  dalle  universita', ai sensi della
          legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
          articolo  non  si  applicano ai soggetti indicati nel primo
          periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
          enti  commerciali  in quanto aventi per oggetto esclusivo o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
          la  base  imponibile e' determinata secondo le disposizioni
          contenute  negli  articoli  precedenti.  Sono escluse dalla
          base  imponibile  le  somme  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettera  c),  del  medesimo testo unico esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone fisiche.".
              - Il  testo  dell'art.  11  (Disposizioni comuni per la
          determinazione  del  valore  della  produzione netta) della
          legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 1
          del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art.
          16   della   legge  del  23 dicembre  2000,  n.  388,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore  della  produzione netta). - 1. Nella determinazione
          della base imponibile:
                a) sono  ammessi  in  deduzione  i  contributi per le
          assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
          le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
          per  il  personale  assunto  con  contratti di formazione e
          lavoro;
                b) non sono ammessi in deduzione:
                  1)  i  costi  relativi  al personale classificabili
          nell'art.  2425,  primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
          del codice civile;
                  2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali  e per
          prestazioni  di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
          di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                  3)   i  costi  per  prestazioni  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa  di  cui  all'art. 49, commi 2,
          lettera  a) e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
          redditi;
                  4)  i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
          a  quello  dipendente  ai  sensi  dell'art. 47 dello stesso
          testo unico delle imposte sui redditi;
                  5)   gli   utili   spettanti   agli   associati  in
          partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
          comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
                  6)  il  canone  relativo  a  contratti di locazione
          finanziaria   limitatamente   alla  parte  riferibile  agli
          interessi  passivi  determinata  secondo  le  modalita'  di
          calcolo,   anche  forfetarie,  stabilite  con  decreto  del
          Ministro delle finanze.
              1  -  bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
          di  merci,  sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita' di
          trasferta  previste  contrattualmente, per la parte che non
          concorre  a  formare  il  reddito  del  dipendente ai sensi
          dell'art.  48,  comma  5, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.
              2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
          ogni   caso,   escluse   le   somme  erogate  a  terzi  per
          l'acquisizione   di   beni  e  di  servizi  destinati  alla
          generalita'   o   a   categorie   dei   dipendenti   e  dei
          collaboratori    e   quelle   erogate   ai   dipendenti   e
          collaboratori  medesimi  a  titolo di rimborso analitico di
          spese   sostenute   nel   compimento  delle  loro  mansioni
          lavorative.  Gli  importi spettanti a titolo di recupero di
          oneri  di  personale distaccato presso terzi non concorrono
          alla  formazione  della  base imponibile. Nei confronti del
          soggetto  che impiega il personale distaccato, tali importi
          si  considerano  costi relativi al personale non ammessi in
          deduzione  ovvero  concorrenti  alla  formazione della base
          imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10 -
          bis, comma 1.
              3.  Ai  fini della determinazione della base imponibile
          di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
          gli  oneri  classificabili  fra  le  voci diverse da quelle
          indicate  in  detti  articoli,  se  correlati  a componenti
          positivi  e negativi del valore della produzione di periodi
          d'imposta  precedenti  o  successivi  e,  in  ogni caso, le
          plusvalenze  e  le minusvalenze relative a beni strumentali
          non  derivanti  da  operazioni di trasferimento di azienda,
          nonche'   i   contributi  erogati  a  norma  di  legge  con
          esclusione  di  quelli  correlati a componenti negativi non
          ammessi in deduzione.
              4.   Indipendentemente  dalla  collocazione  nel  conto
          economico,  i componenti positivi e negativi sono accertati
          in ragione della loro corretta classificazione.
              4  -  bis.  Per  i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
          concorrenza, i seguenti importi:
                a) euro  7.500  se la base imponibile non supera euro
          180.759,91;
                b) euro  5.625  se  la  base  imponibile  supera euro
          180.759,91 ma non euro 180.834,91;
                c)  euro  3.750  se  la  base  imponibile supera euro
          180.834,91 ma non euro 180.909,91;
                d)  euro  1.875  se  la  base  imponibile supera euro
          180.909,91 ma non euro 180.984,91.
              4  -  bis.  1.  Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla  formazione  del valore della produzione non superiori
          nel  periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
          dipendente  impiegato  nel  periodo  d'imposta  fino  a  un
          massimo  di  cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
          di  durata  del  rapporto  di  lavoro nel corso del periodo
          d'imposta  e  nel  caso  di  contratti  di  lavoro  a tempo
          parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
          di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
          solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
          attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti impiegati
          anche  nelle  attivita'  istituzionali, l'importo di cui al
          primo  periodo  e'  ridotto  in  base  al  rapporto  di cui
          all'art.  10,  comma  2.  Ai fini del computo del numero di
          lavoratori  dipendenti  per  i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei  disabili  e  del  personale  assunto  con contratti di
          formazione lavoro.
              4  -  bis.  2.  In  caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore  o  superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
          cessazione  dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli importi
          delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis
          e  dei  componenti  positivi di cui al comma 4 - bis 1 sono
          ragguagliati all'anno solare;
              4  -  ter.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4, comma 2,
          applicano  la deduzione di cui ai commi 4 - bis e 4 - bis 1
          sul  valore della produzione netta prima della ripartizione
          dello stesso su base regionale.".
              - Il  testo  dell'art.  3  (Disposizioni  in materia di
          accisa   e   disposizioni   varie)   del  decreto  -  legge
          24 settembre  2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia
          di  razionalizzazione  della  base imponibile, di contrasto
          all'elusione   fiscale,   di  crediti  di  imposta  per  le
          assunzioni,   di   detassazione   per  l'autotrasporto,  di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta  di  bollo),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 22 novembre 2002, n. 265, come sostituito dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   3   (Disposizioni   in   materia  di  accisa  e
          disposizioni  varie).  -  1. Al decreto - legge 28 dicembre
          2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio   2002,   n.   16,   sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) nel  comma 3 dell'art. 6 le parole: "dal 1 ottobre
          2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
          in  vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5 - bis
          ;
                b) nel  comma 1 dell'art. 7 le parole: "dal 1 ottobre
          2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
          in vigore del regolamento di cui al comma 5 - bis ;
                c) nel  comma  4 dell'art. 5 e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  "Tali effetti, anche per l'agevolazione
          fiscale  di  cui  al  predetto decreto del Presidente della
          Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle
          disposizioni  di cui al Titolo I del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446 .
              1 - bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle
          regioni,  il  minor  gettito  derivante  dall'attuazione di
          quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle
          regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              2.  Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 3 del testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504, e successive modificazioni, dopo le parole:
          "di  pagamento  dell'accisa  sono  inserite le seguenti: ",
          anche   relative   ai  parametri  utili  per  garantire  la
          competenza economica di eventuali versamenti in acconto, .
              2 - bis. (aggiunge un periodo alla nota 1 dell'art. 26,
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
              2   -   ter.   Al  fine  dell'innovazione  del  sistema
          dell'autotrasporto  di  merci,  dello sviluppo delle catene
          logistiche  e  del  potenziamento  dell'intermodalita', con
          particolare riferimento alle  4autostrade del mare, nonche'
          per  lo  sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
          di    ristrutturazione    aziendale,    per   l'innovazione
          tecnologica  e  per interventi di miglioramento ambientale,
          e'  autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20
          milioni  di  euro,  quale limite di impegno quindicennale a
          carico  dello  Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
          per  l'anno  2002 per le necessita' del piano straordinario
          di  attivita'  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto -
          legge  20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  17 maggio  2002,  n. 96. Per la realizzazione
          delle   iniziative   di   sviluppo   delle   infrastrutture
          finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata
          la  spesa  di  14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere
          sulle maggiori   entrate   derivanti   dall'attuazione  del
          presente  decreto,  per  il  completamento delle iniziative
          comprese  in  contratti  d'area  che abbiano registrato una
          percentuale  di attuazione superiore al settanta per cento,
          al  netto  di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
          2003  e  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2004 quale
          contributo   al   finanziamento  per  la  realizzazione  di
          programmi  di dotazione infrastrutturale diportistica delle
          aree  di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre
          2001, n. 448.
              2  -  quater.  Con  regolamento,  da  emanare  ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          ripartizione  e di erogazione della somma di cui al comma 2
          -   ter,   in  relazione  agli  interventi  correlati  alle
          finalita' di cui al medesimo comma 2 - ter.
              2  - quinquies. La disposizione contenuta nell'art. 11,
          comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          secondo  la  quale  i  contributi  erogati a norma di legge
          concorrono   alla   determinazione  della  base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati a componenti negativi non
          ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
          concorso  si verifica anche in relazione a contributi per i
          quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle
          imposte  sui  redditi,  sempre  che l'esclusione dalla base
          imponibile    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive  non  sia  prevista  dalle  leggi istitutive dei
          singoli   contributi   ovvero   da  altre  disposizioni  di
          carattere speciale.
              2   -  sexies.  All'art.  128,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato dall'art. 1,
          comma  6,  del  decreto  -  legge  8  luglio  2002, n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  le  parole: "il 30 settembre 2002 sono sostituite
          dalle  seguenti: "il 31 marzo 2003 . Entro il 31 marzo 2003
          e'  altresi'  data  attuazione  al provvedimento emanato ai
          sensi  dell'art. 145, comma 62, della predetta legge n. 388
          del 2000".

      


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
                               Art. 6.
                       (Concordato preventivo)

   1.  E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato
possono  accedere  i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro  autonomo  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, nonche' all'imposta regionale sulle attivita' produttive che
hanno  realizzato,  nel periodo di imposta che immediatamente precede
quello  in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o
compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per
oggetto  la  definizione  per  tre  anni  della base imponibile delle
imposte   di   cui  a  periodo  precedente.  Gli  eventuali  maggiori
imponibili.  rispetto  a  quelli  oggetto  del  concordato,  non sono
soggetti  ad imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili
eventualmente minori.
   2.  Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui
al  comma  1,  a  decorrere  dalle  date  stabilite  con  il medesimo
regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.

      
                  Note all'art. 6:
              -  Si  trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
          17   (Regolamenti)  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

      

                               Art. 7.
(Definizione  automatica  di  redditi di impresa e di lavoro autonomo
          per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

   1.  I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti
e  professioni,  nonche'  i  soggetti di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  possono  effettuare  la  definizione  automatica  dei
redditi  di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi
del  predetto  articolo  5,  relativi  ad  annualita' per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo
le  disposizioni  del  presente  articolo. La definizione automatica,
relativamente  a  uno  o  piu'  periodi d'imposta, ha effetto ai fini
delle  imposte  sui  redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
si  perfeziona  con  il  versamento,  mediante  autoliquidazione, dei
tributi  derivanti  dai  maggiori ricavi o compensi determinati sulla
base  dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui
al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare  dei  ricavi  o  compensi  determinabili sulla base
   degli   studi   di   settore   di   cui  all'articolo  62-bis  del
   decreto-legge   30   agosto   1993,   n.   331,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
   modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si applicano in ciascun
   periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare  dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
   parametri  di  cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
   28  dicembre  1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni, per i
   contribuenti  cui  si  applicano  in  ciascun  periodo d'imposta i
   predetti parametri;
c) della  distribuzione,  per  categorie  economiche  raggruppate  in
   classi   omogenee   sulla   base   dei  processi  produttivi,  dei
   contribuenti  per  fasce  di  ricavi  o di compensi di importo non
   superiore  a  5.164.569  euro  annui  e di redditivita' risultanti
   dalle  dichiarazioni,  qualora  non siano determinabili i ricavi o
   compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).

   2.  La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con
riferimento  alle  medesime  annualita'  di  cui  al  comma  1, dagli
imprenditori  agricoli  titolari esclusivamente di reddito agrario ai
sensi  dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 917 del
1986,   e   successive   modificazioni,   nonche'  dalle  imprese  di
allevamento  di  cui  all'articolo  78  del  medesimo  testo unico, e
successive  modificazioni,  ed  ha  effetto  ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La  definizione  automatica  da  parte dei soggetti di cui al periodo
precedente  avviene mediante pagamento degli importi determinati, per
ciascuna  annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto
del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
   3.  La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per
i soggetti:

a) che  hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
   indicato  nella  medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo,
   ovvero  il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo
   unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
   della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
   a 5.164.569 euro;
c) ai  quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
   stato  notificato  processo  verbale  di  constatazione  con esito
   positivo,  ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
   redditi,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta
   regionale   sulle   attivita'   produttive,   nonche'   invito  al
   contraddittorio  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
   giugno 1997, n. 218;
d) nei  cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati
   previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il
   contribuente ha formale conoscenza.

   4.  In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione  automatica,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
all'articolo  54,  quinto  e  sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la  definizione  e'  ammessa  a  condizione che il contribuente versi
entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato entro la predetta data.
   5.  Per  il  periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1
possono  effettuare la definizione automatica con il versamento entro
il  20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i
periodi   di   imposta   successivi,  la  definizione  automatica  si
perfeziona  con  il  versamento  entro  il 20 giugno 2003 delle somme
determinate  secondo  la  metodologia  di  calcolo  di cui al comma 1
applicabile  al  contribuente.  Gli  importi  calcolati  a  titolo di
maggiore  ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per  le  persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
relative  maggiori  imposte  non  sono  dovuti  gli  interessi  e  le
sanzioni.  Le  maggiori  imposte  complessivamente dovute a titolo di
definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per
la  parte  eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a
titolo  di  maggiore  imposta  sono aumentati di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997.
La  somma  di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di
cui  al  comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per
la  definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma
di  2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi  eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate,  di pari
importo,  entro  il  20  giugno  2004  ed  entro  il  20 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
   L'omesso  versamento  nei  termini indicati nel periodo precedente
non  determina  l'inefficacia  della  definizione  automatica; per il
recupero  delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti una sanzione amministrativa
pari  al  30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso  di  versamento  eseguito  entro i trenta giorni successivi alle
rispettive scadenze, e gli interessi legali.
   6.  I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  degli studi di
settore  di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono  riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza economica,
nonche'  i  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare  non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  dei
parametri  di  cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la  definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una
somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
   7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su
dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  nella  dichiarazione
originariamente  presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai
soggetti  che  versano  nelle  ipotesi di cui al comma 3 del presente
articolo;  non  si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni  caso,  valgono  quali  acconti  sugli importi che, risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
   8.  La  definizione  automatica  dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo  esclude  la  rilevanza  a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite   risultanti  dalla  dichiarazione.  E  pertanto  escluso  e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto  delle  perdite  di  impresa riguarda periodi d'imposta per i
quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della
differenza  di  imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni
nella   misura  di  un  ottavo  del  minimo,  senza  applicazione  di
interessi.
   9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali,  rileva  nella  misura  del  60 per cento per la parte
eccedente  il  minimale  reddituale  ovvero per la parte eccedente il
dichiarato  se  superiore  al  minimale  stesso,  e  non  sono dovuti
interessi e sanzioni.
   10.  Le  societa'  o  associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986, nonche' i titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare,  che hanno effettuato la definizione automatica secondo le
modalita'  del  presente  articolo,  comunicano  alle persone fisiche
titolari   dei   redditi   prodotti  in  forma  associata  l'avvenuta
definizione,  entro  il  20 luglio 2003. La definizione automatica da
parte  delle  persone  fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il
16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli
interessi  di  cui  al  comma  5,  ottavo  periodo,  decorrono dal 17
settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti indicati dal
primo   periodo   del   presente   comma   costituisce   titolo   per
l'accertamento   ai   sensi  dell'articolo  41-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  nei  confronti  delle  persone  fisiche che non hanno
definito  i  redditi  prodotti  in forma associata. Per il periodo di
imposta  1997,  la definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni  nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i
redditi prodotti in forma associata.
   La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi',
per  gli  altri  periodi  d'imposta  definiti a norma del comma 6 dai
predetti  soggetti  che  abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di  settore  di  cui  all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non  siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base dei parametri di cui
all'articolo  3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni.
   11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del
primo  versamento  e  con  riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve  le  disposizioni  del  codice penale e del codice di procedura
penale,  limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio  dei  poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  ed  esclude  l'applicabilita'  delle  presunzioni  di
cessioni  e  di  acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   10  novembre  1997,  n.  441.
L'inibizione     dell'esercizio    dei    poteri    e    l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente
sono  opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati
di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
   12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne' soggetta a
impugnazione  e  non  e'  integrabile  o  modificabile  da  parte del
competente  ufficio  dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini
penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
   13.   La   definizione   automatica,   limitatamente   a  ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla  dichiarazione  con  riferimento  alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni   indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'  di
esclusioni.  Sono  fatti  salvi  gli effetti della liquidazione delle
imposte  e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis  ed  all'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973  n.  600, e successive modificazioni,
nonche'  gli  effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai  sensi  dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati
non  rilevano  ai  fini  del calcolo delle maggiori imposte dovute ai
sensi  del  presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo   degli   eventuali  rimborsi  e  crediti  derivanti  dalle
dichiarazioni  presentate  ai  fini delle imposte sui redditi e delle
relative  addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
   14.   Con   decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni
dell'Anagrafe  tributaria,  sono  definite  le  classi omogenee delle
categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione
degli  importi  previsti  al  comma  1,  tenuto conto degli indici di
coerenza  economica,  nonche'  i  criteri per la determinazione delle
relative  maggiori  imposte,  mediante l'applicazione delle ordinarie
aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
   15.  Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  definite  le  modalita'  tecniche  per l'utilizzo esclusivo del
sistema  telematico  per  la  presentazione delle comunicazioni delle
definizioni  da  parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro
il  31  luglio  2003,  e  le  modalita' di versamento, secondo quanto
previsto  dall'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 241, e
successive  modificazioni,  esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
   16.  I  contribuenti  che  hanno  presentato successivamente al 30
settembre  2002  una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2,  comma  8-bis,  dei  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni   di   cui   al   presente  articolo  sulla  base  delle
dichiarazioni  originarie  presentate.  L'esercizio della facolta' di
cui   al   periodo   precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

      
                  Note all'art. 7:
              -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 5 (Redditi
          prodotti  in forma associata) del testo unico delle imposte
          sui   redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5 (Redditi  prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  c.c.,  limitatamente  al  49%  dell'ammontare
          risultante      dalla     dichiarazione     dei     redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 62 - bis
          (Studi  di  settore) del decreto - legge 30 agosto 1993, n.
          331,  (Armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          imposte  sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle bevande
          alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati e in materia di IVA con
          quelle  recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
          a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni   tributarie),   convertito   in   legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   29 ottobre  1993,  n.  427
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto 1993, n.
          203):
              "Art.  62 - bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano,  entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
          settori  economici,  appositi  studi  di settore al fine di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una   piu'   articolata   determinazione  dei  coefficienti
          presuntivi  di  cui  all'art.  11 del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n. 154, e successive modificazioni. A tal
          fine  gli stessi uffici identificano campioni significativi
          di   contribuenti   appartenenti  ai  medesimi  settori  da
          sottoporre  a  controllo allo scopo di individuare elementi
          caratterizzanti   l'attivita'   esercitata.  Gli  studi  di
          settore  sono  approvati  con  decreti  del  Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro il
          31 dicembre  1995,  possono  essere soggetti a revisione ed
          hanno  validita'  ai fini dell'accertamento a decorrere dal
          periodo di imposta 1995".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi da
          181 a 189, (Disposizioni varie in materia di finanza locale
          -  Delega per la revisione del catasto - Disposizioni varie
          in  materia  di  entrate  erariali) della legge 28 dicembre
          1995, n. 549 (legge finanziaria 1996):
              "181.  Fino  alla  approvazione degli studi di settore,
          gli  accertamenti  di cui all'art. 39, primo comma, lettera
          d),   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          possono   essere   effettuati,   senza   pregiudizio  della
          ulteriore  azione  accertatrice  con riferimento alle altre
          categorie  reddituali  utilizzando  i  parametri  di cui al
          comma   184   del   presente   articolo   ai   fini   della
          determinazione  presuntiva  dei  ricavi, dei compensi e del
          volume d'affari.
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  179 a 189 del
          presente articolo si applicano nei confronti:
                a) dei  soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  che si avvalgono della disciplina di cui all'art.
          79  del  medesimo  testo  unico  e  degli  esercenti arti e
          professioni  che abbiano conseguito, nel periodo di imposta
          precedente,  compensi  per un ammontare non superiore a 360
          milioni  di  lire  e  che  non abbiano optato per il regime
          ordinario di contabilita';
                b) degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione  redatto  ai  sensi  dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          risulti  l'inattendibilita'  della  contabilita' ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge; sono stabiliti i
          criteri  in  base  ai  quali  la  contabilita' ordinaria e'
          considerata    inattendibile    in    presenza   di   gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero  tra  esse  e  i  dati  e  gli elementi direttamente
          rilevati.
              182.  Le  disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
          presente  articolo  non  si  applicano  nei  confronti  dei
          contribuenti  che  hanno  dichiarato  ricavi  o compensi di
          ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
              183.   Ai   fini   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla  base  dei  predetti  parametri,  si applica, tenendo
          conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
          ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
          dichiarato.
              184.  Il  Ministero  delle finanze - Dipartimento delle
          entrate,  elabora  parametri in base ai quali determinare i
          ricavi,  i  compensi  ed  il  volume  d'affari fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica attivita'
          svolta.  A  tal  fine  sono  identificati, in riferimento a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno  presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli  stessi  sono determinati parametri che tengano conto
          delle    specifiche    caratteristiche    della   attivita'
          esercitata.
              185.  L'accertamento  di  cui  al comma 181 puo' essere
          definito  ai  sensi  dell'art.  2 - bis del decreto - legge
          30 settembre  1994,  n. 564, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre  1994, n. 656, limitatamente alla
          categoria   di   reddito   che   ha   formato   oggetto  di
          accertamento.  L'intervenuta  definizione dell'accertamento
          con  adesione  inibisce  la  possibilita'  per l'ufficio di
          effettuare,    per    lo   stesso   periodo   di   imposta,
          l'accertamento  di  cui  all'art.  38,  commi  da  quarto a
          settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
              186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge. Il Ministero delle
          finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
          le  associazioni  di  categoria e gli ordini professionali,
          dei   supporti   meccanografici   contenenti   i  programmi
          necessari  per  il  calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
          base dei parametri.
              187.  La  determinazione di maggiori ricavi, compensi e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  al comma 181, non costituisce
          notizia  di  reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
          procedura penale.
              188.  Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
          dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
          sul  valore  aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
          scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
          evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
          disposizioni  di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e  successive  modificazioni,  e  all'art. 48, primo comma,
          quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non
          e'  dovuto  il  versamento della somma pari ad un ventesimo
          dei  ricavi  o  dei compensi non annotati ovvero pari ad un
          decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.
              189.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 181 e 188 si
          applicano  per  gli  accertamenti  relativi  al  periodo di
          imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 29 (Reddito
          agrario)   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  ("Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi"):
              "Art.  29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
          costituito  dalla  parte  del  reddito  medio ordinario dei
          terreni  imputabile  al capitale d'esercizio e al lavoro di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di
          esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvi-coltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione insiste;
                c) le    attivita'    dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione   e   alienazione  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo la tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso.
              3.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si considerano produttivi di reddito agrario i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 78 (Imprese
          di allevamento) del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  ("Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi"):
              "Art.  78  (Imprese di allevamento). - 1. Nei confronti
          dei  soggetti  che  esercitano  attivita' di allevamento di
          animali  oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  29  il  reddito  relativo  alla  parte eccedente
          concorre  a  formare  il  reddito di impresa nell'ammontare
          determinato  attribuendo  a ciascun capo un reddito pari al
          valore  medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
          allevato  entro  il  limite  medesimo,  moltiplicato per un
          coefficiente  idoneo  a tener conto delle diverse incidenze
          dei  costi.  Le  relative  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi non sono ammessi in deduzione.
              2. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1
          sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano  nei  confronti  dei  redditi di cui all'art. 51,
          comma 2, lettera c).
              3.  Il  coefficiente moltiplicatore non si applica agli
          allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente dell'opera di
          propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
          configuri l'impresa familiare.
              4.   Il   contribuente   ha   facolta',   in   sede  di
          dichiarazione   dei   redditi,   di   non  avvalersi  delle
          disposizioni del presente articolo".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 ("Avvio del
          procedimento")  del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
          218  ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione
          e di conciliazione giudiziale"):
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                  a) i    periodi    di   imposta   suscettibili   di
          accertamento;
                  b) il  giorno  e  il  luogo  della comparizione per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli   54   e  55  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
              -   Il   decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76)
          reca disposizioni in materia di "Nuova disciplina dei reati
          in  materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
          norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 41 - bis
          ("Accertamento  parziale") del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
                "Art.  41-bis  ("Accertamento  parziale"). - 1. Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato   o   il maggiore   ammontare   di   un  reddito
          parzialmente  dichiarato,  che  avrebbe dovuto concorrere a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni  in societa', associazioni ed imprese di cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  o  l'esistenza  di deduzioni,
          esenzioni   ed   agevolazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  possono  limitarsi  ad  accertare, in base agli
          elementi   predetti,   il   reddito  o  il maggior  reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
              2. (soppresso)".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dei commi quinto e
          sesto  dell'art.  54  ("Rettifica delle dichiarazioni") del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  ("Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul valore
          aggiunto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972, n. 292, S.O.:
              "Senza  pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice
          nei  termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal   Centro   informativo  delle  tasse  e  delle  imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche  amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto  o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base  agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  14
          ("Iscrizione  a ruolo a titolo definitivo") del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602
          ("Disposizioni   sulla   riscossione   delle   imposte  sul
          reddito"),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
          1973, n. 268, S.O. n. 2.:
              "Art.  14  (Iscrizione  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  articoli  36 - bis e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 32 ("Poteri
          degli  uffici") del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle imposte sui
          redditi"):
              "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
                2)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei  loro  confronti,  anche  relativamente alle operazioni
          annotate  nei  conti,  la  cui  copia sia stata acquisita a
          norma  del  numero  7),  o  rilevate  a norma dell'art. 33,
          secondo   e   terzo  comma.  I  singoli  dati  ed  elementi
          risultanti  dai  conti sono posti a base delle rettifiche e
          degli  accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41
          se  il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
          la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche  ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non ne
          indica  il  soggetto  beneficiario, i prelevamenti annotati
          negli   stessi  conti  e  non  risultanti  dalle  scritture
          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          risultare  da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto ad avere copia del verbale;
                3)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
                4)  inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a
          dati  e  notizie  di  carattere specifico rilevanti ai fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per   conto  di  terzi,  ovvero  attivita'  di  gestione  e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le  rilevazioni  loro  commesse  dalla  legge,  e, salvo il
          disposto  del  numero 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
                6   -  bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del
          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica  il  rilascio  di una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con
          l'amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore
          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia  di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
          istituti  credito  per  quanto  riguarda  i  rapporti con i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati  relativi  ai  servizi  dei conti correnti postali, ai
          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
          dei   conti   intrattenuti   con  il  contribuente  con  la
          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a
          tali   conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da  terzi;
          ulteriori  dati, notizie e documenti di carattere specifico
          relativi  agli  stessi  conti  possono essere richiesti con
          l'invio    alle   aziende   e   istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente;
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato  periodo  d'imposta  nei  confronti di clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
                8  -  bis)  invitare ogni altro soggetto ad esibire o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi.  Gli  inviti  e  le  richieste di cui al presente
          articolo  devono  essere  notificati ai sensi dell'art. 60.
          Dalla   data   di   notifica  decorre  il  termine  fissato
          dall'ufficio   per   l'adempimento,  che  non  puo'  essere
          inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n.
          7)  a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per
          un  periodo  di  trenta  giorni  su  istanza dell'azienda o
          istituto   di   credito,   per   giustificati  motivi,  dal
          competente ispettore compartimentale;
                8 - ter) richiedere agli amministratori di condominio
          negli  edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi alla
          gestione  condominiale.  Le notizie ed i dati non addotti e
          gli  atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o
          non  trasmessi  in  risposta  agli  inviti dell'ufficio non
          possono   essere  presi  in  considerazione  a  favore  del
          contribuente,    ai    fini   dell'accertamento   in   sede
          amministrativa   e  contenziosa.  Di  cio'  l'ufficio  deve
          informare  il  contribuente contestualmente alla richiesta.
          Le  cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non
          operano  nei  confronti  del  contribuente  che depositi in
          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per
          causa a lui non imputabile".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 33 ("Accessi,
          ispezioni  e  verifiche")  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle
          imposte  hanno  facolta'  di  disporre  l'accesso di propri
          impiegati  muniti  di  apposita  autorizzazione  presso  le
          pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  indicati al n. 5)
          dell'art.  32  allo scopo di rilevare direttamente i dati e
          le  notizie  ivi previste e presso le aziende e istituti di
          credito  e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relative ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta a norma del n. 7) dello stesso
          art.   32   e  non  trasmessa  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente   la   completezza  o  l'esattezza,  allorche'
          l'ufficio  abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio,
          dei   dati   e  notizie  contenuti  nella  copia  di  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente   con   l'azienda  o  istituto  di  credito  o
          l'Amministrazione postale.
              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte  documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          l'ispezione   o   la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, del Comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile al soggetto interessato.
              Coloro  che  eseguono  le  ispezioni e le rilevazioni o
          vengono  in  possesso  dei  dati  raccolti  devono assumere
          direttamente  le  cautele  necessarie alla riservatezza dei
          dati  acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono determinate le
          modalita'  di  esecuzione  degli  accessi  con  particolare
          riferimento  al  numero  massimo  dei  funzionari  e  degli
          ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  38
          ("Accertamento sintetico") del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  38  (Accertamento  sintetico). - L'ufficio delle
          imposte   procede   alla   rettifica   delle  dichiarazioni
          presentate   dalle   persone   fisiche  quando  il  reddito
          complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo
          o  non  sussistono  o non spettano, in tutto o in parte, le
          deduzioni  dal  reddito  o le detrazioni d'imposta indicate
          nella dichiarazione.
              La  rettifica  deve  essere  fatta con unico atto, agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta   locale   su   redditi,  ma  con  riferimento
          analitico  ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
          6  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
              L'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza dei dati
          indicati   nella   dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti  e  dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
          precedente   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio,  indipendentemente dalle disposizioni recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi   e   circostanze   di  fatto  certi,  determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente  in  relazione  al contenuto induttivo di tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile  si  discosta  per  almeno  un quarto da quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare  induttivamente il reddito o il maggior reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva  individuati  con  lo stesso decreto quando il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu' periodi di imposta.
              Qualora  l'ufficio  determini sinteticamente il reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in   cui  e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
              Il  contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della   notificazione   dell'accertamento,  che  il maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da redditi esenti o da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
              Dal  reddito complessivo determinato sinteticamente non
          sono  deducibili  gli  oneri di cui all'art. 10 del decreto
          indicato nel secondo comma.
              Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior
          reddito  accertato sinteticamente e' considerato reddito di
          capitale  salva  la  facolta'  del contribuente di provarne
          l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
              Le  disposizioni  di  cui  al quarto comma si applicano
          anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
          disposti  dagli  uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
          numeri 2), 3) e 4)".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 ("Redditi
          determinati  in base alle scritture contabili") del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
          ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art.  39  (Redditi  determinati in base alle scritture
          contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
                a) se  gli  elementi indicati nella dichiarazione non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e  delle  perdite  e  dell'eventuale  prospetto  di  cui al
          secondo comma dell'art. 3;
                b) se   non   sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni  del titolo V del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                c) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati  risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
          questionari  di  cui  ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
          n.  3)  dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
          soggetti  previste  negli  articoli  6  e  7,  dai  verbali
          relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di altri
          contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in possesso
          dell'ufficio;
                d) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
          altri  atti  e  documenti  relativi all'impresa nonche' dei
          dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
          previsti   dall'art.   32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate  o  la  inesistenza  di passivita' dichiarate e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              In   deroga  alle  disposizioni  del  comma  precedente
          l'ufficio  delle  imposte  determina  il  reddito d'impresa
          sulla  base  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o
          venuti  a  sua  conoscenza,  con facolta' di prescindere in
          tutto  o  in  parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle
          scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e di avvalersi
          anche  di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui alla
          lettera d) del precedente comma:
                a) quando  il reddito d'impresa non e' stato indicato
          nella dichiarazione;
                b) (abrogata);
                c) quando  dal  verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili   prescritte   dall'art.   14  ovvero  quando  le
          scritture  medesime  non  sono  disponibili  per  causa  di
          forza maggiore;
                d) quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  accertate ai sensi del precedente comma ovvero
          le   irregolarita'   formali   delle   scritture  contabili
          risultanti  dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi' gravi,
          numerose  e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel loro
          complesso  le  scritture stesse per mancanza delle garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie  di  magazzino  non si considerano irregolari se
          gli  errori  e  le omissioni sono contenuti entro i normali
          limiti  di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
          nello  scarico  e dei costi specifici imputati nelle schede
          di  lavorazione  ai  sensi della lettera d) del primo comma
          dell'art. 14 del presente decreto;
                d  -  bis) quando il contribuente non ha dato seguito
          agli  inviti  disposti  dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
          primo  comma,  numeri  3)  e 4),  del  presente  decreto  o
          dell'art.  51,  secondo  comma, numeri 3) e 4), del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli  derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
          riferimento   alle   scritture   contabili  rispettivamente
          indicate  negli  articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
          soggetti  indicati  nel  quarto comma dell'art. 18, che non
          hanno  provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui ai
          precedenti  commi  dello stesso articolo, e' determinato in
          ogni   caso   ai  sensi  del  secondo  comma  del  presente
          articolo".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  40
          ("Rettifica  delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle
          persone   fisiche")   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  40  (Rettifica  delle dichiarazioni dei soggetti
          diversi  dalle  persone  fisiche).  -  Alla rettifica delle
          dichiarazioni   presentate  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito  delle persone giuridiche si procede con unico atto
          agli  effetti  di  tale  imposta  e dell'imposta locale sui
          redditi,  con  riferimento  unitario al reddito complessivo
          imponibile  ma  tenendo  distinti  i  redditi fondiari. Per
          quanto   concerne  il  reddito  complessivo  imponibile  si
          applicano  le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
          d'impresa,  con  riferimento  al bilancio o rendiconto e se
          del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti,
          ai  fini  della  lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
          anche  le  disposizioni  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica   29 settembre  1973,  n.  598,  concernenti  la
          determinazione del reddito complessivo imponibile.
              Alla  rettifica  delle  dichiarazioni  presentate dalle
          societa'  e  associazioni  indicate nell'art. 5 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          si  procede  con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
          redditi  dovuta  dalle  societa'  stesse  e  ai  fini delle
          imposte  sul  reddito delle persone fisiche o delle persone
          giuridiche   dovute   dai  singoli  soci  o  associati.  Si
          applicano  le  disposizioni  del  primo  comma del presente
          articolo  o  quelle  dell'art.  38 secondo che si tratti di
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate  ovvero  di  societa'  semplici  o di societa' o
          associazioni equiparate".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  51
          ("Attribuzione  e  poteri  degli  uffici  dell'imposte  sul
          valore   aggiunto")   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633  ("Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
              "Art.  51  (Attribuzione  e  poteri  degli uffici delle
          imposte sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i
          versamenti   eseguiti   dai   contribuenti,   ne   rilevano
          l'eventuale  omissione e provvedono all'accertamento e alla
          riscossione   delle   imposte  o maggiori  imposte  dovute;
          vigilano   sull'osservanza  degli  obblighi  relativi  alla
          fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
          della  contabilita'  e  degli  altri obblighi stabiliti dal
          presente  decreto;  provvedono  alla irrogazione delle pene
          pecuniarie  e  delle  sopratasse  e  alla presentazione del
          rapporto   all'autorita'   giudiziaria  per  le  violazioni
          sanzionate  penalmente.  Il  controllo  delle dichiarazioni
          presentate  e  l'individuazione  dei  soggetti che ne hanno
          omesso  la  presentazione  sono  effettuati  sulla  base di
          criteri  selettivi  fissati  annualmente dal Ministro delle
          finanze  che  tengano anche conto della capacita' operativa
          degli uffici stessi.
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti  anche relativamente alle operazioni annotate nei
          conti,  la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
          7)  del  presente  comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
          52,  ultimo  comma,  o dell'art. 63, primo comma. I singoli
          dati  ed  elementi  risultanti  dai conti sono posti a base
          delle   rettifiche  e  degli  accertamenti  previsti  dagli
          articoli 54  e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
          tenuto  conto  nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
          ad  operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
          gli  acquisti  si  considerano  effettuati  all'aliquota in
          prevalenza  rispettivamente  applicata o che avrebbe dovuto
          essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
          devono   essere   verbalizzate  a  norma  del  sesto  comma
          dell'art. 52;
                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
                4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad  esibire  o
          trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per   conto   terzi,   ovvero   attivita'   di  gestione  e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica   e  agli  ispettorati  del  lavoro  per  quanto
          riguarda  le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo
          il  disposto  del  n. 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda i
          rapporti  con  i clienti inerenti o connessi alla attivita'
          di  raccolta  del  risparmio  e  all'esercizio  del credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali;
                6   -  bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del
          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica,  il  rilascio di una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti   con   aziende   o   istituti   di   credito,
          l'Amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore
          compartimentale  delle  tasse  ed  imposte  indirette sugli
          affari  ovvero, per la Guardia di finanza, del comandate di
          zona,  alle  aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto
          riguarda  i  rapporti  con  i clienti e all'Amministrazione
          postale  per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
          conti  correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni
          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il
          contribuente  con  la  specificazione  di  tutti i rapporti
          inerenti  o  connessi  a  tali  conti  comprese le garanzie
          prestate  da  terzi;  ulteriori dati e notizie di carattere
          specifico   relativi   agli  stessi  conti  possono  essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con   l'invio   alle   aziende  e  istituti  di  credito  e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente.
              Gli  inviti  e  le richieste di cui al precedente comma
          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
          n.  7),  non  inferiore  a sessanta giorni. Il termine puo'
          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
          dal  competente  ispettore compartimentale. Si applicano le
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi  terzo  e  quarto  dell'art.  32  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 52 ("Accessi,
          ispezioni  e  verifiche")  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  52 (Accessi, ispezioni, verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali,  verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e   per   la   repressione   dell'evasione  e  delle  altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere  muniti  di apposita autorizzazione che ne indica lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia  per accedere in locali che siano adibiti anche ad
          abitazione   e'   necessaria   anche  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
          locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un  suo  delegato.  L'accesso  in  locali diversi da quelli
          indicati  nel precedente comma puo' essere eseguito, previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
              E'   in   ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di
          procedura penale.
              L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri,
          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
              I  libri,  registri,  scritture  e  documenti di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve
          essere   redatto  processo  verbale  da  cui  risultino  le
          ispezioni  e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al
          contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.
          Il  verbale  deve essere sottoscritto dal contribuente o da
          chi  lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
              I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti  al  trasporto  per  conto di terzi. In deroga alle
          disposizioni  del settimo comma gli impiegati che procedono
          all'accesso  nei  locali  di  soggetti  che si avvalgono di
          sistemi   meccanografici,   elettronici   e  simili,  hanno
          facolta'  di  provvedere  con mezzi propri all'elaborazione
          dei   supporti   fuori   dei   locali   stessi  qualora  il
          contribuente   non   consenta  l'utilizzazione  dei  propri
          impianti e del proprio personale.
              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili
          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
              Gli  uffici  dell'I.V.A.  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relativi  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 51 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza  dei  dati  e  notizie, allorche' l'ufficio abbia
          fondati  sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con le aziende e istituti di
          credito   e  l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni.".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  54
          ("Rettifica   delle   dichiarazioni")   del   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          ("Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul  valore
          aggiunto"):
              "Art.  54  (Rettifica delle dichiarazioni). - L'Ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della  dichiarazione  annuale  presentata  dal contribuente
          quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
          dovuta  ovvero  una  eccedenza  detraibile  o  rimborsabile
          superiore a quella spettante.
              L'infedelta'  della dichiarazione, qualora non emerga o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi   di   calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
          deve   essere  accertata  mediante  il  confronto  tra  gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni   sulla   scorta   delle   fatture  ed  altri
          documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51  e 51 - bis. Le omissioni e le false o inesatte
          indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
          risultanze,  dati  e  notizie  a norma dell'art. 53 o anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
          imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
          dichiarazione,  o  l'inesattezza delle indicazioni relative
          alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
          in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in via presuntiva, da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          dell'art.  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
          altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
          eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
          altri atti e documenti in suo possesso.
              Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione dell'imposta
          l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
          per   la   presentazione   della   dichiarazione   annuale,
          all'accertamento  delle  imposte  non versate in tutto o in
          parte  a  norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
          precedente  periodo  non  si  applicano  nei  casi previsti
          dall'art. 60, sesto comma.
              Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
          nei  termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal   Centro   informativo  delle  tasse  e  delle  imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche  amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto  o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base   agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
              (Comma abrogato).
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono annullati
          dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
          prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
          in parte".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  55
          ("Accertamento induttivo") del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633  ("Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
              "Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
          non   ha  presentato  la  dichiarazione  annuale  l'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  puo' procedere in ogni
          caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
          dalla  previa  ispezione  della  contabilita'.  In tal caso
          l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
          sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
          notizie   comunque   raccolti   o   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio  e  sono  computati  in  detrazione soltanto i
          versamenti  eventualmente  eseguiti  dal  contribuente e le
          imposte  detraibili  ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle
          liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1)
          e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
          richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
          regolarizzate   entro   il  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione  della  dichiarazione. Le disposizioni stesse
          si  applicano,  in  deroga  alle disposizioni dell'art. 54,
          anche nelle seguenti ipotesi:
                1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
          redatto  ai  sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
          tenuto,  ha  rifiutato  di  esibire o ha comunque sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre  scritture  contabili  obbligatorie a norma del primo
          comma  dell'art.  2214  del  codice civile e delle leggi in
          materia  di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
          tali registri e scritture;
                2)  quando  dal  verbale  di ispezione risulta che il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante  delle  operazioni  ovvero  non ha conservato, ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
                3)   quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
          ovvero  le irregolarita' formali dei registri e delle altre
          scritture  contabili  risultanti  dal verbale di ispezione,
          sono   cosi'   gravi,   numerose   e  ripetute  da  rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente.
              Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione dell'imposta
          l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione  di  anno  solare gia' decorsa, senza attendere la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e   con  riferimento  alle  liquidazioni  prescritte  dagli
          articoli 27 e 33".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 novembre  1997, n. 441, reca norme per il riordino della
          disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 36 - bis
          ("Liquidazione  delle  imposte, dei contributi, dei premi e
          dei  rimborsi  dovuti  in  base  alle  dichiarazioni")  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600 ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art.   36  -  bis  (Liquidazione  delle  imposte,  dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 36 - ter
          (Controllo  formale  delle  dichiarazioni)  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -    1.    Gli   uffici   periferici   dell'amministrazione
          finanziaria,  procedono,  entro  il 31 dicembre del secondo
          anno  successivo  a  quello  di presentazione, al controllo
          formale  delle  dichiarazioni presentate dai contribuenti e
          dai  sostituti  d'imposta  sulla base dei criteri selettivi
          fissati  dal  Ministro  delle  finanze, tenendo anche conto
          delle capacita' operative dei medesimi uffici.
              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base
          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare  la maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche    e    i maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3.  Ai  fini  dei  commi  l  e  2, il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto):
              "Art.  54  -  bis  (Liquidazione dell'imposta dovuta in
          base  alle  dichiarazioni).  -  1. Avvalendosi di procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
                c) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta risultante
          dalla  dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e di
          conguaglio  nonche'  dalle  liquidazioni  periodiche di cui
          agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi  e  per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.".
              - Si   trascrive   il   testo   vigente   dell'art.  17
          ("Oggetto")  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
          ("Norme    di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni"):
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi dell'art. 3, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  artt.  27  e  33  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d - bis) - (Soppressa);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h  -  bis)  al  saldo  per  il  1997 dell'imposta sul
          patrimonio  netto  delle  imprese,  istituita con decreto -
          legge   30 settembre   1992,   n.   394,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del
          contributo  al servizio sanitario nazionale di cui all'art.
          31  della  legge  28 febbraio  1986,  n. 41, come da ultimo
          modificato  dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
          n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
          1995, n. 85;
                h  -  ter) alle altre entrate individuate con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h  -  quater)  al  credito  d'imposta  spettante agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2 - bis. (Comma soppresso)".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2, comma
          8-bis ("Termine per la presentazione della dichiarazione in
          materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P."): del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
              "8-bis    (Termine    per    la   presentazione   della
          dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
          I.R.A.P.).  -  Le  dichiarazioni  dei redditi, dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  e dei sostituti di
          imposta  possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per
          correggere  errori  od  omissioni  che  abbiano determinato
          l'indicazione  di  un  maggior  reddito  o, comunque, di un
          maggior  debito  d'imposta  o di un minor credito, mediante
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
          per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
          non  oltre il termine prescritto per la presentazione della
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".

      

                               Art. 8.
       (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

   1.  Le  dichiarazioni  relative ai periodi d'imposta per i quali i
termini  per  la  loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002,  possono  essere integrate secondo le disposizioni del presente
articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi   e   relative   addizionali,   delle   imposte  sostitutive,
dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle imprese, dell'imposta sul
valore  aggiunto,  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dei  contributi  previdenziali  e  di  quelli  al  Servizio sanitario
nazionale.  I  soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad
operare   ritenute   alla   fonte,   possono  integrare,  secondo  le
disposizioni  del  presente articolo, le ritenute relative ai periodi
di imposta di cui al presente comma.
   2.  I  versamenti  delle  imposte  di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera  b),  numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504,  e  all'articolo  8,  commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31
ottobre  2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non  sono  stati  notificati  avvisi  di accertamento, possono essere
definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di
dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di
un  importo  pari  al  20  per  cento  delle  imposte non versate. Le
controversie,  sulle  quali  non  sia ancora intervenuto accertamento
definitivo  o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite
con  il  pagamento  di  un  importo pari al 30 per cento del dovuto o
della  maggiorazione  accertata  dagli uffici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
   3.  L'integrazione  si  perfeziona  con  il pagamento dei maggiori
importi  dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni  vigenti  in  ciascun  periodo  di  imposta  relative ai
tributi  indicati  nel  comma  1  nonche' dell'intero ammontare delle
ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare,  entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero
per  rettificare  in  aumento  la  dichiarazione  gia' presentata. La
predetta  dichiarazione  integrativa  e' presentata in via telematica
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo  3  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
salvo  che  per  i  periodi  d'imposta  1996  e  1997, per i quali la
dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi
da  versare  per  ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone
fisiche,  la  somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di  5.000  euro,  gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate,  di  pari  importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005,
maggiorati  degli  interessi  legali  a  decorrere dal 17 marzo 2003.
L'omesso  versamento  delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme  non  corrisposte  a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi'
dovuti  una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento
del  le  somme  non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli  interessi  legali.  La dichiarazione integrativa non costituisce
titolo  per  il  rimborso  di  ritenute,  acconti e crediti d'imposta
precedentemente   non   dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di
esenzioni  o  agevolazioni  non  richieste  in  precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la
differenza  tra  l'importo  dell'eventuale maggior credito risultante
dalla  dichiarazione  originaria e quello del minor credito spettante
in  base  alla  dichiarazione  integrativa,  e'  versata  secondo  le
modalita'  previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa la
deducibilita'  delle  maggiori  imposte  e contributi versati. Per le
ritenute  indicate  nelle  dichiarazioni  integrative non puo' essere
esercitata  la  rivalsa  sui  percettori delle somme o dei valori non
assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del
presente   comma   sono  effettuati  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
   4.  In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di
cui  al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
che  hanno  omesso  la  presentazione  delle dichiarazioni relative a
tutti   i  periodi  d'imposta  di  cui  al  medesimo  comma,  possono
presentare   la  dichiarazione  integrativa  in  forma  riservata  ai
soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9  luglio  1997,  n.  241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21
marzo   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le  disposizioni
contenute  nel  capo  III del predetto decreto legislativo n. 241 del
1997,  esclusa  la  compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso
decreto   legislativo,   e   comunicano   all'Agenzia  delle  entrate
l'ammontare  complessivo  delle  medesime somme senza indicazione dei
nominativi   dei  soggetti  che  hanno  presentato  la  dichiarazione
integrativa riservata. E esclusa la rateazione di cui al comma 3.
   5.  Per  i  redditi  e  gli  imponibili  conseguiti all'estero con
qualunque  modalita',  anche  tramite  soggetti  non residenti o loro
strutture  interposte,  e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva di quelle
indicate  al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il
versamento   della  predetta  imposta  sostitutiva  si  applicano  le
disposizioni dei commi 3 e 4.
   6.  Salvo  quanto  stabilito  al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle
annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4
e  ai  maggiori  imponibili  ovvero alle maggiori ritenute risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e
del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:

a) la  preclusione,  nei  confronti  del  dichiarante  e dei soggetti
   coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione    delle   sanzioni   amministrative   tributarie   e
   previdenziali,  ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano
   stati  integrati  i  redditi  di  cui al comma 5, e ove ricorra la
   ipotesi  di  cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste
   dalle   disposizioni   sul   monitoraggio   fiscale   di   cui  al
   decreto-legge   28   giugno   1990,   n.   167,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita'  per  i  reati
   tributari  di  cui  agli  articoli  2,  3,  4,  5 e 10 del decreto
   legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita'  per  i  reati
   previsti  dagli  articoli  482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
   492  del  codice  penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623
   del  codice  civile,  quando  tali  reati siano stati commessi per
   eseguire  od  occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per
   conseguirne  il  profitto  e siano riferiti alla stessa pendenza o
   situazione  tributaria.  L'esclusione di cui alla presente lettera
   non si applica ai procedimenti in corso.

   7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per
cento  previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui  all'articolo  14,  comma  4,  si  provveda alla regolarizzazione
contabile  delle  attivita'  detenute all'estero secondo le modalita'
ivi previste.
   8.  Gli  effetti  di  cui  ai  commi  6 e 7 si estendono anche nei
confronti   dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante  se  considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
   9.  In  caso  di  accesso,  ispezione  o verifica, ovvero di altra
attivita'  di  controllo  fiscale,  il  soggetto che ha presentato la
dichiarazione  riservata  di  cui al comma 4 puo' opporre agli organi
competenti  gli  effetti  preclusivi, estintivi e di esclusione della
punibilita'  di  cui  ai  commi  6  e  7  con invito a controllare la
congruita'  delle  somme  di  cui  ai  commi  3  e  5,  in  relazione
all'ammontare   dei  maggiori  redditi  e  imponibili  nonche'  delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
   10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano
qualora:

a) alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia stato
   notificato  processo  verbale di constatazione con esito positivo,
   ovvero  avviso  di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta regionale
   sulle  attivita'  produttive, nonche' invito al contraddittorio di
   cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   in  caso  di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
   decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
   e  successive  modificazioni,  relativamente ai redditi oggetto di
   integrazione,  ovvero  di  cui  all'articolo 54, quinto comma, del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
   successive  modificazioni  l'integrazione  e' ammessa a condizione
   che  il  contribuente  versi  entro  il  16  marzo  2003  le somme
   derivanti  dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
   data;
b) alla  data  di  presentazione  della dichiarazione integrativa sia
   stato  gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui
   alle  lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta
   la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

   11.  Le  societa'  o  associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la
dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano,  entro  il  16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari
dei  redditi  prodotti  in  forma  associata l'avvenuta presentazione
della  relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone
fisiche   titolari   dei  redditi  prodotti  in  forma  associata  si
perfeziona  presentando,  entro  il  20 giugno 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e
i  relativi  contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma
3.  La  presentazione  della  dichiarazione  integrativa da parte dei
soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma costituisce
titolo  per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni, nei confronti dei i soggetti che non hanno
integrato redditi prodotti in forma associata.
   12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione  dei redditi e
degli  imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o
facolta'  della  segnalazione  di  cui all'articolo 331 del codice di
procedura  penale.  L'integrazione  effettuata  ai sensi del presente
articolo non costituisce notizia di reato.
   13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  sono  definite  le  modalita'
applicative del presente articolo.

      
                  Note all'art. 8:
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
              "Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
          sono stabilite nelle misure seguenti:
                a) per  i  concorsi pronostici: 26,80 per cento della
          base  imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione della
          predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
          di  cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
          3 agosto   1998,  n.  288,  ove  necessario  per  garantire
          l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
                b) per le scommesse:
                  1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
          assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa;
                  2)  per  ogni  altro  tipo  di scommessa: 20,20 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa.
              2.   Per   l'anno  1999,  l'aliquota  applicabile  alle
          scommesse  di cui al numero l) della lettera b) del comma l
          e' stabilita nella misura del 32 per cento.".
              -  Si  riporta il testo dei commi l e 2 dell'art. 8 del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  2002,  n.  16,
          concernenti:   ridefinizione  delle  condizioni  economiche
          delle   concessioni  per  il  servizio  di  raccolta  delle
          scommesse   ippiche   e  sportive  e  riattribuzione  delle
          concessioni rinnovate:
              "1.   Con  decreto  interdirigenziale,  adottato  entro
          quindici   giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
          la  ridefinizione  in  via  amministrativa,  fatto salvo il
          diritto  di  recesso  del  concessionario, delle condizioni
          economiche,  e  delle  relative  garanzie,  previste  dalle
          convenzioni  accessive  alle concessioni per il servizio di
          raccolta  delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
          in  particolare,  del  principio della riduzione equitativa
          della  misura  vigente  del  corrispettivo minimo garantito
          nonche'  della  previsione  di un incremento di tale misura
          ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
          proporzionato   all'effettiva   variazione  dei  volumi  di
          raccolta delle scommesse.
              2. La ridefinizione di cui al comma l assicura, in ogni
          caso,    congrue   forme   di   adempimento   delle   somme
          corrispettive   e   delle  quote  di  prelievo  dovute  dai
          concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con eventuale
          ripartizione  del  debito nell'arco temporale residuo delle
          concessioni.".
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' il seguente:
              "Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed obblighi di
          conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
          imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla
          presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
          regionale  sulle attivita' produttive e della dichiarazione
          annuale   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,
          presentano   la   dichiarazione   unificata   annuale.   La
          dichiarazione   dei   sostituti  di  imposta,  comprese  le
          Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di  cui  all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
          unificata.  E'  esclusa  dalla  dichiarazione  unificata la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  degli  enti  e delle societa' che si sono avvalsi
          della  procedura  di  liquidazione  dell'imposta sul valore
          aggiunto  di  gruppo  di cui all'art. 73, ultimo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              2.  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente decreto,
          compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via
          telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o
          tramite  gli  incaricati  di  cui ai commi 2 - bis e 3, dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della
          dichiarazione  relativa all'imposta sul valore aggiunto con
          esclusione  delle  persone fisiche che hanno realizzato nel
          medesimo  periodo  un volume di affari inferiore o uguale a
          lire  50  milioni,  dai  soggetti tenuti alla presentazione
          della   dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta  di  cui
          all'art.  4  e  dai  soggetti  di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  dai  soggetti  tenuti  alla
          presentazione  del  modello  per  la comunicazione dei dati
          relativi  alla  applicazione  degli  studi  di  settore. Le
          predette   dichiarazioni  sono  trasmesse  avvalendosi  del
          servizio  telematico  Entratel;  il collegamento telematico
          con  l'Agenzia  delle entrate e' gratuito per gli utenti. I
          soggetti   di   cui   al   primo   periodo  obbligati  alla
          presentazione  della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
          anche  in  forma  unificata,  in  relazione ad un numero di
          soggetti  non  superiore  a  venti,  si  avvalgono  per  la
          presentazione  in  via  telematica  del servizio telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
              2  -  bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in cui almeno una
          societa'  o  ente  rientra  tra  i soggetti di cui al comma
          precedente,   la  presentazione  in  via  telematica  delle
          dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo essere
          effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti  dello stesso gruppo
          avvalendosi    del    servizio    telematico   Entratel. Si
          considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa'
          controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come
          definite  dall'art. 43 - ter, quarto comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              2  -  ter.  I  soggetti  diversi da quelli indicati nei
          commi  2  e 2 - bis, non obbligati alla presentazione delle
          dichiarazioni  in  via  telematica,  possono  presentare le
          dichiarazioni  in  via  telematica direttamente avvalendosi
          del   servizio   telematico   Internet  ovvero  tramite  un
          incaricato di cui al comma 3.
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la sub
          -  categoria  tributi,  in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico - linguistiche;
                d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3 - bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse.
              4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2, 2 - bis e 3 sono
          abilitati  dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
          dati   contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione  e'
          revocata   quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  di
          trasmissione  delle  dichiarazioni vengono commesse gravi o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di appartenenza del
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio   dell'attivita'   da  parte  dei  centri  di
          assistenza fiscale.
              5.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 2 per i soggetti
          obbligati   alla   presentazione   in  via  telematica,  la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate  anche  mediante spedizione effettuata dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet.
              6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
          non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della
          dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2 - bis e 3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia   delle   entrate   i   dati   contenuti  nella
          dichiarazione,  contestualmente alla ricezione della stessa
          o  dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
          noncheØ,  entro  trenta  giorni dal termine previsto per la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa,  redatta  su modello conforme a quello approvato
          con  il  provvedimento  di cui all'art. 1, comma 1, e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione.
              7.  Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
          via  telematica  le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
          entro  cinque  mesi  dalla  data di scadenza del termine di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
          delle  dichiarazioni  stesse, ove non diversamente previsto
          dalle convenzioni di cui al comma 11.
              7 - bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis, 2 - ter
          e  3,  presentano in via telematica le dichiarazioni per le
          quali  non  e'  previsto  un apposito termine entro un mese
          dalla  scadenza  del  termine previsto per la presentazione
          alle banche e agli uffici postali.
              7   -ter.   Le  dichiarazioni  consegnate  ai  soggetti
          incaricati  di cui ai commi 2 - bis e 3, successivamente al
          termine  previsto  per  la  presentazione in via telematica
          delle  stesse,  sono  trasmesse  entro  un  mese dalla data
          contenuta  nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
              8.  La dichiarazione si considera presentata nel giorno
          in   cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca  o
          all'ufficio  postale  ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
          entrate   mediante  procedure  telematiche  direttamente  o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3.
              9.   I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano    la    dichiaraz!ione   in   via   telematica,
          direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 - bis e
          3,  conservano,  per  il  periodo previsto dall'art. 43 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta
          su modello conforme a quello approvato con il provvedimento
          di  cui all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
          dal  soggetto  incaricato  di predisporre la dichiarazione.
          L'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti.
              9 - bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni  conservano,  anche  su supporti informatici,
          per  il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          copia    delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle   quali
          l'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          previa  riproduzione su modello conforme a quello approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1, comma l.
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data   dalla   comunicazione   dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  della  dichiarazione
          presentata  in  via  telematica  direttamente  o  tramite i
          soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3, ovvero dalla ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5.
              11.   Le   modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni   sono   stabilite   con   provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate da pubblicare nella
          Gazzetta   Ufficiale.   Le  modalita'  di  svolgimento  del
          servizio  di  ricezione  delle dichiarazioni da parte delle
          banche  e  della  Poste italiane S.p.a., comprese la misura
          del  compenso  spettante  e  le conseguenze derivanti dalle
          irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
          stabilite  mediante  distinte  convenzioni,  approvate  con
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
          misura  del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
          del  servizio  e del numero complessivo delle dichiarazioni
          ricevute.
              12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  alla  presentazione  delle dichiarazioni riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si applica l'art. 12 - bis, comma 1, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
          comma l l del presente articolo.".
              -  Il  testo  dell'art.  14  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  artt.  36  -  bis  e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, vedi nota all'art. 7.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  19 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
              "Art.  19  (Modalita' di versamento mediante delega). -
          1.  I  versamenti  delle imposte, dei contributi, dei premi
          previdenziali  ed  assistenziali  e  delle  altre somme, al
          netto  della  compensazione,  sono eseguiti mediante delega
          irrevocabile  ad una banca convenzionata ai sensi del comma
          5.
              2.  La  banca  rilascia al contribuente un'attestazione
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle    finanze,    recante    l'indicazione    dei   dati
          identificativi  del soggetto che effettua il versamento, la
          data,  la  causale  e gli importi dell'ordine di pagamento,
          nonche'  l'impegno  ad  effettuare  il  pagamento agli enti
          destinatari  per  conto  del delegante. L'attestazione deve
          recare  altresi'  l'indicazione  dei crediti per i quali il
          contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
              3.  La  delega  deve  essere conferita dal contribuente
          anche   nell'ipotesi  in  cui  le  somme  dovute  risultano
          totalmente  compensate  ai  sensi dell'art. 17. La parte di
          credito  che non ha trovato capienza nella compensazione e'
          utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
              4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
          contenente  i dati relativi alla eseguita compensazione, si
          applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
          se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
              5.  Con  convenzione approvata con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio,  i  dati  delle  operazioni  da  trasmettere e le
          relative  modalita'  di  trasmissione  e  di conservazione,
          tenendo   conto   dei   termini  di  cui  all'art.  13  del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993,  n.  567,  nonche'  le  penalita' per l'inadempimento
          degli  obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e la
          misura  del  compenso  per il servizio svolto dalle banche.
          Quest'ultima  e'  determinata  tenendo  conto  del costo di
          svolgimento  del servizio, del numero dei moduli presentati
          dal  contribuente  e  di  quello  delle  operazioni in esso
          incluse,  della  tipologia  degli adempimenti da svolgere e
          dell'ammontare   complessivo  dei  versamenti  gestito  dal
          sistema.  La  convenzione ha durata triennale e puo' essere
          tacitamente rinnovata.
              6.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   i   Ministri   del  tesoro  e  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita  all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita' e
          termini   in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane  si
          applicano le disposizioni del presente decreto.".
              -   Il   decreto   -  legge  28 giugno  1990,  n.  167,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
          n.  227,  concernente  rilevazione a fini fiscali di taluni
          trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
          e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
          giugno 1990.
              - Si trascrive il testo vigente degli articoli 2, 3, 4,
          5, 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
              "Art.  2  (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
          E'  punito  con  la  reclusione da un anno e sei mesi a sei
          anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          sul   valore  aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o  altri
          documenti  per  operazioni inesistenti, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          passivi fittizi.
              2.  Il  fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
          tali  fatture  o  documenti sono registrati nelle scritture
          contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
          confronti dell'amministrazione finanziaria.
              3.  Se  l'ammontare  degli  elementi passivi fittizi e'
          inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione
          da sei mesi a due anni.
              Art.   3   (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri
          artifici).  -  1. Fuori  dei  casi previsti dall'art. 2, e'
          punito  con  la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
          chiunque,  al  fine di evadere le imposte sui redditi o sul
          valore  aggiunto,  sulla base di una falsa rappresentazione
          nelle  scritture  contabili  obbligatorie  e avvalendosi di
          mezzi  fraudolenti  idonei  ad  ostacolarne l'accertamento,
          indica  in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo    od    elementi    passivi   fittizi,   quando,
          congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna   delle   singole  imposte,  a  lire  centocinquanta
          milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione,  o,  comunque,  e'  superiore a lire tre
          miliardi.
              Art.  4  (Dichiarazione  infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.
              Art.  5  (Omessa  dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma l non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.".
              "Art.  10  (Occultamento  o  distruzione  di  documenti
          contabili).  - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato,  e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a cinque
          anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          sul  valore  aggiunto,  ovvero  di  consentire l'evasione a
          terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
          contabili   o   i  documenti  di  cui  e'  obbligatoria  la
          conservazione,  in  modo da non consentire la ricostruzione
          dei redditi o del volume di affari.".
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 482, 483, 484,
          485, 489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale:
              "Art.  482 (Falsita' materiale commessa dal privato). -
          Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
          e'  commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
          fuori  dell'esercizio  delle  sue  funzioni,  si  applicano
          rispettivamente  le  pene  stabilite  nei  detti  articoli,
          ridotte di un terzo.
              Art.  483  (Falsita' ideologica commessa dal privato in
          atto  pubblico).  - Chiunque attesta falsamente al pubblico
          ufficiale,  in  un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
          destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
          fino a due anni.
              Se  si tratta di false attestazioni in atti dello stato
          civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
              Art.  484  (Falsita'  in  registri  e notificazioni). -
          Chiunque,  essendo per legge obbligato a fare registrazioni
          soggette all'ispezione all'Autorita' di pubblica sicurezza,
          o  a  fare  notificazioni  all'Autorita'  stessa  circa  le
          proprie operazioni industriali commerciali o professionali,
          scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la
          reclusione  fino  a  sei  mesi  o  con la multa fino a lire
          seicentomila.
              Art.  485  (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque,
          al  fine  di  procurare  a se' o ad altri un vantaggio o di
          recare  ad  altri un danno, forma, in tutto o in parte, una
          scrittura  privata  falsa,  o  altera una scrittura privata
          vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
          faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
              Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente
          apposte   a   una   scrittura  vera,  dopo  che  questa  fu
          definitivamente formata.".
              "Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza essere
          concorso  nella  falsita', fa uso di un atto falso soggiace
          alle  pene  stabilite negli articoli precedenti, ridotte di
          un terzo.
              Qualora si tratti di scritture private, chi commette il
          fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare
          a  se'  o  ad  altri  un  vantaggio o di recare ad altri un
          danno.
              Art.  490  (Soppressione, distruzione e occultamento di
          atti  veri).  -  Chiunque,  in tutto o in parte, distrugge,
          sopprime  od  occulta  un  atto  pubblico  o  una scrittura
          privata  veri  soggiace rispettivamente alle pene stabilite
          negli  articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni
          in essi contenute.
              Si  applica la disposizione del capoverso dell'articolo
          precedente.
              Art.  491  -  bis  (Documenti informatici). - Se alcuna
          delle  falsita'  previste  dal  presente  capo  riguarda un
          documento  informatico  pubblico o privato, si applicano le
          disposizioni  del  capo  stesso concernenti rispettivamente
          gli  atti  pubblici  e le scritture private. A tal fine per
          documento   informatico   si   intende  qualunque  supporto
          informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
          probatoria   o   programmi   specificamente   destinati  ad
          elaborarli.
              Art.  492  (Copie  autentiche  che  tengono luogo degli
          originali  mancanti).  -  Agli  effetti  delle disposizioni
          precedenti,  nella  denominazione  di  "atti  pubblici e di
          "scritture  private  sono  compresi gli atti originali e le
          copie  autentiche  di essi, quando a norma di legge tengano
          luogo degli originali mancanti.".
              -  Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622 e 2623
          del codice civile:
              "Art.    2621    (False   comunicazioni   ed   illegale
          ripartizione  di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
          che  il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
          la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 2
          milioni a lire 20 milioni:
                1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
          i  direttori  generali,  i sindaci e i liquidatori, i quali
          nelle  relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre comunicazioni
          sociali,  fraudolentemente  espongono fatti non rispondenti
          al  vero  sulla  costituzione o sulle condizioni economiche
          della  societa'  o  nascondono  in  tutto  o in parte fatti
          concernenti le condizioni medesime;
                2)  gli amministratori e i direttori generali che, in
          mancanza  di  bilancio approvato o in difformita' da esso o
          in  base  ad  un  bilancio  falso,  sotto  qualunque forma,
          riscuotono  o pagano utili fittizi o che non possono essere
          distribuiti;
                3)  gli  amministratori  e  i  direttori generali che
          distribuiscono acconti sui dividendi:
                  a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
                  b) ovvero  in  misura  superiore  all'importo degli
          utili  conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
          diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
          per  obbligo  legale  o  statutario  e  delle perdite degli
          esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
                  c) ovvero  in mancanza di approvazione del bilancio
          dell'esercizio   precedente   o   del  prospetto  contabile
          previsto   nell'art.  2433-bis,  quinto  comma,  oppure  in
          difformita'  da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
          un prospetto contabile falsi.
              Art.  2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate).
          -  Gli  amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
          loro  dipendenti,  i  liquidatori,  che, senza giustificato
          motivo,  si servono a profitto proprio od altrui di notizie
          avute  a  causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione,
          sono  puniti,  se  dal fatto puo' derivare pregiudizio alla
          societa',  con la reclusione fino ad un anno e con la multa
          da lire 200.000 a lire 2 milioni. Il delitto e' punibile su
          querela della societa'.
              Art.  2623  (Violazione  di  obblighi  incombenti  agli
          amministratori).  -  Sono  puniti  con la reclusione da sei
          mesi  a  tre  anni  e  con  la multa da lire 400.000 a lire
          2.000.000 gli amministratori che:
                1)  eseguono  una  riduzione di capitale o la fusione
          con  altra  societa'  o  una  scissione in violazione degli
          articoli 2306, 2445 e 2503;
                2)  restituiscono  ai  soci palesemente o sotto forme
          simulate  i  conferimenti  o  li  liberano  dall'obbligo di
          eseguirli,   fuori  del  caso  di  riduzione  del  capitale
          sociale;
                3) impediscono il controllo della gestione sociale da
          parte  del  collegio  sindacale  o, nei casi previsti dalla
          legge, da parte dei soci.".
              -   Il   testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, e' il seguente:
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2. La  richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          artt. 54  e  55 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre1972, n. 633.".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
              "Art.  41  -  bis  (Accertamento  parziale in base agli
          elementi  segnalati  dall'anagrafe  tributaria). - 1. Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato   o   il maggiore   ammontare   di   un  reddito
          parzialmente  dichiarato,  che  avrebbe dovuto concorrere a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni  in societa', associazioni ed imprese di cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  o  l'esistenza  di deduzioni,
          esenzioni   ed   agevolazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  possono  limitarsi  ad  accertare, in base agli
          elementi   predetti,   il   reddito  o  il maggior  reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
              2. (Soppresso)".
              -  Il  testo  dell'art.  54  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e' riportato
          nelle note all'art. 7.
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
              L'oggetto  principale  e'  determinato in base all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua quota di partecipazione agli utili.
              La presente disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5. Si  intendono  per  familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  331  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di  un pubblico servizio che nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  un reato perseguibile di ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se,   nel   corso  di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.".

      

                               Art 9.
           (Definizione automatica per gli anni pregressi)

   1.  I  contribuenti,  al fine di beneficiare delle disposizioni di
cui  al  presente  articolo,  presentano  una  dichiarazione  con  le
modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena
di  nullita',  la  definizione  automatica  per  tutte  le  imposte e
concernente  tutti  i  periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione  delle  relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre  2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i
redditi  soggetti  a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al
comma  5 dell' articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la
possibilita'  di  avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate.
   2.  La  definizione automatica si perfeziona con il versamento per
ciascun periodo d'imposta:

a) ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative addizionali, delle
   imposte   sostitutive,   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
   produttive,   nonche'  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
   imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4,
   di  un  importo  pari  al 18 per cento delle imposte lorde e delle
   imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
   presentata;  se  ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata
   di  ammontare  superiore  a 10.000 euro la percentuale applicabile
   all'eccedenza  e'  pari al 16 per cento, mentre se e' risultata di
   ammontare  superiore  a  20.000 euro, la percentuale applicabile a
   quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  fermi  restando  i
   versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma
   del  2  per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
   effettuate  nel  periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
   detraibile  nel  medesimo  periodo;  se  l'imposta  relativa  alle
   operazioni  imponibili  ovvero  l'imposta  detraibile superano gli
   importi  di  200.000  euro,  le percentuali applicabili a ciascuna
   eccedenza  sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di
   imposta   superano  300.000  euro  le  percentuali  applicabili  a
   ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

   3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  a),  deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
   di  redditi  diversi  da  quelli  di impresa e da quelli derivanti
   dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
   per  gli  esercenti  arti  e  professioni,  per  le  societa' e le
   associazioni  di  cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
   sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
   dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
   soggetti di cui all' articolo 87 del medesimo testo unico:

   1)  450  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi e dei compensi non e'
superiore a 10.000 euro;
   2)  900  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi e dei compensi non e'
superiore a 100.000 euro;
   3)  1.200  euro,  se  l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 200.000 euro;
   4)  1.600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi non e'
superiore a 500.000 euro;
   5)  2.000  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi non e'
superiore a 5.000.000 di euro;
   6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
   4.  Ai  fini  della  definizione  automatica,  le  persone fisiche
titolari   dei   redditi   prodotti   in  forma  associata  ai  sensi
dell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa
familiare nonche' il titolare e il Coniuge dell'azienda coniugale non
gestita   in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione
integrativa,  per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo
minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3,
lettera  b),  in  ragione  della  propria quota di partecipazione. In
nessun  caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200
euro.
   5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere
versato quello di ammontare maggiore.
   6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  b),  deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari a:

a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro
   ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro per gli altri soggetti.

   7.  Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a
qualsiasi   effetto   delle   eventuali   perdite   risultanti  dalle
dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace
il  riporto  a  nuovo  delle  predette  perdite.  Per  la definizione
automatica  dei  periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e'
versato  un  importo  almeno  pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
   8.  Nel  caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative
ai  tributi  di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per
ciascuna  annualita',  un  importo  pari  a 1.500 euro per le persone
fisiche,  elevato  a  3.000 euro per le societa' e le associazioni di
cui  all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87
del medesimo testo unico.
   9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita',
rende  definitiva  la  liquidazione  delle  imposte  risultanti dalla
dichiarazione   con   riferimento   alla  spettanza  di  deduzioni  e
agevolazioni   indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'  di
esclusioni.  Sono  fatti  salvi  gli effetti della liquidazione delle
imposte  e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis  ed  all'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni,
nonche'  gli  effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai  sensi  dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni; le
variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle
maggiori   imposte   dovute   ai  sensi  del  presente  articolo.  La
definizione   automatica   non  modifica  l'importo  degli  eventuali
rimborsi  e  crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
delle  imposte  sui  redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.  La  dichiarazione integrativa non costituisce titolo per
il  rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non  richieste  in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate.
   10.  Il  perfezionamento  della  procedura  prevista  dal presente
articolo comporta:

a) la  preclusione,  nei  confronti  del  dichiarante  e dei soggetti
   coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione   delle   sanzioni   amministrative  tributarie,  ivi
   comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione  della  punibilita' per i reati tributari di cui agli
   articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
   74,  nonche'  per  i  reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
   485,  489,  490,  491-bis  e  492 del codice penale, nonche' dagli
   articoli  2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali reati
   siano  stati  commessi  per eseguire od occultare i predetti reati
   tributari,  ovvero  per  conseguirne  il profitto e siano riferiti
   alla  stessa  pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti
   operano   a   condizione   che,   ricorrendo  le  ipotesi  di  cui
   all'articolo  14,  comma  5, della presente legge si provveda alla
   regolarizzazione  contabile  di tutte le attivita', anche detenute
   all'estero,  secondo  le modalita' ivi previste, ferma restando la
   decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
   attivita'  medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non
   si applica ai procedimenti in corso.

   11.   Restano   ferme,   ad  ogni  effetto,  le  disposizioni  sul
monitoraggio  fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
salvo  che,  ricorrendo  le  ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5,
della  presente  legge si provveda alla regolarizzazione contabile di
tutte  le  attivita'  detenute  all'estero  secondo  le modalita' ivi
previste,  ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
   12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo,
per  ciascun  periodo  di  imposta, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma  di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due  rate,  di  pari  importo,  entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005,  maggiorati  degli  interessi  legali  a decorrere dal 17 marzo
2003.  L'omesso  versamento  delle  predette  eccedenze entro le date
indicate  non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il
recupero  delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle  somme  non  versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
   13.  In  caso  di  accesso,  ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita'  di  controllo  fiscale,  il  soggetto che ha presentato la
dichiarazione  riservata  puo'  opporre  agli  organi  competenti gli
effetti  preclusivi,  estintivi  e di esclusione della punibilita' di
cui  al  comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme
versate   ai   fini  della  definizione  e  indicate  nella  medesima
dichiarazione.
   14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano
qualora:

a) alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia stato
   notificato  processo  verbale di constatazione con esito positivo,
   ovvero  avviso  di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta regionale
   sulle  attivita'  produttive, nonche' invito al contraddittorio di
   cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   in  caso  di  avvisi  di accertamento parziale di cui all'articolo
   41-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, ovvero di avvisi di
   accertamento  di  cui  all'articolo  54, quinto e sesto comma, del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
   successive  modificazioni,  la definizione e' ammessa a condizione
   che  il  contribuente  versi  entro  il  16  marzo  2003  le somme
   derivanti  dall'accertamento  parziale  notificato  alla  predetta
   data;
b) alla  data di presentazione della dichiarazione per la definizione
   automatica  di  cui al presente articolo sia stato gia' avviato un
   procedimento  penale  per  gli illeciti di cui alla lettera c) del
   comma  10,  di  cui  il  soggetto che presenta la dichiarazione ha
   avuto formale conoscenza;
c) il   contribuente  abbia  omesso  la  presentazione  di  tutte  le
   dichiarazioni  relative  a tutti i tributi di cui al comma 2 e per
   tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

   15.  Le  preclusioni  di  cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano  con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si
riferiscono  gli  atti  e i procedimenti ivi indicati. La definizione
automatica   non   si  perfeziona  se  essa  si  fonda  su  dati  non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata,  ovvero  se  la  stessa viene effettuata dai soggetti che
versano  nelle  ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non
si  fa  luogo  al  rimborso  degli importi versati che, in ogni caso,
valgono  quali  acconti  sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
   16.  I  contribuenti  che  hanno  presentato successivamente al 30
settembre  2002  una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2,  comma  8-bis,  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
possono  avvalersi  delle  disposizioni  di  cui al presente articolo
sulla  base  delle  dichiarazioni  originarie presentate. L'esercizio
della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli
effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
   17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi   dell'articolo   3   dell'ordinanza   del   Ministro   per  il
coordinamento   della   protezione   civile  del  21  dicembre  1990,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990,
destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in  maniera  automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo
2003,  l'intero  ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo a titolo di
capitale,  al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ed  interessi,  diminuito  al  10 per cento; il perfezionamento della
definizione  comporta  gli  effetti  di  cui al comma 10. Qualora gli
importi  da  versare  complessivamente  ai  sensi  del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati  in  un  massimo  di  otto rate semestrali con l'applicazione
degli  interessi  legali  a  decorrere  dal  17  marzo 2003. L'omesso
versamento  delle  predette  eccedenze  entro  le scadenze delle rate
semestrali  non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per   il  recupero  delle  somme  non  corrisposte  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle  somme  non  versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
   18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  definite  le modalita'
applicative del presente articolo.

      
                  Note all'art. 9:
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
              L'oggetto  principale  e'  determinato in base all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua quota di partecipazione agli utili.
              La presente disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 87 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.   87   (Soggetti   passivi)  -  1. Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b)   gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici  e  privati,  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              4  -  bis.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello
          statuto   nelle   predette   forme,   l'oggetto  principale
          dell'ente  residente  e'  determinato in base all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 36 - bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              "Art.   36  -  bis  (Liquidazione  delle  imposte,  dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.".
              -  Il  testo vigente dell'art. 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
          il seguente:
              "Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -    1.    Gli   uffici   periferici   dell'amministrazione
          finanziaria,  procedono,  entro  il 31 dicembre del secondo
          anno  successivo  a  quello  di presentazione, al controllo
          formale  delle  dichiarazioni presentate dai contribuenti e
          dai  sostituti  d'imposta  sulla base dei criteri selettivi
          fissati  dal  Ministro  delle  finanze, tenendo anche conto
          delle capacita' operative dei medesimi uffici.
              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base
          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare  la maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche   e   i   maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2, il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 54 - bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
              "Art.  54  -  bis  (Liquidazione dell'imposta dovuta in
          base  alle  dichiarazioni).  -  1. Avvalendosi di procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
                c) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta risultante
          dalla  dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e di
          conguaglio  nonche'  dalle  liquidazioni  periodiche di cui
          agli  articoli 27,  33,  comma  1, lettera a), e 74, quarto
          comma.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi  e  per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.".
              -  Il  testo vigente degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo 2000, n. 74, e' riportato in
          nota all'art. 8.
              -  Il  testo vigente degli articoli 482, 483, 484, 485,
          489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale e' riportato in
          nota all'art. 8.
              - Il testo vigente degli articoli 2621, 2622 e 2623 del
          codice civile e' riportato in nota all'art. 8.
              -  Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca
          disposizioni  in materia di "Rilevazione ai fini fiscali di
          taluni  trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
          valori.
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  artt.  36  -  bis  e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli 54   e   55   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  41  - bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi
          nota all'art. 7.
              -  Per il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
          della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  vedi  nota
          all'art. 7.
              -  Si  trascrive il testo del comma 8 - bis dell'art. 2
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n. 322:
              "8   -   bis   (Termine   per  la  presentazione  della
          dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP).
          Le  dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  e  dei  sostituti di imposta possono
          essere  integrate dai contribuenti per correggere errori od
          omissioni   che   abbiano   determinato   l'indicazione  di
          un maggior   reddito  o,  comunque,  di  un maggior  debito
          d'imposta  o di un minor credito, mediante dichiarazione da
          presentare,  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3,
          utilizzando  modelli  conformi  a  quelli  approvati per il
          periodo  d'imposta  cui  si riferisce la dichiarazione, non
          oltre  il  termine  prescritto  per  la presentazione della
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
              -  Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per
          il  coordinamento  della  protezione civile del 21 dicembre
          1990 e' il seguente:
              "Art.  3  (Soggetti beneficiari). - Possono beneficiare
          delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti
          articoli   i  soggetti  residenti,  da  data  anteriore  al
          13 dicembre  1990,  nei  comuni che saranno individuati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
          civile, sentito il presidente della regione Sicilia.
              Possono   altresi'   beneficiare   delle   disposizioni
          previste  dai  precedenti articoli i soggetti che svolgono,
          nell'area  dei  comuni  che saranno elencati nel decreto di
          cui  al  precedente  comma,  la loro attivita' industriale,
          commerciale,  artigiana  ed  agricola,  ancorche' residenti
          altrove,  limitatamente  alle  obbligazioni  nascenti dalle
          attivita' stesse.".

      

                              Art. 10.
                        (Proroga di termini)

   1.  Per  i  contribuenti  che  non si avvalgono delle disposizioni
recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui
all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.

      
                  Note all'art. 10:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  43  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
              "Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui  e'  stata  presentata  la  dichiarazione.  Nei casi di
          omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
          di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle disposizioni del
          titolo  I,  l'avviso di accertamento puo' essere notificato
          fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino
          alla  scadenza  del  termine stabilito nei commi precedenti
          l'accertamento   puo'  essere  integrato  o  modificato  in
          aumento  mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base
          alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
              Nell'avviso  devono essere specificatamente indicati, a
          pena  di  nullita',  i  nuovi  elementi  e gli atti o fatti
          attraverso  i  quali  sono venuti a conoscenza dell'ufficio
          delle imposte.".

      

                              Art. 11.
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale,  sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
                           degli immobili)

   1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni  e  donazioni e sull'incremento di valore degli immobili,
per  gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le
scritture  private  registrate  entro  la  data  del 30 novembre 2002
nonche'  per  le  denunce  e  le  dichiarazioni  presentate  entro la
medesima  data,  i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi
di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con
l'aumento   del  25  per  cento,  a  condizione  che  non  sia  stato
precedentemente  notificato  avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta.
   2.  Alla  liquidazione  dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
   3.  Qualora  non  venga  eseguito  il pagamento dell'imposta entro
sessanta  giorni  dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la
domanda di definizione e' priva di effetti.
   4.  Se  alla  data  di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi  i  termini  per la registrazione ovvero per la presentazione
delle  denunce  o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi
qualora  si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle
formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.

      

                              Art. 12.
            (Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

   1.  Relativamente  ai  carichi  inclusi  in ruoli emessi da uffici
statali  e  affidati  ai  concessionari  del servizio nazionale della
riscossione  fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il
debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento;

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle  somme  dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
   spese   sostenute   per   le   procedure  esecutive  eventualmente
   effettuate dallo stesso.

   2.  Nei  trenta  giorni  successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  relativamente  ai  ruoli  affidati  tra il 1
gennaio  1997  e  il  30  giugno  1999,  i  concessionari informano i
debitori  di  cui  al  comma  1  che, entro il 31 marzo 2003, possono
sottoscrivere  apposito  atto  con  il  quale dichiarano di avvalersi
della facolta' attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse,
ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
   3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato  il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalita'   di   versamento  delle  somme  pagate  dai  debitori,  di
riversamento   in   tesoreria   da   parte   dei   concessionari,  di
rendicontazione  delle  somme  riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi   e   di  definizione  dei  rapporti  contabili  connessi
all'operazione.

      

                              Art. 13.
                  (Definizione dei tributi locali)

   1.  Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni  possono  stabilire,  con le forme previste dalla legislazione
vigente  per  l'adozione  dei  propri atti destinati a disciplinare i
tributi  stessi,  la  riduzione  dell'ammontare delle imposte e tasse
loro  dovute,  nonche'  l'esclusione  o  la  riduzione  dei  relativi
interessi  e  sanzioni,  per  le  ipotesi  in  cui,  entro un termine
appositamente  fissato  da  ciascun  ente,  non  inferiore a sessanta
giorni   dalla   data  di  pubblicazione  dell'atto,  i  contribuenti
adempiano  ad  obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti.
   2.  Le  medesime  agevolazioni  di  cui  al comma 1 possono essere
previste  anche  per  i  casi in cui siano gia' in corso procedure di
accertamento  o  procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In
tali  casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione
o    dall'ente   locale   in   relazione   ai   propri   procedimenti
amministrativi,  la  richiesta  del  contribuente  di avvalersi delle
predette  agevolazioni  comporta la sospensione, su istanza di parte,
del  procedimento  giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo
sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o
dall'ente  locale,  mentre  il  completo  adempimento  degli obblighi
tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
   3.  Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi  propri  delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la  cui  titolarita'  giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti  ai  predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad
enti   territoriali  del  gettito,  totale  o  parziale,  di  tributi
erariali.
   4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  l'attuazione  delle disposizioni del presente
articolo  avviene  in  conformita'  e  compatibilmente con le forme e
condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

      

                              Art. 14.
            (Regolarizzazione delle scritture contabili)

   1.  Le  societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in
nome   collettivo   e  in  accomandita  semplice  e  quelle  ad  esse
equiparate,  nonche'  le  persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente  ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni  di  cui all'articolo 8, possono specificare in apposito
prospetto  i  nuovi  elementi  attivi  e  passivi  o le variazioni di
elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori
imponibili  o  le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con  riguardo  ai  predetti  imponibili, maggiori imponibili o minori
perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  e  del  terzo  comma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni.  Il  predetto  prospetto  e' conservato per il periodo
previsto  dall'articolo  43,  primo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,  e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su  richiesta
dell'ufficio competente.
   2.  Sulla  base  delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma  1,  i  soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla   regolarizzazione   delle  scritture  contabili  apportando  le
conseguenti  variazioni  nell'inventario,  nel  rendiconto ovvero nel
bilancio  chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta  in  corso  a  tale  data.  Le  quantita'  e  i  valori cosi'
evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai fini delle imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai   periodi  di  imposta  successivi,  con  esclusione  dei  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  e'  stata  presentata la dichiarazione
integrativa  ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
   3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei
medesimi  documenti  di  cui  al  comma  2,  alla  eliminazione delle
attivita'  o  delle  passivita'  fittizie, inesistenti o indicate per
valori  superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano
emergenza   di   componenti   positivi   o  negativi  ai  fini  della
determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento  o  accantonamento  corrispondenti  alla  riduzione  dei
relativi fondi.
   4.  I  soggetti  indicati  al  comma  1, che si sono avvalsi delle
disposizioni  di  cui  al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere,
nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla
regolarizzazione  contabile,  ai  sensi  dei  commi  da  1 a 3, delle
attivita'  detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le
modalita'  anche  dichiarative  di  cui  ai  commi 3 e 4 del medesimo
articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
   5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  si sono avvalsi delle
disposizioni   di   cui   all'articolo   9   possono  procedere  alla
regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli
effetti  ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici
di  redazione  del  bilancio,  alle  iscrizioni  nell'inventario, nel
rendiconto  o  nel  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2002, ovvero in
quelli  del  periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in
precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti  e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva  del  13  per cento dei
predetti  valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e'  dovuta  anche  con riferimento alle attivita' detenute all'estero
alla  data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile  ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si
applicano   le   modalita'  dichiarative  di  cui  ai  commi  3  e  4
dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta
se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma
5  dell'articolo  8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente
comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive a decorrere dal
terzo  periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre  2002.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.
   6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito
d'impresa  di  cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per
le  quali  le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2002,  possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei
beni  ai  sensi  dell'articolo  59  del  citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni.   L'adeguamento   puo'   essere   effettuato  mediante
l'iscrizione  come  esistenze  iniziali delle rimanenze in precedenza
omesse  e  con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma
5,   ovvero  mediante  l'eliminazione  delle  esistenze  iniziali  di
quantita'  o  valori  superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non
rileva  ai  fini  sanzionatori  di  alcun  genere.  I maggiori valori
iscritti  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle  imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi d'imposta successivi.

      
                  Note all'art. 14:
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 4 dell'art.
          75  (Norme  generali  sui componenti del reddito d'impresa)
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
              "4.  Le  spese e gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio   di  competenza.  Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur
          non  risultando  imputati  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite,  concorrono  a  formare il reddito sono ammessi in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi  e  precisi,  salvo  quanto stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  del  terzo  comma
          dell'art.  61  (Ricorsi)  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia
          di accertamento delle imposte sui redditi):
              "I  contribuenti  obbligati  alla  tenuta  di scritture
          contabili  non  possono  provare  circostanze  omesse nelle
          scritture  stesse  o  in  contrasto con le loro risultanze.
          Tuttavia  e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi
          e  precisi,  delle  spese e degli oneri di cui all'art. 75,
          comma  4,  terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  ferma restando la
          disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  del  primo  comma
          dell'art.  43  (Termine per l'accertamento) del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
          pena  di  decadenza,  entro  il 31 dicembre del quarto anno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione.".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 59 del citato
          testo unico delle imposte sui redditi:
              "Art.   59   (Variazioni  delle  rimanenze).  -  1.  Le
          variazioni  delle  rimanenze  finali dei beni indicati alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
          esistenze   iniziali,   concorrono  a  formare  il  reddito
          dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, la cui
          valutazione  non sia effettuata a costi specifici o a norma
          dell'art.  60,  sono  assunte per un valore non inferiore a
          quello   che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
          omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
              2.  Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,  le
          rimanenze  sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita' il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni  prodotti  e  acquistati  nell'esercizio stesso per la
          loro quantita'.
              3.  Negli  esercizi  successivi,  se la quantita' delle
          rimanenze  e'  aumentata rispetto all'esercizio precedente,
          le maggiori  quantita',  valutate  a  norma  del  comma  2,
          costituiscono  voci distinte per esercizi di formazione. Se
          la  quantita'  e'  diminuita, la diminuzione si imputa agli
          incrementi  formati  nei precedenti esercizi, a partire dal
          piu' recente.
              3  -  bis.  Per  le imprese che valutano in bilancio le
          rimanenze  finali con il metodo della media ponderata o del
          "primo  entrato,  primo  uscito o con varianti di quello di
          cui  al  comma  3,  le rimanenze finali sono assunte per il
          valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
              4.  Se  in  un  esercizio  il valore unitario medio dei
          beni,  determinato  a  norma  dei  commi 2, 3 e 3 - bis, e'
          superiore  al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
          dell'esercizio,  il  valore  minimo  di  cui al comma 1, e'
          determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
          normale  il  valore secondo il cambio alla data di chiusura
          dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
          in  conformita'  alle  disposizioni del presente comma vale
          anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
          non  risultino  iscritte  nello  stato  patrimoniale per un
          valore superiore.
              5.  I  prodotti  in corso di lavorazione e i servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in  base  alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
          quanto  stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
              6.  Le  rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
          indicato   dal   contribuente  costituiscono  le  esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
              7.  Per  gli esercenti attivita' di commercio al minuto
          che  valutano  le  rimanenze  delle merci con il metodo del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato  anche in deroga alla disposizione del comma 1,
          a  condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi o in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di   applicazione   del   detto   metodo,  con  riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
              8.  Le  plusvalenze  risultanti  da rivalutazioni delle
          rimanenze   effettuate   fino  all'esercizio  in  corso  al
          31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
          previsti  dall'art.  12  della  legge 19 marzo 1983, n. 72,
          concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
          nell'esercizio  in cui sono state apportate le variazioni e
          nei quattro esercizi successivi.".

      

                              Art. 15.
(Definizione  degli  accertamenti,  degli inviti al contraddittorio e
               dei processi verbali di constatazione)

   1.  Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in
vigore  della presente legge non sono ancora spirati i termini per la
proposizione  del  ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non e'
ancora  intervenuta  la  definizione,  nonche'  i processi verbali di
constatazione  relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della  presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero  ricevuto  invito  al contraddittorio, possono essere definiti
secondo   le   modalita'   previste   dal  presente  articolo,  senza
applicazione  di  interessi e sanzioni. La definizione non e' ammessa
per  i  soggetti  nei  cui  confronti  sia stato avviato procedimento
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
   2.  La  definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio  di  cui  al  comma  1,  si  perfeziona  mediante  il
pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti
per  effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate,
con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati  ovvero  indicati  negli  inviti al contraddittorio, non
   superiori a 15.000 euro;
b) 32  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati   ovvero   indicati  negli  inviti  al  contraddittorio,
   superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati   ovvero   indicati  negli  inviti  al  contraddittorio,
   superiori a 50.000 euro.

   3.  La  definizione  di  cui  al comma 2 e' altresi' ammessa nelle
ipotesi  di  rettifiche  relative a perdite dichiarate, qualora dagli
atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti.
In  tal  caso  la  sola  perdita  risultante dall'atto e' riportabile
nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
   4.  La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al
comma  1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003,
di un importo calcolato:

a) per  le  imposte  sui  redditi,  relative  addizionali  ed imposte
   sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei
   maggiori   componenti   positivi   e  minori  componenti  negativi
   complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per  l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul
   valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per
   cento   l'aliquota  applicabile  alle  operazioni  risultanti  dal
   verbale stesso.

   5.  I  pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo
sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  esclusa  la  compensazione  ivi prevista.
Qualora  gli  importi  da versare complessivamente per la definizione
eccedano,  per  le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere  versati  in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004
ed  entro  il  16  marzo  2005,  maggiorati  degli interessi legali a
decorrere  dal  17  marzo  2003.  L'omesso  versamento delle predette
eccedenze  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia della
definizione;  per  il  recupero  delle  somme  non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una  sanzione
amministrativa  pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla  meta'  in  caso  di  versamento  eseguito entro i trenta giorni
successivi  alla  scadenza  medesima,  e  gli interessi legali. Entro
dieci  giorni  dal  versamento  dell'intero importo o di quello della
prima  rata  il  contribuente  fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente  ad  un  prospetto
esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
   6.  La  definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti indicati al comma 1,
ovvero  se  la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo
al  rimborso  degli  importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti  sugli  importi che risulteranno eventualmente dovuti in base
agli accertamenti definitivi.
   7.  Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad
ogni  effetto,  della  punibilita'  per i reati tributari di cui agli
articoli  2,  3,  4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74,  nonche'  per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489,  490,  491-bis  e  492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621,  2622  e  2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi  per  eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero
per  conseguirne  il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione  tributaria.  L'esclusione di cui al presente comma non si
applica ai procedimenti in corso.
   8.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
18  marzo  2003  restano  sospesi  i  termini per la proposizione del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche'
quelli  per  il  perfezionamento  della  definizione di cui al citato
decreto  legislativo  n.  218  del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

      
                  Note all'art. 15:
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli artioli 5 e 11
          del    decreto   legislativo   19 giugno   1997,   n.   218
          (Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione giudiziale):
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di   cui  al  comma 1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          artt. 54  e  55 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.".
              "Art. 11 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono
          indicati:
                a) gli   elementi   identificativi  dell'atto,  della
          denuncia   o   della   dichiarazione   cui   si   riferisce
          l'accertamento suscettibile di adesione;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.".
              - Il  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n.  74 (in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  76 - serie generale - del 31 marzo
          2000),  reca:  "Nuova  disciplina  dei  reati in materia di
          imposte   sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
          dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
              - Per  il  richiamo all'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) vedi precedente nota all'art. 7.
              - Il   testo  vigente  dell'art.  14  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni
          sulla   riscossione   delle  imposte  sul  reddito)  e'  il
          seguente:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate in
          base  alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36 - bis e 36 -
          ter,   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti
          risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              - Il  testo  degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
          legislativo  n.  74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in
          materia  di  imposte  sui  redditi e sul valore aggiunto, a
          norma  dell'art.  9  della legge 25 giugno 1999, n. 205) e'
          riportato nelle note all'art. 8.
              - Il testo degli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491  -  bis e 492 del codice penale e' riportato nelle note
          all'art. 8.
              - Il  testo degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
          civile e' riportato nelle note all'art. 8.

      

                              Art. 16.
               (Chiusura delle liti fiscali pendenti)

   1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in
ogni  grado  del  giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle
gia'  di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al
tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda
del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento della somma:

a) di  150  euro,  se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
   euro;
b) pari  al  10  per  cento  del  valore  della lite, se questo e' di
   importo superiore a 2.000 euro.

   2.  Le  somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16
marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento
diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione  prevista  dall'articolo  17  del decreto legislativo 9
luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono
essere   versate   anche  ratealmente  in  un  massimo  di  sei  rate
trimestrali   di  pari  importo  o  in  un  massimo  di  dodici  rate
trimestrali  se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della
prima  rata  e'  versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli  interessi  legali  sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima  entro  le  date  indicate  non  determina  l'inefficacia della
definizione;  per  il  recupero  delle  somme  non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una  sanzione
amministrativa  pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla  meta'  in  caso  di  versamento  eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
   3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per   lite   pendente,   quella   avente   ad  oggetto  avvisi  di
   accertamento,  provvedimenti  di irrogazione delle sanzioni e ogni
   altro  atto  di  imposizione,  per i quali alla data di entrata in
   vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo
   del  giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia
   stato  dichiarato  inammissibile  con  pronuncia  non  passata  in
   giudicato.  Si  intende,  comunque, pendente la lite per la quale,
   alla  data  del  29  settembre  2002, non sia intervenuta sentenza
   passata in giudicato;
b) per  lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
   alla   lettera   a)   e   comunque   quella  relativa  all'imposta
   sull'incremento del valore degli immobili;
c) per  valore  della  lite,  da  assumere  a base del calcolo per la
   definizione,  l'importo  dell'imposta  che  ha  formato oggetto di
   contestazione  in  primo  grado,  al netto degli interessi e delle
   eventuali  sanzioni  collegate  al  tributo, anche se irrogate con
   separato  provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
   di  sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
   ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato
   con   riferimento   a  ciascun  atto  introduttivo  del  giudizio,
   indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi
   in esso indicati.

   4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di
cui  al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21
marzo  2003,  una  distinta  domanda  di definizione in carta libera,
secondo  le  modalita'  stabilite con provvedimento del direttore del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte
nel giudizio.
   5.  Restano  comunque  dovute  a titolo definitivo, con esclusione
delle  sanzioni,  le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti
disposizioni  in  pendenza  di  lite,  anche se non ancora iscritte a
ruolo  o  liquidate.  Dette  somme, se non pagate in precedenza o non
iscritte  in  ruoli  notificati  mediante cartella di pagamento, sono
versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se
iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al
comma  2,  le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa
cartella.  La  definizione  non  da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate.
   6.  Le  liti  fiscali  che  possono  essere  definite ai sensi del
presente  articolo  sono  sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia
stata  gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i
giudizi  sono  sospesi  a  richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
   7.  Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17
marzo  2003  i  termini  per  impugnare le sentenze delle commissioni
tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
   8.  Gli  uffici  di  cui  al  comma 1 trasmettono alle commissioni
tributarie,  ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno
2003,  un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al 31 luglio
2005.  L'estinzione  del  giudizio  viene  dichiarata  a  seguito  di
comunicazione   degli   uffici  di  cui  al  comma  1  attestante  la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria   della  commissione  o  nella  cancelleria  degli  uffici
giudiziari  entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale
diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della  commissione  o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene
notificato,  con  le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente    della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600,
all'interessato,  il  quale  entro  sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso  in  cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine  per  impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al   diniego  della  definizione  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
notifica.
   9.  In  caso  di  pagamento  in  misura inferiore a quella dovuta,
qualora  sia  riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita
la  regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
   10.  La  definizione  di cui al comma 1 effettuata da parte di uno
dei  coobbligati  esplica  efficacia  a  favore  degli altri, inclusi
quelli  per  i  quali  la  lite non sia piu' pendente, fatta salva la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.

      
                  Note all'art. 16:
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) vedi nota all'art. 7.
              - Il  testo  dell'art.  14  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 602 (Disposizioni
          sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre  1973,  n.  268)  e'
          riportato nelle note all'art. 8.

      

                              Art. 17.
        (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)

   1.   Le   violazioni   relative   al  canone  previsto  dal  regio
decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246, convertito dalla legge 4
giugno  1938,  n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa
di  concessione  governativa  prevista,  da  ultimo, dall'articolo 17
della  tariffa  annessa  al  decreto  del  Ministro  delle finanze 28
dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 30
dicembre  1995,  e  successive  modificazioni,  commesse  fino  al 31
dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche
nelle  ipotesi  in  cui  vi  sia  un  procedimento  amministrativo  o
giurisdizionale  in  corso,  con il versamento di una somma pari a 10
euro  per  ogni  annualita'  dovuta. Il versamento eeffettuato con le
modalita'  di  cui  all'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e  successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione  ivi  prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione
di quanto gia' versato.
   2.  Le  violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni  e  pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante
affissioni  di  manifesti politici possono essere sanate in qualunque
ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme
eventualmente   iscritte   a   titolo   sanzionatorio,   mediante  il
versamento,  a  carico  del  committente  responsabile, di un'imposta
pari,  per  il  complesso  delle violazioni commesse e ripetute a 750
euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a  favore  della  tesoreria  del  comune competente o della provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa  provincia;  in  tal caso la provincia provvede al ristoro dei
comuni  interessati.  La  sanatoria  di cui al presente comma non da'
luogo  ad  alcun  diritto  al  rimborso  di  somme eventualmente gia'
riscosse  a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per  il  versamento  e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui  al  presente  comma,  al  31  marzo  2003.  Non  si applicano le
disposizioni  dell'articolo  15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.

      
                  Note all'art. 17:
              - Il  regio  decreto-legge  21 febbraio  1938,  n. 246,
          convertito  dalla  legge  4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina
          degli   abbonamenti   alle   radiodiffusioni),   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78.
              - Si  riporta il testo dell'art. 17 della tariffa delle
          tasse  sulle  concessioni governative approvata con decreto
          del  Ministro  delle  finanze  28 dicembre 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303:
              "1.  -  Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per
          la   detenzione   di  apparecchi  atti  o  adattabili  alla
          ricezione   delle   radioaudizioni   o   delle   diffusioni
          televisive  (art.  6, regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
          n.  246,  convertito  dalla  legge  4 giugno  1938, n. 880,
          articoli  1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art.
          1  della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della
          legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1
          febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1997,
          n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
                a) per  ogni  abbonamento  alle  radioaudizioni  lire
          1.000;
                b) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          lire 8.000;
                c) per  ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
          apparecchi    stabilmente    installati   su   autovetture,
          autoveicoli  adibiti  al  trasporto  promiscuo di persone e
          cose  e  autoscafi  soggetti  a  tassa automobilisitica con
          motore  di  potenza  superiore  a 26 CV fiscali, nonche' su
          altri   autoveicoli   di   cui   all'art.  54  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lire 2.700;
                d) per  ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
          apparecchi stabilmente installati:
                  1) su autovetture, autoveicoli adibito al trasposto
          promiscuo  di  persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa
          automobilistica,  con  motore  di potenza superiore a 26 CV
          fiscali, lire 30.000;
                  2)    su    autoscafi    non   soggetti   a   tassa
          automobilistica  (unita'  da diporto e navi non da diporto)
          lire 30.000;
                e) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi  stabilmente  installati su autoscafi,
          autovetture o altri veicoli di cui alla lettera c):
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 18.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 120.000;
                f) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi stabilmente installati su autovetture,
          autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 50.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 350.000;
                g) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi stabilmente installati su autoscafi di
          cui alla lettera d) n. 2:
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 50.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 350.000.
                                     Note:
              1.  Sono  soggetti  alle  tasse  anche  gli abbonamenti
          speciali  e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti
          i pubblici esercizi.
              2.  Il  libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da'
          diritto  al  titolare  e  ai  suoi familiari di fare uso di
          apparecchi  anche  in luoghi diversi dal domicilio indicato
          nel  libretto  senza  il  pagamento di ulteriore tassa; del
          pagamento   della   tassa  e'  data  prova  anche  mediante
          fotocopia della ricevuta di versamento.
              3.  Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g)
          sono  dovute  per  ogni  anno solare e devono essere pagate
          insieme  con il canone di abbonamento. In caso di pagamento
          rateale  del  canone  le  tasse di cui alla lettera b) sono
          dovute   nella   misura   semestrale   di   lire   4.100  o
          trimestralmente di lire 2.200.
              4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono
          dovute  per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate
          insieme con la tassa automobilistica.
              5.  Se  durante  l'anno e' contratto un abbonamento che
          comporta  il  pagamento  della  tassa in misura superiore a
          quella  stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza
          deve  essere  pagata  in  occasione del primo versamento di
          quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
              6.    In    caso   di   installazione   di   apparecchi
          radioriceventi  su  un autoveicolo o autoscafo per il quale
          sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di
          concessione  governativa  deve  essere pagata in ragione di
          tanti   dodicesimi   quanti   sono  i  mesi  da  quello  di
          installazione    a   quello   di   scadenza   della   tassa
          automobilistica.
              7.  In  caso  di omesso o insufficiente pagamento della
          tassa  relativa  ad  apparecchi  stabilmente  installati su
          autoveicoli,    o    su    autoscafi   soggetti   a   tassa
          automobilistica,   si  applica,  in  luogo  delle  sanzioni
          previste dall'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui
          ai  numeri  3  e  4  della  tabella  allegata alla legge 24
          gennaio 1978, n. 27.".
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, si veda nota all'art. 7.
              - La  legge  10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
          campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica) e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  14 dicembre  1993, n. 292, supplemento
          ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 15, commi 2 e 3:
              "Art. 15 (Sanzioni). - 1. (Omissis).
              2.  In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
          3  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          un milione e lire cinquanta milioni.
              3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
          propaganda  abusiva  nelle  forme  di  scritte o affissioni
          murali  e  di  volantinaggio  sono  a  carico,  in  solido,
          dell'esecutore materiale e del committente responsabile.".

      


CAPO III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
                              Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
               automobilistica su alcuni quadricicli)

   1.  Per  i  veicoli  storici  e  d'epoca  nonche'  per  i  veicoli
storici-d'epoca  in  deroga  alla normativa vigente, e' consentita la
reiscrizione  nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle
tasse  arretrate  maggiorate  del 50 per cento. Le predette tasse non
possono   superare   la  retroattivita'  triennale.  La  reiscrizione
consente  il  mantenimento delle targhe e dei documenti originari del
veicolo.
   2.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i
veicoli  a  motore  a  quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera   a),   del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della
tassa automobilistica e' pari a 50 euro.

      
                  Note all'art. 18:
              - Il  testo  del  comma  10 dell'art. 17 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
              "10.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 la riscossione,
          l'accertamento,  il  recupero,  i  rimborsi, l'applicazione
          delle  sanzioni  ed  il contenzioso amministrativo relativo
          alle  tasse  automobilistiche  non  erariali sono demandati
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  sono svolti con le
          modalita'  stabilite con decreto del Ministro delle finanze
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   previo   parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti.
              Con  lo  stesso  o con separato decreto e' approvato lo
          schema  tipo di convenzione con la quale le regioni possono
          affidare  a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica,
          l'attivita'   di   controllo   e  riscossione  delle  tasse
          automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  a), del
          decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione
          5 aprile 1994, e' il seguente:
              "4.  Le  presenti norme si applicano anche ai veicoli a
          motore  a  quattro  ruote,  detti  quadricicli,  aventi  le
          seguenti caratteristiche:
                a) i  quadricicli  leggeri,  la  cui massa a vuoto e'
          inferiore  a  350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
          veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione
          e'  inferiore  o  uguale  a 45 km/h e la cui cilindrata del
          motore  e'  inferiore  o  pari  a  50 cc  per  i  motori ad
          accensione  comandata  (o  la  cui potenza massima netta e'
          inferiore  o  uguale  a 4 kW per gli altri tipi di motore),
          considerati come ciclomotgori.".

      

                              Art. 19.
         (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

   1.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta
regionale  sulle  attivita'' produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta  in  corso"  fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti:  "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per
i  quattro  periodi  successivi  l'aliquota e' stabilita nella misura
dell'1,9  per  cento;  per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il  regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come  modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
   sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono
   sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".

   3.  Il  beneficio  fiscale  di  cui all'articolo 9, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia
dei  boschi,  e'  prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo
complessivo  di  100.000  euro  di  spese,  per le esigenze di tutela
ambientale  e  di  difesa  del  territorio  e del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico.
   4.  Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454.
   5.  Al  comma  6-bis  dell'articolo  23 del decreto legislativo 11
maggio  1999,  n.  152,  come  da ultimo modificato dall'articolo 52,
comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
   6.  Al  comma  2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  te  parole:  "dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".

      
                  Note all'art. 19:
              - Il   testo   dell'art.   45,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale
          a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina dei
          tributi   locali),   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   45  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Per  i
          soggetti   che  operano  nel  settore  agricolo  e  per  le
          cooperative  della  piccola  pesca  e loro consorzi, di cui
          all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  601,  per  il periodo d'imposta in
          corso  al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi
          l'aliquota  e'  stabilita  nella misura dell'1,9 per cento;
          per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  1  gennaio 2003
          l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.".
              - Il  testo  dei commi 5 e 5-bis dell'art. 11 (norme in
          materia   di  imposta  sul  valore  aggiunto)  del  decreto
          legislativo  2 settembre  1997,  n.  313,  gia'  modificato
          dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e'
          il seguente:
              "5.  per  gli  anni dal 1998 al 2003 le disposizioni di
          cui   all'art.   34,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, si applicano anche ai
          soggetti  che  nel  corso dell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un volume d'affari superiore a quaranta milioni
          di  lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
          cui  al  comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
          dal  1998  al  2003 dai detti soggetti l'imposta si applica
          con   le  aliquote  proprie  dei  singoli  prodotti,  ferma
          restando  la  detrazione  sulla  base  delle percentuali di
          compensazione.  Per  i  passaggi dei suddetti prodotti agli
          enti,  alle  cooperative e agli altri organismi associativi
          che  applicano  il regime speciale, effettuati da parte dei
          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo
          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote
          corrispondenti alle percentuali di compensazione.
              5  -  bis.  Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  come  sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
          applicano  ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio
          2004.".
              - Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 9
          (Ulteriori  effetti  di  precedenti  disposizioni  fiscali)
          della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448 (legge finanziaria
          2002):
              "6.  Ai  fini dell'adozione urgente di misure di tutela
          ambientale  e  di  difesa  del  territorio  e del suolo dai
          rischi  di  dissesto  geologico,  per  l'anno  2002 possono
          essere  adottate  misure di manutenzione e salvaguardia dei
          boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque
          ovvero  in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, previsto ai
          sensi  dell'art.  1, comma 3, della citata legge n. 449 del
          1997,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione delle
          disposizioni del presente comma.".
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          14 dicembre  2001, n. 454 (regolamento recante modalita' di
          gestione  dell'agevolazione  fiscale  per  gli oli minerali
          impiegati  nei  lavori  agricoli, orticoli, in allevamento,
          nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica),
          e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del
          31 dicembre 2001.
              - Il testo del comma 6 - bis dell'art. 23 (Modifiche al
          regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775)  del  decreto
          legislativo  11 maggio  1999,  n.  152  (disposizioni sulla
          tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della
          direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
          reflue  urbane  e  della direttiva 91/676/CEE relativa alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati  provenienti  da  fonti  agricole), gia' modificato
          dall'art.  52,  comma  73, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,   come   ulteriormente   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "6  - bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
          n.   238,   per   la   presentazione   delle   domande   di
          riconoscimento   o  di  concessione  preferenziale  di  cui
          all'art.  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
          dall'art.  2  della  legge  17 agosto  1999, n. 290, per le
          denunce  dei  pozzi,  sono  prorogati al 30 giugno 2003. In
          tali  casi  i  canoni  demaniali  decorrono  dal  10 agosto
          1999.".
              - Il  testo  dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388  (legge  finanziaria  2001),  come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  22  (Riduzione  dell'accisa su alcuni prodotti a
          fini  di  tutela  ambientale).  -  1. All'art. 21 del testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla  produzione  e  sui  consumi  approvato  con  decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
              "6  -  bis.  Allo  scopo  di incrementare l'utilizzo di
          fonti   energetiche  che  determinino  un  ridotto  impatto
          ambientale   e'   stabilita,  nell'ambito  di  un  progetto
          sperimentale,  una  accisa  ridotta, secondo le aliquote di
          seguito   indicate,   applicabili   sui  seguenti  prodotti
          impiegati  come  carburanti  da  soli od in miscela con oli
          minerali:
                a) bioetanolo   derivato   da   prodotti  di  origine
          agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
                b) etere  etilterbutilico  (ETBE), derivato da alcole
          di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
                c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
                  1)  per benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000
          litri;
                2) per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per
          1.000 litri.
              "6  -  ter.  Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  il Ministro dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
          il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali sono
          fissati,  entro  il  limite complessivo di spesa di lire 30
          miliardi   annue,   comprensivo   dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  i  criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
          le  varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
          tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative miscele ai
          fini  dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
          di  verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
          agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
              2.  Il  progetto  sperimentale  di cui al comma 1 ha la
          durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2003.".

      

                              Art. 20.
            (Emersione di attivita' detenute all'estero)

   1.  Le  disposizioni  del  capo III del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22  febbraio  2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  aprile  2002,  n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione  effettuate  tra  il  1  gennaio 2003 e il 30 giugno
2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la   somma  da  versare  e'  pari  al  4  per  cento  dell'importo
   dichiarato.  Il  versamento della somma e' effettuato in denaro ed
   e'  conseguentemente  esclusa  la facolta' di corrisponderla nelle
   forme   previste   dall'articolo   12,   comma   2,  del  predetto
   decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il  tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
   delle  attivita'  finanziarie  e  degli investimenti rimpatriati o
   regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il  modello  di  dichiarazione  riservata  eapprovato  entro dieci
   giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
   regolarizzazione,  la  presentazione della dichiarazione riservata
   esclude  la  punibilita'  per le sanzioni previste dall'articolo 5
   del   decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le
   dichiarazioni  di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
   per  gli  anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita',
   gli  interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di
   cui  agli  articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il
   periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  presentazione della
   dichiarazione   riservata   nonche'   per   il  periodo  d'imposta
   precedente.   Restano   fermi   gli   obblighi   di  dichiarazione
   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  previsti  dall'articolo  3  del
   predetto decreto-legge;
e) la   determinazione   dei   redditi   derivanti   dalle  attivita'
   finanziarie  rimpatriate  percepiti  dal 1 agosto 2001 e fino alla
   data  di  presentazione  della dichiarazione riservata puo' essere
   effettuata   sulla   base   del   criterio   presuntivo   indicato
   nell'articolo   6  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
   e  successive  modificazioni.  In  tale  caso  sui  redditi  cosi'
   determinati    l'intermediario   al   quale   e'   presentata   la
   dichiarazione   riservata  applica  un'imposta  sostitutiva  delle
   imposte  sui  redditi  con  l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
   sostitutiva   e'  prelevata  dall'intermediario,  anche  ricevendo
   apposita  provvista  dagli  interessati,  ed  e'  versata entro il
   sedicesimo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  in cui si e'
   perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per  i  redditi  derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti
   dal  27  settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione
   della  dichiarazione  riservata  esclude  la  punibilita'  per  le
   sanzioni  amministrative,  tributarie  e  previdenziali nonche' la
   punibilita'  per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto
   legislativo  10  marzo  2000,  n. 74, a condizione che entro il 31
   ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di
   legge,  aumentato  degli  interessi  moratori  calcolati  al tasso
   legale,  e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
   redditi   integrativa   relativa  al  periodo  d'imposta  2001  da
   trasmettere esclusivamente in via telematica.

   2.  All'articolo  10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per  i  trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di  produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati  dall'intermediario  residente  a  ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
   3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Le  evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni e trasmesse alla
stessa  secondo  le  modalita'  stabilite  con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1".
   4.  Il  comma  4-bis  dell'articolo  1 del decreto-legge 28 giugno
1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
   "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per  conto  dei  soggetti'  indicati  nell'articolo  4,  comma 1, non
residenti,  trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall'   estero   complessivamente   effettuati   o  ricevuti,  e  dei
corrispettivi  o  altri  introiti  realizzati  in Italia, documentati
all'intermediario  secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 7, comma 1".
   5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono   stabilite   particolari   modalita'  per  l'adempimento  degli
obblighi,  nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto.  Con  gli  stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono  essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi".
   6.   La  definizione  degli  imponibili  secondo  le  disposizioni
dell'articolo  7  non  ha  effetto  relativamente ai redditi di fonte
estera  e  alle  violazioni  riguardanti  le  disposizioni  di cui al
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

      
                  Note all'art. 20:
              - Il  capo  III  del  decreto  -  legge n. 350 del 2001
          contiene   le   disposizioni  relative  alla  emersione  di
          attivita' detenute all'estero.
              - Si riporta il comma 2 - bis dell'art. 1 del decreto -
          legge  22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
          completamento  delle  operazioni  di emersione di attivita'
          detenute  all'estero  e  di lavoro irregolare), convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002:
              "2 - bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle
          attivita'  rimpatriate  per  i quali i soggetti interessati
          possono  avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
          dell'art.  14  del  citato  decreto - legge n. 350 del 2001
          puo'  essere  effettuata sulla base del criterio presuntivo
          indicato nell'art. 6 del decreto - legge 28 giugno 1990, n.
          167,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990,  n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
          redditi  cosi'  determinati,  l'intermediario  al  quale e'
          presentata  la  dichiarazione riservata applica una imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
          per cento.".
              - Si  riporta  il  comma  2  dell'art. 12 del decreto -
          legge  n.  350  del  2001  (Disposizioni  urgenti  in vista
          dell'introduzione  dell'euro,  in materia di tassazione dei
          redditi  di  natura  finanziaria, di emersione di attivita'
          detenute   all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
          operazioni  finanziarie),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge n. 409 del 2001:
              "2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
          1,  nel  periodo  di  tempo  di  cui al medesimo comma, gli
          interessati  possono  sottoscrivere, per un importo pari al
          12  per  cento  dell'ammontare  delle attivita' finanziarie
          rimpatriate,  titoli  di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
          con  tasso  di  interesse  tale da rendere equivalente alla
          somma  dovuta  il differenziale tra il valore nominale e la
          quotazione di mercato.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  da 1 a 7 del
          decreto-legge  28 giugno  1990  n. 167 (Rilevazione ai fini
          fiscali  di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero di
          denaro,  titoli  e  valori), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  n.  227 del 1990, ed ulteriormente modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  1  (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
          Le  banche,  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare e
          l'Ente  poste  italiane mantengono evidenza, anche mediante
          rilevazione  elettronica,  dei  trasferimenti  da  o  verso
          l'estero  di  denaro,  titoli  o  certificati in serie o di
          massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
          attraverso  movimentazione  di  conti  o  mediante  assegni
          postali,  bancari  e  circolari,  per  conto  o a favore di
          persone   fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
          semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  residenti  in Italia. Tali evidenze riguardano le
          generalita'  o  la  denominazione  o la ragione sociale, il
          domicilio,  il  codice  fiscale  del  soggetto residente in
          Italia  per  conto  o  a  favore del quale e' effettuato il
          trasferimento,  nonche' la data, la causale e l'importo del
          trasferimento  medesimo  e gli estremi identificativi degli
          eventuali conti di destinazione.
              2.   Analoghe   evidenze  sono  mantenute  da  societa'
          finanziarie,  fiduciarie,  e  da  ogni altro intermediario,
          diverso  da  quelli  indicati  al  comma 1, che per ragioni
          professionali  effettua  il  trasferimento  o  comunque  si
          interpone nella sua esecuzione.
              3.  Le  evidenze  di  cui  ai commi 1 e 2 sono tenute a
          disposizione  dell'amministrazione  finanziaria  per cinque
          anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
          con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.
              4.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo si
          applicano  altresi'  per  gli  acquisti  e  le  vendite  di
          certificati  in  serie  o  di  massa  o  di  titoli  esteri
          effettuati  da  persone  fisiche, enti non commerciali e di
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          residenti  in  Italia, e nei quali comunque intervengono le
          banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri
          soggetti indicati nei commi 1 e 2.
              4 - bis. Gli intermediari di cui ai commi i e 2 possono
          effettuare,  per  conto  dei soggetti indicati nell'art. 4,
          comma  1,  non  residenti, trasferimenti verso l'estero nei
          limiti   dei   trasferimenti  dall'estero  complessivamente
          effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
          realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
          i  criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7,
          comma 1.
              Art.  2  (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
          Le  persone  fisiche,  gli enti non commerciali, nonche' le
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  residenti  in  Italia,  che
          effettuano  trasferimenti  da  o  verso l'estero di denaro,
          certificati  in  serie  o  di massa o titoli attraverso non
          residenti,  senza  il  tramite  degli  intermediari  di cui
          all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
          nella  dichiarazione  annuale  dei redditi quando risultano
          superati  gli  importi  indicati  nel  comma 5 dell'art. 4,
          ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
              1  -  bis. In caso di esonero dalla presentazione della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
              Art.  3  (Trasferimenti  al seguito di denaro, titoli e
          valori  mobiliari).  - 1. I trasferimenti al seguito ovvero
          mediante  plico  postale o equivalente da e verso l'estero,
          da  parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
          valori  mobiliari  in  lire  o  valute  estere,  di importo
          superiore   a   venti   milioni   di  lire  o  al  relativo
          controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano
          dei cambi (UIC).
              2.   La  dichiarazione,  redatta  in  due  esemplari  e
          sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
                a) le   generalita'   complete   e  gli  estremi  del
          documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
          tratta di residente, il suo codice fiscale;
                b) le generalita' complete del soggetto per conto del
          quale   il   trasferimento   e'  eventualmente  effettuato,
          nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
                c) il  denaro,  i titoli o i valori mobiliari oggetto
          di trasferimento, con il relativo importo;
                d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
                e) per  i  residenti, gli estremi della comunicazione
          effettuata  all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
          a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
          valutaria   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
                f) la data.
              3.  Se  si tratta di trasferimenti in cui intervengono,
          come  mittenti  o destinatari, banche residenti, effettuati
          da  vettori  specializzati,  l'indicazione  prevista  dalla
          lettera  c)  del  comma  2  puo'  essere  sostituita da una
          distinta  dei  valori  trasferiti datata e sottoscritta dal
          mittente,    che   costituisce   parte   integrante   della
          dichiarazione.
              4. La dichiarazione e' depositata:
                a) per  i passaggi extracomunitari, presso gli uffici
          doganali di confine al momento del passaggio;
                b) per  i passaggi intracomunitari, presso una banca,
          se  la  dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione
          effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio
          doganale,  un ufficio postale o un comando della Guardia di
          finanza,  nelle  quarantotto  ore  successive all'entrata o
          nelle  quarantotto  ore antecedenti l'uscita dal territorio
          dello Stato.
              5.  Per  i  trasferimenti  da e verso l'estero mediante
          plico   postale   la  dichiarazione  e'  depositata  presso
          l'ufficio   postale   all'atto  della  spedizione  o  nelle
          quarantotto ore successive al ricevimento.
              6.  Nel  computo  dei  termini  previsti  dai  commi 4,
          lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
              7.  Il  soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
          identificato  il  dichiarante,  restituisce al medesimo uno
          dei  due  esemplari  munito  di  visto. Il dichiarante deve
          recare   tale   esemplare   al   seguito   per  i  passaggi
          extracomunitari  in  entrata  e  in uscita e per i passaggi
          intracomunitari   in  uscita.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano alla distinta prevista dal comma 3.
              Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita).   -   1.   Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali,  e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  residenti  in  Italia  che al
          termine   del   periodo  d'imposta  detengono  investimenti
          all'estero  ovvero  attivita' estere di natura finanziaria,
          attraverso  cui  possono essere conseguiti redditi di fonte
          estera   imponibili   in  Italia,  devono  indicarli  nella
          dichiarazione  dei  redditi. Agli effetti dell'applicazione
          della  presente disposizione si considerano di fonte estera
          i   redditi   corrisposti   da   non   residenti,  soggetti
          all'imposta  sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 - bis e
          1  -  ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o
          soggetti  alla  ritenuta prevista nel terzo comma dell'art.
          26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  nonche' i redditi derivanti da beni che si
          trovano al di fuori del territorio dello Stato.
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato   l'ammontare   dei   trasferimenti  da,  verso  e
          sull'estero  che  nel corso dell'anno hanno interessato gli
          investimenti  all'estero  e  le  attivita' estere di natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine  del  periodo  di  imposta i soggetti non detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie.
              3.   In  caso  di  esonero  dalla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
              4.  Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
          redditi  previsti  nei  commi  1  e  2 non sussistono per i
          certificati  in  serie  o  di massa ed i titoli affidati in
          gestione od in amministrazione agli intermediari residenti,
          soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1
          -  bis e 1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
          239,   indicati  nell'art.  1,  per  i  contratti  conclusi
          attraverso   il  loro  intervento,  anche  in  qualita'  di
          controparti,  nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
          condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
          di    natura    finanziaria   siano   riscossi   attraverso
          l'intervento degli intermediari stessi.
              5.  L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
          non  sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
          ed  attivita'  al  termine  del  periodo di imposta, ovvero
          l'ammontare  complessivo dei movimenti effettuati nel corso
          dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
              6.  Ai  fini  del  presente  articolo viene annualmente
          stabilito,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'ufficio italiano
          dei  cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma.
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente   al  31 dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero  e  le  attivita'  estere  di natura finanziaria
          oggetto  di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario  o  valutario,  si considerano effettuati, anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
              Art. 5 (Sanzioni) - 1. Per la violazione degli obblighi
          di  cui  all'art.  1, posti a carico degli intermediari, si
          applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria del 25 per
          cento  degli  importi delle operazioni cui le violazioni si
          riferiscono.   All'irrogazione   delle   sanzioni  provvede
          l'ufficio   delle   imposte   competente  in  relazione  al
          domicilio fiscale dell'intermediario.
              2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.  2,  relativo  ai trasferimenti diversi da quelli
          riguardanti  investimenti  all'estero e attivita' estere di
          natura    finanziaria,    e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare   degli   importi   non   dichiarati  quando
          l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
          nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
              3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e'
          punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria fino al
          quaranta  per  cento dell'importo trasferito o che si tenta
          di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di
          lire, con un minimo di lire duecentomila.
              4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.   4,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati.
              5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.   4,   comma   2,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati.
              6.  Per  la  violazione dell'obbligo di cui all'art. 4,
          comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
          previste    rispettivamente   per   la   violazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
              7. (Comma soppresso).
              8.  Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art.
          1  false  indicazioni sul soggetto realmente interessato al
          trasferimento  da  o  verso  l'estero  di  denaro, titoli o
          valori  mobiliani  ovvero dichiara falsamente di non essere
          residente   in   Italia,   in   modo   da   non  consentire
          l'adempimento  degli obblighi previsti nello stesso art. 1,
          e'  punito,  salvo  che  il fatto costituisca un piu' grave
          reato,  con  la  reclusione da sei mesi ad un anno e con la
          multa da lire un milione a lire dieci milioni.
              8   -  bis.  Chiunque,  nel  rendere  la  dichiarazione
          prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del
          soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o
          verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero
          le  indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
          e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
              Art.  6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
          cui  all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
          in  serie  o  di  massa od i titoli trasferiti o costituiti
          all'estero,  senza  che  ne  risultino dichiarati i redditi
          effettivi,  si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
          in  misura  pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
          in  Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
          dichiarazione  non  venga  specificato  che  si  tratta  di
          redditi  la cui percezione avviene in un successivo periodo
          d'imposta.   La   prova  contraria  puo'  essere  data  dal
          contribuente  entro  sessanta  giorni dal ricevimento della
          espressa   richiesta   notificatagli   dall'ufficio   delle
          imposte.
              Art.  7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          sono  stabilite  particolari  modalita'  per  l'adempimento
          degli  obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
          di  cui  ai  commi  1  e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e
          notizie   di  cui  al  presente  decreto.  Con  gli  stessi
          provvedimenti  tali  obblighi ed adempimenti possono essere
          limitati  per  specifiche  categorie  o  causali  e possono
          esserne variati gli importi.
              1  -  bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche
          sulla  base  di  criteri selettivi adottati per i controlli
          annuali,  a  verifiche nei confronti delle persone fisiche,
          degli  enti  non  commerciali  e  delle societa' semplici e
          associazioni  equiparate  ai  sensi  dell'art.  5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              1  -  ter.  Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
          dai  decreti  emanati  ai  sensi  del  comma 1 del presente
          articolo,  si  applicano  le  sanzioni  di cui all'art. 13,
          comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 605.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          legislativo n. 74 del 2000:
              "Art.  4  (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.
              Art.  5  (Omessa  dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  n.  461/1997,  come modificato dalla legge che
          qui si pubblica:
              "Art.  10  (Obblighi  a carico di intermediari ed altri
          soggetti   che   intervengono   in  operazioni  fiscalmente
          rilevanti).  - 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta'
          di  opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
          intermediari  professionali,  anche  se  diversi  da quelli
          indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
          emittenti,  che comunque intervengano, anche in qualita' di
          controparti,  nelle  cessioni  e nelle altre operazioni che
          possono  generare  redditi  di cui alle lettere da c) a c -
          quinquies)  del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
          dall'art.  3,  comma  1,  rilasciano alle parti la relativa
          certificazione.     Gli    stessi    soggetti    comunicano
          all'amministrazione   finanziaria   i  dati  relativi  alle
          singole  operazioni  effettuate  nell'anno  precedente; nei
          confronti  delle  societa'  emittenti  la  disposizione  si
          applica  anche  in  caso  di  annotazione del trasferimento
          delle  azioni  o  delle  quote sociali. Le disposizioni del
          presente  comma  non  si  applicano  alle cessioni ed altre
          operazioni  che  generino plusvalenze od altri proventi non
          imponibili  nei  confronti  dei  soggetti non residenti. Le
          violazioni  degli obblighi previsti dal presente comma, per
          effetto  delle quali risulti impedita l'identificazione dei
          soggetti  cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
          la  sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
          milioni.
              2.  I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi',
          i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
          ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
              3.  Con  il  decreto di approvazione dei modelli di cui
          all'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
          l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
              4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del
          decreto  -  legge  28 giugno  1990, n. 167, convertito, con
          modificazioni  dalla  legge  4 agosto  1990, n. 227, non si
          applicano  per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
          ad  operazioni  effettuate  nell'ambito dei contratti e dei
          rapporti  di  cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
          relativamente  ai quali il contribuente abbia esercitato le
          opzioni  previste  negli  articoli  stessi,  nonche'  per i
          trasferimenti    dall'estero    relativi    ad   operazioni
          suscettibili  di  produrre  redditi  di capitale sempreche'
          detti  redditi  siano stati assoggettati dall'intermediario
          residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi.".

      

                              Art. 21.
                 (Disposizioni in materia di accise)

   1.  Le  disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, prorogate, da
ultimo,  fino  al  31  dicembre  2002,  dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino
al  30  giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis,  del  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino
al 30 giugno 2003.
   2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per  combustione  per  uso  industriale  di  cui  all'articolo  4 del
decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  novembre  2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31
dicembre  2002,  dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
   3.  Le  disposizioni  in materia di agevolazioni sul gasolio e sul
GPL  impiegati  nelle  zone  montane  ed in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1,
comma  3,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
   4.  Le  disposizioni  in  materia  di  agevolazione per le reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di  cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1,  comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
   5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per  combustione  per  usi  civili,  di cui all'articolo 27, comma 4,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno
2003.
   6.  Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  per  autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste  e  dei  comuni  della  provincia  di  Udine, individuati dal
decreto  del  Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al
31  dicembre  2003.  Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni
per  la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine.
   7.  Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul  carbone,  sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni  stabilizzate  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della   legge   23   dicembre   2000,   n.  388,  occorrenti  per  il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
   8.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze puo' disporre con
propri  decreti,  entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di
base  dell'  imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1,
lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
   9.   I  decreti  di  cui  al  comma  8,  tenuto  anche  conto  dei
provvedimenti  di  variazione  delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico  dei  tabacchi  lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  13  luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni,  devono  assicurare  maggiori  entrate  in  misura non
inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
   10.  I  benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  1998,  n.  30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei
limite  del  25  per  cento  alle imprese armatoriali per le navi che
esercitano,  anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita'
di  cabotaggio,  ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o
di  imprese  che  hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di
servizio.
   11.  Il  comma  1-quater  dell'articolo  62  del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e' sostituito dal seguente:
   "1-quater.  Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, in
luogo  della  deduzione,  anche  analitica,  delle spese sostenute in
relazione  alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio  comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al
giorno,  elevate  a  euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto".
   12.  Le  disposizioni  del  comma  11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
   13.  All'articolo  61,  comma  4, della legge 21 novembre 2000, n.
342,  le  parole:  "di  lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75
miliardi a decorrere dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"di  euro  48.546.948,51  per  l'anno  2002 e di euro 49.063.405,41 a
decorrere dall'anno 2003".
   14.  Fino  al  31  dicembre  2003  e'  sospeso l'adeguamento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai
sensi dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
   15.  Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.

      
                  Note all'art. 21:
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 1 dell'art.
          24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "1.  Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
          sui  prezzi  al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
          internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
          e  fino  al  30 giugno  2001,  le  aliquote  di  accisa dei
          seguenti   prodotti   petroliferi   sono   stabilite  nella
          sottoindicata misura:
                a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
                b) benzina  senza  piombo:  lire  1.007.486 per mille
          litri;
                c) olio da gas o gasolio:
                  1)  usato  come  carburante: lire 739.064 per mille
          litri;
                  2)  usato come combustibile per riscaldamento: lire
          697.398 per mille litri;
                d) emulsioni  stabilizzate  di  oli  da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                  1)  emulsione con oli da gas usata come carburante:
          lire 474.693 per mille litri;
                  2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
                  3) emulsione con olio combustibile denso usata come
          combustibile per riscaldamento:
                    3.1)  con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
          mille chilogrammi;
                    3.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
          mille chilogrammi;
                  4)  emulsione  con  olio combustibile denso per uso
          industriale:
                    4.1)  con  olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
          mille chilogrammi;
                    4.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
          mille chilogrammi;
                e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
                  1)  usati  come  carburante: lire 509.729 per mille
          chilogrammi;
                  2)  usati come combustibile per riscaldamento: lire
          281.125 per mille chilogrammi;
                f) gas metano:
                  1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
                  2) per combustione per usi civili:
                    2.1)  per  usi  domestici  di  cottura  di cibi e
          produzione  di  acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
          dal  provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
          per metro cubo;
                    2.2)  per uso riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
                    2.3)  per altri usi civili: lire 307,51 per metro
          cubo;
                  3)  per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1
          del   testo   unico   delle   leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, si applicano le seguenti
          aliquote:
                    3.1)  per  gli  usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
          lire 46,78 per metro cubo;
                    3.2)  per altri usi civili: lire 212,46 per metro
          cubo.".
              - Il  testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "1.  Le  disposizioni  in materia di aliquote di accisa
          sulle  emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
          lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate
          da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 1 del decreto
          -   legge   28 dicembre   2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16, sono
          ulteriormente   prorogate   dal   1  luglio  2002  fino  al
          31 dicembre  2002.  La  disposizione contenuta nell'art. 1,
          comma  1  -  bis,  del decreto - legge 28 dicembre 2001, n.
          452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.".
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  del  comma 1 - bis
          dell'art. 1 del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452:
              "1  -  bis.  Le  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni
          stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della
          legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  sono prorogate fino al
          30 giugno 2002.
              1  -  bis.  Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
          fino  alla  medesima  data  del  30 giugno 2002, anche alle
          emulsioni  stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero  di  olio
          combustibile  denso con acqua contenuta in misura variabile
          dal  12  al  15  per  cento  in peso, prodotte dal medesimo
          soggetto  che  le  utilizza  per  gli  usi di trazione e di
          combustione,  limitatamente  ai  quantitativi  necessari al
          fabbisogno   di   tale  soggetto,  purche'  tali  emulsioni
          presentino  le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          - legge 1 ottobre 2001, n. 356:
              "Art.  4. - 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al
          31 dicembre   2001,   l'accisa  sul  gas  metano,  prevista
          nell'allegato   I   al   testo   unico  delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi   e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative,
          emanato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
          successive  modificazioni,  e' ridotta del 40 per cento per
          gli  utilizzatori  industriali, termoelettrici esclusi, con
          consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.".
              - Il  testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto
          - legge 8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "2.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 4 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 2
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto - legge 1
          ottobre 2001, n. 356:
              "Art.  5.  -  1.  Per  il periodo dal 1 ottobre 2001 al
          31 dicembre  2001,  l'ammontare  della  riduzione minima di
          costo  prevista  dall'art.  8,  comma 10, lettera c), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          e'  aumentato  di  lire  50 per litro di gasolio usato come
          combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
          di gas di petrolio liquefatto.".
              - Il  testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138:
              "3.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 5 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 3
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Il  testo  dell'art.  6 del decreto - legge 1 ottobre
          2001, n. 356, e' il seguente:
              "Art.  6.  -  1.  Per  il periodo dal 1 ottobre 2001 al
          31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con
          credito  d'imposta  prevista dall'art. 8, comma 10, lettera
          f),  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e successive
          modificazioni,   e'   aumentato   di   lire   30  per  ogni
          chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
              - Il  testo  dell'art.  1, comma 4, del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "4.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 6 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 4
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Si  trascrive il testo del comma 4 dell'art. 27 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "4.  Per  gli  anni  2001  e 2002, per i consumi di gas
          metano  per combustione per usi civili nelle province nelle
          quali  oltre  il  70 per cento dei comuni ricade nella zona
          climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
          della  citata  legge  n.  448  del  1998,  si  applicano le
          seguenti aliquote:
                a) per  uso  riscaldamento  individuale  a tariffe T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
                b) per  altri  usi  civili:  lire  261,68  per  metro
          cubo.".
              - Il  testo del comma 1 - ter dell'art. 7 del decreto -
          legge 30 dicembre 1991, n. 417, e' il seguente:
                "1  -  ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
          comma  4,  del  decreto  -  legge 29 dicembre 1987, n. 534,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988,  n.  47,  e'  esteso, dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  al
          prodotto    gasolio,   limitatamente   al   suo   uso   per
          autotrazione,  indicato  al  n. 14 della tabella A allegata
          alla   legge   27 dicembre   1975,  n.  700,  destinato  al
          fabbisogno  locale  della  provincia di Trieste e di comuni
          della  provincia  di  Udine  determinati  con  decreto  del
          Ministro   delle   finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          tesoro.  Per  questi ultimi comuni il quantitativo di detto
          prodotto  e'  pari al 40 per cento di quello indicato al n.
          14  della  tabella  A allegata alla citata legge n. 700 del
          1975  per  la  provincia  di  Trieste il quantitativo dello
          stesso  prodotto  e'  pari all'80 per cento del contingente
          indicato  al  n.  14 della medesima tabella A allegata alla
          citata legge n. 700 del 1975.".
              -  Si  trascrive il testo del comma 5 dell'art. 8 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448:
              "5.  Fino  al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle aliquote decorrenti dal 1
          gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dell'apposita
          commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.".
              -  Il  testo  dell'art.  28 del decreto-legge 30 agosto
          1993, n. 331, e' il seguente:
              "Art.  28.  -  1.  Le  aliquote di base dell'imposta di
          consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge
          7 marzo  1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1
          della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  sono stabilite, a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, come segue:
                a) sigarette 58 per cento;
                b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;
                c) [sigari e sigaretti altri 46 per cento];
                d) tabacco  da  fumo  trinciato  fino  utilizzato per
          arrotolare  le  sigarette  ed  altro tabacco da fumo 54 per
          cento;
                e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
                f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  modalita'  per  l'esenzione  o  il  rimborso
          dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
                a) prodotti  denaturati  usati  a fini industriali od
          orticoli;
                b)     prodotti    distrutti    sotto    sorveglianza
          amministrativa;
                c) prodotti    destinati   esclusivamente   a   prove
          scientifiche   ed   a  prove  relative  alla  qualita'  dei
          prodotti;
                d) prodotti riutilizzati dal produttore".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
          1965, n. 825:
              "Art.  2.  -  Con  decreto  del Ministro delle finanze,
          sentito  il  consiglio  di  amministrazione dei Monopoli di
          Stato,  si  provvede  all'inserimento  di  ciascun prodotto
          soggetto  a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
          1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
          sono  stabiliti  in  conformita'  a  quelli  richiesti  dai
          fabbricanti e dagli importatori.
              Per  i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita  e'
          aumentata  dell'importo  dei dazi doganali vigenti all'atto
          della vendita".
              -   Il   comma  1  dell'art.  6  del  decreto  -  legge
          30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
              "1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
          mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici,
          per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del
          codice  della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
          Registro  internazionale  di  cui  all'art.  1,  nonche' lo
          stesso  personale  suindicato sono esonerati dal versamento
          dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali dovuti per
          legge.  Il  relativo  onere  e'  a  carico  della  gestione
          commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori  portuali  in  liquidazione  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  del  decreto  -  legge  22 gennaio  1990,  n. 6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
          n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 62 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  62  (Spese  per  prestazioni  di lavoro). - 1. Le
          spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
          determinazione   del   reddito   comprendono  anche  quelle
          sostenute  in  denaro o in natura a titolo di liberalita' a
          favore  dei lavoratori, salvo il disposto comma 1 dell'art.
          65.
              1-bis.  Non sono deducibili i canoni di locazione anche
          finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di
          strutture  ricettive,  salvo  quelle  relative a servizi di
          mensa  destinati  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  ai
          servizi  di  alloggio  destinati  a dipendenti in trasferta
          temporanea.  I  canoni  di locazione anche finanziaria e le
          spese  di  manutenzione  dei  fabbricati concessi in uso ai
          dipendenti  sono  deducibili per un importo non superiore a
          quello  che  costituisce  reddito per i dipendenti stessi a
          norma   dell'art.   48,  comma  4  lettera  c).  Qualora  i
          fabbricati  di cui al primo periodo siano concessi a in uso
          a  dipendenti  che  abbiano  trasferito  la  loro residenza
          anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui
          prestano  l'attivita',  per  il periodo d'imposta in cui si
          verifica  il  trasferimento e nei due periodi successivi, i
          predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
              1-ter.  Le  spese  di vitto e alloggio sostenute per le
          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai
          lavoratori   dipendenti  e  dai  titolari  di  rapporti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in
          deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire
          350.000;  il  predetto limite e' elevato a lire 500.000 per
          le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
          predetti  rapporti  sia  stato autorizzato ad utilizzare un
          autoveicolo  di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
          essere  utilizzato  per  una  specifica trasferta, la spesa
          deducibile   e'  limitata,  rispettivamente,  al  costo  di
          percorrenza   o   alle  tariffe  di  noleggio  relative  ad
          autoveicoli  di potenza non superiore a diciassette cavalli
          fiscali, ovvero venti se con motore diesel.
              1-quater.  Le  imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci,  in  luogo  della  deduzione, anche analitica, delle
          spese  sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
          proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
          dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
          euro  95,80  per  le  trasferte  all'estero, al netto delle
          spese di viaggio e di trasporto.
              2.  Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
          lavoro  prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
          coniuge,  dai  figli, affidati o affiliati minori di eta' o
          permanentemente   inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti
          nonche'  dai  familiari  partecipanti all'impresa di cui al
          comma  4  dell'art.  5. I compensi non ammessi in deduzione
          non   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          percipienti.
              3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori  delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili  anche  se  non imputati al conto dei profitti e
          delle perdite.
              4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
          dipendenti,   e   agli  associati  in  partecipazione  sono
          computate  in  diminuzione  del  reddito  dell'esercizio di
          competenza,  indipendentemente  dalla  imputazione al conto
          dei profitti e delle perdite.".
              -   Il   testo  dell'art.  61,  comma  4,  della  legge
          21 novembre  2000,  n. 342, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma  3,  e'
          autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno
          2001,  di  euro  48.546.948,51  per  l'anno  2002 e di euro
          49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
              - Il testo dell'art. 18 della legge 1 dicembre 1986, n.
          870, e' il seguente:
              "Art.  18.  -  1.  La  tabella  allegata al decreto del
          Ministro  dei  trasporti  del  19 dicembre 1980, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  21 marzo  1981, e'
          sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
              2.  Gli  aumenti  fra gli importi delle singole tariffe
          previste  dalla  suddetta  tabella  3  e  gli importi delle
          corrispondenti  tariffe  della  tabella  approvata  con  il
          citato  decreto  ministeriale  19 dicembre  1980 entrano in
          vigore   in  misura  limitata  al  60  per  cento  fino  al
          31 dicembre  1986  ed  in  misura  intera a decorrere dal 1
          gennaio 1987.
              3.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, puo' essere disposto
          il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
          per  le  operazioni  di  cui  ai  numeri  4), 5) e 6) della
          tabella    3    suindicata,    quando   queste   richiedono
          l'utilizzazione di particolari attrezzature.
              4.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
          concerto  con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti
          fissata  nella  tabella  3 e di quelli aggiuntivi di cui al
          precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
          data di entrata in vigore della presente legge in relazione
          alle  variazioni  dell'indice  ISTAT  del  costo della vita
          nonche'  agli  incrementi del costo dei servizi considerati
          dalla citata tabella.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          modificato dalla legge qui pubblicata.
              "Art.  9.  -  Costituiscono  servizi  internazionali  o
          connessi agli scambi internazionali:
                1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti  in parte nel
          territorio  dello  Stato e in parte in territorio estero in
          dipendenza di unico contratto;
                2)  i  trasporti  relativi a beni in esportazione, in
          transito  o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
          relativi  a  beni  in importazione i cui corrispettivi sono
          assoggettati  all'imposta a norma del primo comma dell'art.
          69;
                3)  i  noleggi  e  le  locazioni di navi, aeromobili,
          autoveicoli,  vagoni ferroviari, cabine - letto, containers
          e  carrelli,  adibiti  ai trasporti di cui al precedente n.
          1),  ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni  siano assoggettati all'imposta a norma del primo
          comma dell'art. 69;
                4)  i  servizi di spedizione relativi ai trasporti di
          cui   al   precedente  n.  1),  ai  trasporti  di  beni  in
          esportazione,  in  transito  o  in  temporanea importazione
          nonche'  ai  trasporti di beni in importazione sempreche' i
          corrispettivi  dei servizi di spedizione siano assoggettati
          all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
          relativi  alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico,
          scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
          pesatura,     misurazione,    controllo,    refrigerazione,
          magazzinaggio,  deposito,  custodia  e  simili, relativi ai
          beni   in  esportazione,  in  transito  o  in  importazione
          temporanea   ovvero   relativi   a   beni  in  importazione
          sempreche'   i   corrispettivi  dei  servizi  stessi  siano
          assoggettati  ad  imposta a norma del primo comma dell'art.
          69;
                6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti
          e   negli   scali  ferroviari  di  confine  che  riflettono
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti  ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
                7)  i  servizi  di intermediazione relativi a beni in
          importazione,  in  esportazione  o in transito, a trasporti
          internazionali  di  persone  o  di  beni, ai noleggi e alle
          locazioni   di  cui  al  n.  3);  le  cessioni  di  licenze
          all'esportazione;
                7-bis)  i  servizi  di intermediazione resi in nome e
          per  conto  di  agenzie  di viaggio di cui all'art. 74-ter,
          relativi  a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
          Stati membri della Comunita' economica europea;
                8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei depositi
          doganali  a  norma  dell'art.  152,  primo comma, del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43;
                9)  i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1973,  n.  43,  eseguiti su beni di provenienza
          estera  non  ancora  definitivamente  importati, nonche' su
          beni  nazionali,  nazionalizzati  o comunitari destinati ad
          essere  esportati da o per conto del prestatore di servizio
          o del committente non residente nel territorio dello Stato;
                10)   [i   servizi  relativi  alle  telecomunicazioni
          internazionali,    con   esclusione   delle   comunicazioni
          telefoniche in partenza dallo Stato];
                11) (abrogato);
                12)  le  operazioni  di  cui  ai  numeri  da  1) a 4)
          dell'art.   10,   effettuate   nei  confronti  di  soggetti
          residenti   fuori   dalla  comunita'  economica  europea  o
          relative  a  beni destinati ad essere esportati fuori dalla
          comunita' stessa.
              Le  disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
          del  secondo  e  terzo  comma dell'art. 8 si applicano, con
          riferimento  all'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          delle  operazioni  indicate nel precedente comma, anche per
          gli  acquisti  di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
          edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
          le  operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
          dell'impresa.".

      

                              Art. 22.
(Misure  di  contrasto  dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse
                         ippiche e sportive)

   1.  Per  una  piu'  efficiente ed efficace azione di prevenzione e
contrasto  dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e  intrattenimento  nonche'  per  favorire  il  recupero del fenomeno
dell'evasione  fiscale,  la  produzione, l'importazione e la gestione
degli  apparecchi  e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali   idonei  per  il  gioco  lecito,  sono  soggette  a  regime  di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato, sulla base delle
regole  tecniche  definite  d'intesa  con il Ministero dell'interno -
Dipartimento    della    pubblica   sicurezza.   Sulla   base   delle
autorizzazioni  rilasciate,  previa  verifica della conformita' degli
apparecchi  e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato, in attesa del
collegamento  in  rete  obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la
gestione  telematica  degli  apparecchi  e  dei congegni per il gioco
lecito,  organizza  e  gestisce  un  apposito  archivio  elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.
   2.  L'articolo  38  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.   38.   -   (Nulla   osta   rilasciato  dall'Amministrazione
finanziaria  per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni,
nonche'  ai  loro  gestori.  A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e
congegni,  ciascuno  identificato  con  un  apposito e proprio numero
progressivo,  i  produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi  e  i  congegni  sono conformi alle prescrizioni stabilite
dall'articolo  110,  comma  7,  del  predetto  testo unico, e che gli
stessi   sono   muniti   di   dispositivi   che  ne  garantiscono  la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento  e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure,
anche   in   forma   di  programmi  o  schede,  che  ne  bloccano  il
funzionamento   in  caso  di  manomissione  o,  in  alternativa,  con
l'impiego  di  dispositivi  che impediscono l'accesso alla memoria. I
produttori   e   gli  importatori  autocertificano  altresi'  che  la
manomissione  dei  dispositivi  ovvero  dei programmi o delle schede,
anche  solo  tentata,  risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi
comunque   altrimenti  segnalata.  I  produttori  e  gli  importatori
approntano,  per  ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta
di  nulla  osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche
tecniche,   anche   relative   alla   memoria,   delle  modalita'  di
funzionamento  e  di  distribuzione  dei  premi,  dei  dispositivi di
sicurezza,  propri  di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e
gli  importatori  consegnano  ai  cessionari  degli  apparecchi e dei
congegni  una  copia  del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno  ceduto,  la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta  e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
   2.  I  gestori  degli  apparecchi e dei congegni di cui al comma 1
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma  1 per gli apparecchi e congegni dagli
stessi    gestiti,   precisando   per   ciascuno,   in   particolare,
l'appartenenza  ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
   3.  Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni
di  cui  all'articolo  110,  comma  6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di
apparecchio  o  congegno  che  essi intendono produrre o importare al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita'
alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto
testo   unico,   e   della  loro  dotazione  di  dispositivi  che  ne
garantiscono  la  immodificabilita'  delle caratteristiche tecniche e
delle  modalita'  di  funzionamento e di distribuzione dei premi, con
l'impiego  di  programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in
caso  di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi
che  impediscono  l'accesso  alla  memoria.  La verifica tecnica vale
altresi'  a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata  sullo  schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero
che  essa  e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica
tecnica    vale   inoltre   a   constatare   la   rispondenza   delle
caratteristiche   tecniche,   anche   relative  alla  memoria,  delle
modalita'   di  funzionamento  e  di  distribuzione  dei  premi,  dei
dispositivi  di  sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno,
ad   un'apposita   scheda   esplicativa   fornita  dal  produttore  o
dall'importatore   in   relazione   all'apparecchio   o  al  congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata
apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione   autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  puo'  stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
   4.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli  impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110,  comma  6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di
nulla  osta  per  la  distribuzione  di  un  numero predeterminato di
apparecchi  e  congegni,  ciascuno  identificato  con  un  apposito e
proprio   numero   progressivo,   i   produttori  e  gli  importatori
autocertificano  che  gli  apparecchi  e  i congegni sono conformi al
modello  per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al
comma  3.  I  produttori  e gli importatori dotano ogni apparecchio e
congegno,  oggetto  della  richiesta  di  nulla  osta,  della  scheda
esplicativa  di  cui  al  comma  3.  I  produttori  e gli importatori
consegnano  ai  cessionari  degli apparecchi e dei congegni una copia
del  nulla  osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la
relativa  scheda  esplicativa.  La  copia  del nulla osta e la scheda
esplicativa  sono  altresi'  consegnate,  insieme  agli  apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
   5.  I  gestori  degli  apparecchi e dei congegni di cui al comma 3
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo  di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta
e'  effettuata  nonche'  gli  estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
   6.  Il  nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del
nulla  osta  di  cui  al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
   7.  Oli  ufficiali  e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le
direttive  del  Ministero  dell'interno-Dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  nonche'  il Ministero dell'economia e delle finanze e gli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia tributaria effettuano il controllo
degli  apparecchi,  anche  a  campione  e  con  accesso alle sedi dei
produttori,  degli  importatori  e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni  di  cui  ai  commi  1  e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono  anche  temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni
apparecchio  e  congegno,  risulti  rilasciato il nulla osta, che gli
stessi  siano  contrassegnati  dal  numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il
nulla  osta  al  produttore  o  all'importatore  ovvero  al  gestore,
relativamente  agli  apparecchi  e congegni irregolari, e il relativo
titolo   e'   ritirato,   ovvero   dallo   stesso  sono  espunti  gli
identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
   8.  Il  Corpo  della  Guardia di finanza, in coordinamento con gli
uffici    finanziari    competenti    per   l'attivita'   finalizzata
all'applicazione   delle   imposte   dovute   sui   giochi,  ai  fini
dell'acquisizione  e  del  reperimento  degli  elementi  utili per la
repressione   delle  violazioni  alle  leggi  in  materia  di  lotto,
lotterie,   concorsi  pronostici,  scommesse  e  degli  altri  giochi
amministrati  dallo  Stato,  procede,  di  propria  iniziativa  o  su
richiesta  dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, ed agli
articoli  51  e  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
   3.  L'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  110.  -  1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri  esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica
del  gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una
tabella,  vidimata  dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai
giochi  d'azzardo,  quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare
nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici
che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
   2.  Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del
divieto delle scommesse.
   3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6
e  7,  lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
   4.  L'installazione  e  l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici  ed  elettronici  da  gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
   5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed  elettronici  per  il  gioco  d'azzardo quelli che hanno insita la
scommessa   o  che  consentono  vincite  puramente  aleatorie  di  un
qualsiasi  premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore
ai  limiti  fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
   6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed  elettronici  da  trattenimento  o da gioco di abilita', come tali
idonei  per  il  gioco  lecito,  quelli  che  si  attivano  solo  con
l'introduzione  di  moneta  metallica,  nei  quali  gli  elementi  di
abilita'  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la
durata  di  ciascuna  partita  non e' inferiore a dieci secondi e che
distribuiscono  vincite  in  denaro,  ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla
macchina  subito  dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete
metalliche.  In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno,  in  modo  non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
7.000  partite,  devono risultare non inferiori al 90 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
   7.  Si  considerano,  altresi', apparecchi e congegni per il gioco
lecito:

a) quelli  elettromeccanici  privi  di  monitor attraverso i quali il
   giocatore  esprime  la  sua abilita' fisica, mentale o strategica,
   attivabili  unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
   valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
   che   distribuiscono,   direttamente   e  immediatamente  dopo  la
   conclusione  della  partita,  premi  consistenti  in  prodotti  di
   piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
   premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni
   premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli  automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
   o  da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di
   moneta  metallica,  di valore non superiore per ciascuna partita a
   50  centesimi  di  euro,  nei  quali  gli  elementi  di abilita' o
   trattenimento  sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
   che  possono  consentire  per ciascuna partita, subito dopo la sua
   conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino
   a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di
   cui  alla  presente  lettera  possono  essere  impiegati  solo  se
   denunciati   ai   sensi   dell'articolo  14-bis  de]  decreto  del
   Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
   modificazioni,  e  se  per  essi  sono  state  assolte le relative
   imposte.   Dal   1  gennaio  2004,  tali  apparecchi  non  possono
   consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove
   non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
   gioco   lecito,  essi  sono  rimossi.  Per  la  conversione  degli
   apparecchi  restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 38
   della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli,  basati  sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica,
   che  non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
   puo'  variare  in  relazione all'abilita' del giocatore e il costo
   della  singola  partita  puo'  essere  superiore a 50 centesimi di
   euro.

   8.  L'utilizzo  degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma e'
vietato ai minori di anni 18.
   9.  Ferme  restando  le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco   d'azzardo,  chiunque  procede  all'installazione  o  comunque
consente  l'uso  in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed  associazioni  di  qualunque specie degli apparecchi e congegni di
cui  al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di
cui  al  comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate  nei  commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000
euro.  E'  inoltre  sempre  disposta  la  confisca degli apparecchi e
congegni,  che  devono  essere  distrutti.  In  caso  di  recidiva la
sanzione  e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito
chiunque,  gestendo  apparecchi  e  congegni  di  cui  al comma 6, ne
consente  l'uso  in  violazione  del divieto posto dal comma 8. Fermo
quanto  previsto  dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede
alla  distribuzione  od  installazione  o  comunque consente l'uso in
luoghi  pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque  specie  di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta
previsto  dall'articolo  38  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive  modificazioni,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la
confisca  degli  apparecchi  e  congegni.  In caso di sequestro degli
apparecchi,  l'autorita'  procedente  provvede  a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
   10.  Se  l'autore  degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza  per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo
da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n.  689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
   11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono   riscontrate   violazioni  alle  disposizioni  concernenti  gli
apparecchi  di  cui  al presente articolo, puo' sospendere la licenza
dell'autore  degli  illeciti,  informandone l'autorita' competente al
rilascio,  per  un  periodo  non  superiore a tre mesi. Il periodo di
sospensione   disposto  a  norma  del  presente  comma  e'  computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria".
   4.  L'articolo  14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1.  Per  gli  apparecchi  e  congegni  per  il  gioco  lecito  di cui
all'articolo  110  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modificazioni,  il  pagamento  delle  imposte, determinate sulla base
dell'imponibile  medio  forfetario  annuo  di  cui ai commi 2 e 3, e'
effettuato   in   unica   soluzione,   con   le  modalita'  stabilite
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro
il  giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per
gli  apparecchi  e  congegni  installati dopo il 1 marzo. Entro il 15
febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo
110,  comma  7,  del  predetto  testo  unico,  installati prima del 1
gennaio   2003,   devono  essere  denunciati,  con  apposito  modello
approvato  con  decreto  dirigenziale,  al  Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che
rilascia  apposito  nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione
del  contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle  forme  di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e  successive  modificazioni,  della  sussistenza dei requisiti
tecnici  previsti  dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi
di  pagamento  entro  la  predetta  data  del  15 febbraio 2003 degli
importi  dovuti  per  l'anno  2003,  nulla  e'  dovuto  per  gli anni
precedenti  e  non  si  fa  luogo al rimborso di eventuali somme gia'
pagate  a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
cui  al  secondo  e  terzo  periodo, gli apparecchi ivi indicati sono
confiscati  e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti
concessionari  dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato
ovvero  titolari  di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo
88  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al
ritiro del relativo titolo.
   2.  Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di
cui  al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di
cui  all'articolo  110,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  e'  stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti,  un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro
per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
   3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta  sugli  intrattenimenti  la misura dell'imponibile medio
forfetario  annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di  1.500  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera a) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di  4.100  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera b) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di  800  euro,  per  gli  apparecchi  di  cui  alla lettera c) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110.

   4.  Entro  il  31  dicembre 2003, per la gestione telematica degli
apparecchi  per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  di cui al regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,
eistituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato.  Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  puo'  avvalersi  di  uno  o  piu'
concessionari  individuati  con  procedure  ad evidenza pubblica, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e comunitaria. Con regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive  modificazioni,  sono dettate disposizioni per la
attuazione del presente comma.
   5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono,
possono  essere  stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari
di  cui  ai  commi  2  e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base
imponibile  per  gli  apparecchi  meccanici  o  elettromeccanici,  in
relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
   5.  Per  gli  apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito
dello  spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive  modificazioni,  e quelle dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
   6.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto
con   il  Ministero  dell'interno,  tenuto  conto  del  parere  della
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono individuati il
numero  massimo  di  apparecchi  con  riferimento  alle  loro diverse
tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive  modificazioni, che possono essere installati
presso  pubblici  esercizi  o  punti  di  raccolta  di  altri  giochi
autorizzati,  fermo  restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma
2,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio  2000,  n.  29,  nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione   e  natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso
   l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

   7.  Una  quota  pari  a  10 milioni di euro delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata
all'  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per essere
destinata  alla  copertura  delle spese connesse all'espletamento dei
compiti  ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento
e   divertimento.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
eautorizzato   ad   apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
   8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati  sulla  base  degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230  e  231,  della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, e successive
modificazioni,   e'   consentito   previo   assenso   del   Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato  di  concerto  con  il Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'assenso e' subordinato anche in caso di trasferimento in
altro  comune  della  stessa provincia, al riscontro, in particolare,
della  disponibilita'  da  parte  del  richiedente  di locali, idonei
all'uso,  in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto
di   assenso,   comunque   denominato,   da   parte   delle   diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i
quali,   al   momento  della  richiesta,  sono  gia'  in  atto  altre
concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle
scommesse  in  rapporto alla densita' e alla composizione demografica
della zona.
   9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita,
previo   assenso   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
-Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato, il cui rilascio e'
comunque  subordinato  alla  valutazione  del  non  decremento  della
complessiva  capacita'  di  raccolta,  definita in funzione di quella
gia'   riferibile   a   ciascuno   dei   concessionari   interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da
parte  di  non  piu'  di  due  concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
   10.  Ai  concessionari  per  la raccolta delle scommesse di cui al
comma  8  e'  consentito  gestire  nei locali destinati alla raccolta
delle  scommesse,  nel  rispetto  delle  discipline derivanti da ogni
fonte   di   pianificazione  regionale  e  locale  vigente  e  previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato   da   ogni  amministrazione  competente,  anche  statale,
attivita'  diverse  dalla  raccolta  ma ad essa comunque strettamente
connesse,  in  ogni  caso  finalizzate al migliore agio della pratica
della  scommessa,  non  escluse  quelle  di  cessione di alimenti, di
bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di
scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le
medesime   pratiche,  individuate  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
   11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni
di  cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
possono partecipare anche le societa' di capitali.
   12.  Il  divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle
quote  del  totalizzatore,  previsto  dall'articolo  4,  comma 4, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
aprile  1998,  n.  169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi.
   13.  L'effettuazione  delle  scommesse al totalizzatore presso gli
sportelli  all'interno  degli ippodromi e' consentita, esclusivamente
nei  giorni  di  svolgimento  delle  gare,  anche per le corse che si
svolgono su altri campi.
   14.  Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede
per   iscritto,  al  soggetto  che  ha  accettato  la  scommessa,  la
restituzione  della  somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo
scommettitore  decade,  altresi',  dal diritto alla vincita se non ne
chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
   15.  Le  misure  massime  delle percentuali di allibramento per le
scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  delle  finanze  2  giugno  1998,  n. 174, e successive
modificazioni,  su  avvenimenti  che  prevedono  fino a tre possibili
esiti,  per  quelle  su  avvenimenti  che prevedono da quattro a otto
possibili  esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili  esiti,  sono  elevate,  rispettivamente, a 116, 136 e 152,
ferma nel resto la disciplina vigente.
   16.  I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati
in  attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  8  aprile  1998,  n. 169, e al decreto del Ministro delle
finanze  2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto
del  Ministro  dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso
di  concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al
fine   di   ridefinire   il   rapporto   tra  la  determinazione  del
corrispettivo   spettante  al  concessionario  della  raccolta  delle
scommesse  ippiche  e  sportive  e  la misura della quota di prelievo
residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in
misura   non   superiore   ad  un  punto  percentuale,  dell'aliquota
dell'imposta  unica  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo
stabilita  per  ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero
2) della predetta lettera b).
   17.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

      
                  Note all'art. 22:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 86 del regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773  recante  "Approvazione del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza":
              "Art.  86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
          questore,   alberghi,   compresi  quelli  diurni,  locande,
          pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe' o altri esercizi in
          cui  si  vendono  al  minuto  o  si  consumano vino, birra,
          liquori  od  altre  bevande  anche  non alcoliche, ne' sale
          pubbliche  per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili.  La  licenza  e' necessaria anche per lo spaccio al
          minuto  o  il  consumo  di  vino,  di  birra o di qualsiasi
          bevanda  alcolica  presso enti collettivi o circoli privati
          di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
          limitati ai soli soci.
              La  licenza  e'  altresi' necessaria per l'attivita' di
          distribuzione   di   apparecchi   e   congegni  automatici,
          semiautomatici  ed  elettronici  di  cui  al  quinto  comma
          dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
          apparecchi   per   i  giochi  consentiti.  La  licenza  per
          l'esercizio   di  sale  pubbliche  da  gioco  in  cui  sono
          installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
          ed  elettronici  da  gioco  di  cui  al presente comma e la
          licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione
          o  di  gestione,  anche indiretta, di tali apparecchi, sono
          rilasciate    previo    nulla   osta   dell'amministrazione
          finanziaria,  necessario comunque anche per l'installazione
          degli stessi nei circoli privati.".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento di
          cui  al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
          n.  29  "Regolamento  recante  norme  per l'istituzione del
          gioco "Bingo ":
              "Art.  1.  - 1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo
          e' riservato al Ministero delle finanze.
              2.  La  gestione  del  gioco,  da svolgersi in sale non
          dedicate  all'esercizio  di  altri  giochi  e  comunque non
          collegate  con locali nei quali siano installati apparecchi
          da   divertimento   e  intrattenimento,  nonche'  biliardi,
          biliardini   e   apparecchi   similari,   e'  attribuita  a
          concessionari,  con  gare da espletare secondo la normativa
          comunitaria e secondo i criteri previsti dall'art. 2.
              3.   L'espletamento   delle   gare   e   il   controllo
          centralizzato  del  gioco, dei relativi flussi finanziari e
          delle  procedure previste per la sua effettuazione, nonche'
          la   stampa  delle  cartelle  e  ogni  altro  servizio  non
          richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base
          di  apposita  convenzione da concludersi nel rispetto della
          normativa nazionale e comunitaria. L'attivita' di controllo
          centralizzato  del  gioco  e'  incompatibile  con quella di
          concessionario del gioco del "Bingo ".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 3, commi 77 e 78,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "77.  L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei cavalli, disciplinate
          dalla   legge   24 marzo   1942,  n.  315,  e  dal  decreto
          legislativo   14 aprile   1948,   n.   496,   e  successive
          modificazioni,  sono riservate ai Ministeri delle finanze e
          delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, i quali
          possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
          pubblici,  societa''  o allibratori da essi individuati. La
          disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 78.
              78.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si
          provvede  al  riordino  della  materia  dei  giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto
          attiene  agli  aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
          sanzionatori,  nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
          regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
                a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
          ed  alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
          e  di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
          ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
                b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;
                c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
          delle    risorse    agricole,   alimentari   e   forestali,
          dell'organizzazione  e  della  gestione  dei giochi e delle
          scommesse  compatibilmente con quanto indicato nel criterio
          di  cui  alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
          le amministrazioni;
                d) ripartizione  dei  proventi al netto delle imposte
          in   modo   da   garantire   l'espletamento   dei   compiti
          istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
          (UNIRE)  ed  il  finanziamento del montepremi delle corse e
          delle  provvidenze  per  l'allevamento secondo programmi da
          sottoporre  all'approvazione  del  Ministro  delle  risorse
          agricole, alimentari e forestali;
                d-bis)    revisione   e   adeguamento   del   sistema
          sanzionatorio  applicabile  alla materia dei giochi e delle
          scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
          ridefinizione   degli   ambiti  della  materia  conseguente
          all'osservanza  dei criteri di cui alle lettere precedenti,
          con  la  previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
          pecuniarie  coerenti  e  proporzionate  alla  natura e alla
          gravita'  delle violazioni delle nuove fattispecie definite
          nonche'   di   termini   di   prescrizione  ridotti  quanto
          all'azione  di  accertamento delle infrazioni e del diritto
          alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e
          231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
              "229.  L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
          totalizzatore  e  a  quota  fissa  riservate  al CONI sulle
          competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
          controllo  puo'  essere  affidata  in concessione a persone
          fisiche,  societa'  ed  altri  enti  che  offrano  adeguate
          garanzie.
              230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
          delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
          le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
          di  cui  al  comma  229.  Con tale regolamento, il Ministro
          delle  finanze  puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
          nelle  more  della  effettuazione  delle relative gare, che
          dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
          scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
          1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
          cui  all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.  In  tal  caso, il Ministero delle finanze gestisce il
          totalizzatore  nazionale,  attingendo ai proventi derivanti
          dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
          esercizio  dello  stesso  e  trasmette  ogni  sei  mesi una
          relazione   informativa   alle   commissioni   parlamentari
          competenti per materia.
              231.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  quote  di prelievo sull'introito lordo delle
          scommesse,  da  destinarsi  al  CONI  al netto dell'imposta
          unica  di  cui  alla  legge  22 dicembre 1951, n. 1379, con
          aliquota   del   5   per  cento,  e  delle  spese  relative
          all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
          alla  gestione  del  totalizzatore  nazionale. Il CONI deve
          destinare,  d'intesa  con gli enti territoriali competenti,
          una  quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
          favorire  la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
          interventi  destinati  ad  infrastrutture  sportive,  anche
          scolastiche,  segnatamente  nelle  zone  piu'  carenti,  in
          particolare  del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
          aree  urbane,  in  modo  da facilitare la pratica motoria e
          sportiva   di  tutti  i  cittadini  nell'intero  territorio
          nazionale.  Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
          cento  dei  suddetti  proventi  alle  attivita' dei settori
          giovanili  ed  allo  sviluppo  dei  vivai  per le attivita'
          agonistiche federali.".
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 31 gennaio
          2000,   n.   29  recante  "Regolamento  recante  norme  per
          l'istituzione  del gioco "Bingo ai sensi dell'art. 16 della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000".
              -  Si  trascrive  il  testo  del  comma  4  dell'art. 4
          (Scommesse  consentite)  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:
              "4.  E'  vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
          alle quote del totalizzatore.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 3