Gazzetta Ufficiale N. 38 del 15 Febbraio 2003
LEGGE 27 dicembre 2002, n.289
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31
dicembre 2002).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre
2002, n. 289, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200
milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003,
resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di
euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210
milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11 - bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i - bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i - ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i - quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11 - ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11 - bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico - finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6 - bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11 -
ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i - quater).".
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATACAPO IPRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
seguente:
"Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di
cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la
deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000
euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato
al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione
non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10 e della deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime
condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione
sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13. (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma
non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'
imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma
non a 31.000 euro;
c) 80 euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite
le seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30
settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio
1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente
persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni
non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari
di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio,
di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole
paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la
diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito
prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto
per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alte vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni
aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003".
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 (base imponibile)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
22 dicembre 1986, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi
posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'art. 10, nonche' della deduzione spettante ai
sensi dell'art. 10 - bis.";
- Il testo dell'art. 11 (determinazione dell'imposta)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
22 dicembre 1986, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
di cui all'art. 10 - bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per
cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per
cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per
cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1 - bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel
periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a
7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra
il reddito complessivo e 7.500 euro.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13 - bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3 - bis, se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3 - bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3 - ter. Relativamente al credito di imposta limitato
di cui al comma 3 - bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14".
- Il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 23
(ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
(disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto
della deduzione di cui all'art. 10 - bis del medesimo testo
unico, ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
del citato testo unico sono effettuate se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di
spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi;".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 50
(Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche) del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
seguente:
"2. L'addizionale regionale e' determinata applicando
l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta
dovuta.".
- Il testo vigente del comma 4, dell'art. 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
e' il seguente:
"4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI
-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli
impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime
condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del
50 per cento.
1 - bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche o della societa' Poste italiane
S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. (Sostituisce i commi 40, 41 e 42 dell'art. 2, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), (riportati alla nota
seguente).
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. (commi 1 e 2 dell'art. 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448) (riportati dopo la nota seguente)".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali.)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)", come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo
dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1,
della citata legge n. 449 del 1997.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di
base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici e mentali, di tossicodipendenti e di
malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), e) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle
operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 (Razionalizzazione e
soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di
imposte e di base imponibile) della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), come,
da ultimo, modificato dalla legge qui pubblicata.
"Art. 14. - 1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio 1977,
n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: ";
il loro ammontare" fino a: "statuto regionale";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi
interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene
effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con
versamenti a carico del bilancio della regione siciliana;
il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata
del bilancio dello Stato. I rimborsi effettuati nel periodo
dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti
entro il 30 aprile 1994".
2. Il comma 11 dell'art. 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta
sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al
bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 50, comma 2, le parole; "posseduti a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale
ovvero" sono soppresse;
b) nell'art. 50, comma 8, primo periodo, le parole:
"ridotto del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"ridotto del 5 per cento"; al secondo periodo, le parole:
"ridotto del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"ridotto del 25 per cento";
c) nell'art. 54, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
"4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto.";
d) nell'art. 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dell'art. 53. Tali
proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti
nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei
successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro
ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in
apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia
utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso
personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.";
e) nell'art. 62, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e
delle perdite.";
f) nell'art. 62, comma 4, le parole: ", agli
amministratori delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice" sono soppresse;
g) nell'art. 67, comma 8 - bis, le parole: "e le
spese di impiego e manutenzione" sono sostituite dalle
seguenti: "e le spese di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione";
h) nell'art. 73, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli
oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a
premio sono deducibili in misura non superiore,
rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a
condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma,
le parole: "quarto esercizio" sono sostituite dalle
seguenti: "terzo esercizio";
i) nell'art. 95, comma 2, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "La disposizione del comma 3,
dell'art. 62 vale anche per le partecipazioni agli utili
spettanti ai promotori e ai soci fondatori.";
l) nell'art. 109, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Nella determinazione del reddito di impresa degli
enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno
esercitato attivita' commerciali senza contabilita'
separata sono deducibili le spese e gli altri componenti
negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad
operazioni effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi,
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all'esercizio di attivita' commerciali e di altre
attivita', sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi; per gli immobili e' deducibile la rendita
catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto".
4. Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
4 - bis. Nella determinazione dei redditi di cui
all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i
costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti.
5. I proventi accantonati nei fondi del passivo
costituiti ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i
fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di
perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati
all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano
assegnati ai soci.
6. Nell'art. 25 - bis, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per
cento delle provvigioni percepite" sono sostituite dalle
seguenti: "commisurata all'intero ammontare delle
provvigioni percepite".
7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f),
g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3,
lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica
per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di
liberalita' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h),
si applica per gli accantonamenti deducibili nella
determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si
applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 4, quarto comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate da associazioni
culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
codice civile, la disposizione si applica nei confronti
degli associati o partecipanti minori d'eta', e per
i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi
di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
generale";
b) nell'art. 10, primo comma, il numero 20) e'
sostituito dal seguente:
"20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale";
c) nell'art. 19, secondo comma, la lettere a), b) e
c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli
gia' indicati nell'art. 26, lettere a) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non
compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso
pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in
detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio";
d) nell'art. 19, secondo comma, lettera e), le
parole: "nei pubblici esercizi" sono sostituite dalle
seguenti: ", con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o
interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,";
e) nell'art. 34, dopo il primo comma, e' inserito il
seguente:
"La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni
degli animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva
da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto
assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari".
9. Le disposizioni dell'art. 19, secondo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del
presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 2000.
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di
servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al
comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a
contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1
gennaio 1994.
12. Sono abrogati l'art. 5, secondo comma, della legge
10 maggio 1983, n. 190; l'art. 1, nono comma, del decreto -
legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'art.
3 - terdecies del decreto - legge 1 ottobre 1982, n. 696,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 883, nonche', l'art. 73, comma 2, del testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
13. All'art. 5, secondo comma, della legge 8 giugno
1978, n. 306, le parole: "che abbiano impostato i propri
impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano
ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di
assegnazione delle aree".
14. All'art. 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate da associazioni
culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
codice civile, la disposizione si applica nei confronti
degli associati o partecipanti minori d'eta' e, per
i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi
di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
generale".
15. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre
1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di
utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali e' stato
introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991. n.
413.
16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal
1 gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
17. All'art. 48, comma 6, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: "e dai membri della Corte costituzionale" sono
inserite le seguenti: nonche' i vitalizi di cui al secondo
comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600".
18. Il comma 6 - bis dell'art. 2 del decreto - legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. Per i periodi
d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio
1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione
del regime fiscale di cui all'art. 2, comma 6 - bis, del
decreto -legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del
presente capo non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad
attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad
attivita' o beni produttivi di proventi non computabili
nella determinazione del reddito sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 63.
5 - bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.".
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 (Tassazione
separata) del decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 22 dicembre 1986, e' il seguente:
"1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti
redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a - bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h - bis) del comma l dell'articolo 47, erogate in
forma di capitale, ad esclusione del riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per
altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma l dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c - bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1 - bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g - bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma l
dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci di societa'
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della societa', la comunicazione del recesso,
la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma l
dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
cinque anni;
n - bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'articolo 13 - bis, comma l,
lettera c), quinto e sesto periodo."
- Il testo del sesto comma dell'art. 25 - bis (Ritenuta
sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito.". Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria
2001), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
del comma l dell'articolo 19 - bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003; tuttavia
limitatamente all'acquisto, all'importazione
all'acquisizione mediante contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la
indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con
propulsori non a combustione interna.".
Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche per ,i comuni e le regioni, nonche' la
maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote
in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si
raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni
ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'
montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione
di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli
117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire
l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito
dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo
propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte
dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai
fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e
commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione
siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti,
assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione
dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti
per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle
sue attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio
2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua
relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al
Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene
dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per
la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data
di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia
e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento
dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica
per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta
Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da
corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di
personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle
Camere, d'intesa fra loro".
Note all'art. 3:
- Si trascrive la rubrica del titolo V della parte
seconda della Costituzione:
"Ordinamento della Repubblica - le regioni, le
province, i comuni".
Il testo vigente del comma 3 dell'art. 16
(determinazione dell'imposta), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e'
il seguente:
"3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
di un punto percentuale. La variazione puo' essere
differenziata per settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi.";
- Si trascrive la rubrica del decreto legislativo
28 agosto 1997 n. 281:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali." Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 117
della Costituzione:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";
- Si trascrive il testo dell'art. l l 8 della
Costituzione:
"Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le
citta' metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane,
province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attivita' di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarieta'.
- Si trascrive il testo dell'art. 119 della
Costituzione:
"Art. 119 - I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa. I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacita'
fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati comuni, province, citta'
metropolitane e regioni. I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".
- Il testo dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 37. - Per le imprese industriali e commerciali
che hanno la sede centrale fuori dal territorio della
regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti,
nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota
del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti
medesimi.
L'imposta relativa a detta quota compete alla regione
ed e' riscossa dagli organi di riscossione della
medesima.".
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
"2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna
regione il valore della produzione netta proporzionalmente
corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti
al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i
compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli
utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo
11, comma l, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per
un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e
dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e
le imprese agricole proporzionalmente corrispondente,
rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la
clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi
raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni,
ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera
prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto
passivo e' domiciliato il valore della produzione netta
derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di
altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di
personale.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 52. - La commissione parlamentare per le
questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma,
della Costituzione, e' composta di quindici deputati e
quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di
proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata
delle legislature delle rispettive Camere.
La commissione elegge nel proprio seno un presidente,
due vicepresidenti e due segretari. I membri della
commissione non possono partecipare alle sedute in cui
siano discusse questioni della regione nei cui collegi
siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta
da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti
delle rispettive Camere.
Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione
fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.".
Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione
degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.
Note all'art. 4:
- Il testo del comma 1 dell'articolo 14 (credito di
imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l 986,
n. 917 (approvazione del "testo unico delle imposte sui
redditi"), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87,
al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,
dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.".
- Il testo del comma 1 dell'articolo 91 (Aliquota
dell'imposta) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del "testo unico
delle imposte sui redditi"), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo
netto con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 34 per
cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1
gennaio 2003.".
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 105
(Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti) del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(approvazione del "testo unico delle imposte sui redditi"),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella
misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
e del 51,51 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,
corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli
del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i
quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del
presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno
concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e
per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente
medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo
94, comma 1 - bis. L'imposta corrispondente ai proventi di
cui al numero l) e' commisurata all'utile di esercizio che
eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei
proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al
numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di
imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla
societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato
articolo 94, comma 1 - bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
soci o partecipanti del credito d'imposta di cui
all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro
ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri
fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo
44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di
utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli
importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e'
stato stabilito diversamente, comportano la riduzione
prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata
lettera a).".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 1 e 4
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino
delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e
permuta di partecipazioni):
"Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da
cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di
collegamento). - 1. Le plusvalenze realizzate mediante la
cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore
a tre anni e determinate secondo i criteri previsti
dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con
l'aliquota del 19 per cento. La presente disposizione non
si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti
dall'articolo 125 del medesimo testo unico, recante
disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle
imprese fallite o in liquidazione coatta.
2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi
del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono
realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
piu' operazioni, l'opzione puo' riguardare anche le
plusvalenze derivanti da singole operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di
partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, contenente
disposizioni in materia di societa' controllate e
collegate, che risultano iscritte come tali nelle
immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per
le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi
della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute
partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per
l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo
articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano indipendentemente dall'acquisizione del
collegamento o del controllo da parte degli aderenti
all'offerta. L'imposta sostitutiva e' applicata con
l'aliquota del 19 per cento sulle plusvalenze determinate
secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
realizzate dalle societa' di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi
indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al
versamento.".
"Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
possedute per un periodo non inferiore a tre anni,
effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono
realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il
soggetto conferente deve assumere, quale valore delle
partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione, da allegare alla
dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i
valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione
puo' essere esercitata anche per i conferimenti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni,
scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma
2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario
a seguito del conferimento si considera formato con gli
utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti
dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
dell'azienda conferita.".
- Il testo del comma 2 dell'articolo 4 (Disposizioni
speciali) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467
recante "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta
sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162,
lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
il seguente:
"2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le
plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in
applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, comma 2,
del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai
fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto legislativo recante la
disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito, rilevano anche agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si
considera come provento non assoggettato a tassazione la
quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto
reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle
plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le
societa' quotate, tali misure sono pari, rispettivamente,
all'80,56 per cento e all'80 per cento.".
Art. 5.
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci,
sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito
del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole:
"alla generalita' dei dipendenti e dei collaboratori" sono
sostituite dalle seguenti: "alla generalita' o a categorie dei
dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di
durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione
dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della
base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di
cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i
contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che
tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi
istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale".
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 (Determinazione del
valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), gia' modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
506, come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Per gli enti privati non commerciali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono
esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per
i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di
secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile e'
determinata in un importo pari all'ammontare delle
retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per
collaborazione coordinata e continuativa di cui agli
articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo
unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad
esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera
d), del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla
lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo
unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
relative a borse di studio o assegni.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 - bis
(Determinazione del valore della produzione netta dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis)
della legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato
dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e - bis), la base imponibile e' determinata in un
importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al
personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le borse di studio e gli altri interventi di
sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e
dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della
legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo
periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti. Sono escluse dalla
base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche.".
- Il testo dell'art. 11 (Disposizioni comuni per la
determinazione del valore della produzione netta) della
legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art.
16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
per il personale assunto con contratti di formazione e
lavoro;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale classificabili
nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2,
lettera a) e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione
finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli
interessi passivi determinata secondo le modalita' di
calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
1 - bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di
trasferta previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per
l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla
generalita' o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e
collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di
spese sostenute nel compimento delle loro mansioni
lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di
oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del
soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi
si considerano costi relativi al personale non ammessi in
deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10 -
bis, comma 1.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile
di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle
indicate in detti articoli, se correlati a componenti
positivi e negativi del valore della produzione di periodi
d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le
plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali
non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda,
nonche' i contributi erogati a norma di legge con
esclusione di quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione.
4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto
economico, i componenti positivi e negativi sono accertati
in ragione della loro corretta classificazione.
4 - bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro
180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro
180.909,91 ma non euro 180.984,91.
4 - bis. 1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo
parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati
anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui
all'art. 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4 - bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis
e dei componenti positivi di cui al comma 4 - bis 1 sono
ragguagliati all'anno solare;
4 - ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2,
applicano la deduzione di cui ai commi 4 - bis e 4 - bis 1
sul valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.".
- Il testo dell'art. 3 (Disposizioni in materia di
accisa e disposizioni varie) del decreto - legge
24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia
di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, come sostituito dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di accisa e
disposizioni varie). - 1. Al decreto - legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 3 dell'art. 6 le parole: "dal 1 ottobre
2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5 - bis
;
b) nel comma 1 dell'art. 7 le parole: "dal 1 ottobre
2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 5 - bis ;
c) nel comma 4 dell'art. 5 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione
fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle
disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 .
1 - bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle
regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di
quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle
regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 3 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole:
"di pagamento dell'accisa sono inserite le seguenti: ",
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto, .
2 - bis. (aggiunge un periodo alla nota 1 dell'art. 26,
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
2 - ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle 4autostrade del mare, nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto -
legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione
delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture
finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata
la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente decreto, per il completamento delle iniziative
comprese in contratti d'area che abbiano registrato una
percentuale di attuazione superiore al settanta per cento,
al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale
contributo al finanziamento per la realizzazione di
programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle
aree di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
2 - quater. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2
- ter, in relazione agli interventi correlati alle
finalita' di cui al medesimo comma 2 - ter.
2 - quinquies. La disposizione contenuta nell'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
secondo la quale i contributi erogati a norma di legge
concorrono alla determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta
eccezione per quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
concorso si verifica anche in relazione a contributi per i
quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle
imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei
singoli contributi ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale.
2 - sexies. All'art. 128, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 1,
comma 6, del decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002 sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 marzo 2003 . Entro il 31 marzo 2003
e' altresi' data attuazione al provvedimento emanato ai
sensi dell'art. 145, comma 62, della predetta legge n. 388
del 2000".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art. 6.
(Concordato preventivo)
1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' all'imposta regionale sulle attivita' produttive che
hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede
quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o
compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per
oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle
imposte di cui a periodo precedente. Gli eventuali maggiori
imponibili. rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono
soggetti ad imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili
eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui
al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo
regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Art. 7.
(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo
per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti
e professioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei
redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi
del predetto articolo 5, relativi ad annualita' per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo
le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica,
relativamente a uno o piu' periodi d'imposta, ha effetto ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei
tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla
base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui
al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i
contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i
predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in
classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei
contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non
superiore a 5.164.569 euro annui e di redditivita' risultanti
dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o
compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con
riferimento alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli
imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai
sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per
ciascuna annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto
del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per
i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo,
ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il
contribuente ha formale conoscenza.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi
entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1
possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro
il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i
periodi di imposta successivi, la definizione automatica si
perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme
determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1
applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le
sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di
definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per
la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a
titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997.
La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di
cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per
la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma
di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente
non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il
recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle
rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una
somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai
soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che, risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. E pertanto escluso e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i
quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della
differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni
nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di
interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il
dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti
interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le
modalita' del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da
parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il
16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17
settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal
primo periodo del presente comma costituisce titolo per
l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno
definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di
imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i
redditi prodotti in forma associata.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi',
per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai
predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui
all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del
primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura
penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di
cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente
sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati
di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne' soggetta a
impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini
penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di
esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle
imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati
non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai
sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni
dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle
categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione
degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di
coerenza economica, nonche' i criteri per la determinazione delle
relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie
aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del
sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle
definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro
il 31 luglio 2003, e le modalita' di versamento, secondo quanto
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 241, e
successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30
settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2, comma 8-bis, dei regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di
cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 (Redditi
prodotti in forma associata) del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 62 - bis
(Studi di settore) del decreto - legge 30 agosto 1993, n.
331, (Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n.
203):
"Art. 62 - bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal
fine gli stessi uffici identificano campioni significativi
di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da
sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed
hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1995".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi da
181 a 189, (Disposizioni varie in materia di finanza locale
- Delega per la revisione del catasto - Disposizioni varie
in materia di entrate erariali) della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (legge finanziaria 1996):
"181. Fino alla approvazione degli studi di settore,
gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
possono essere effettuati, senza pregiudizio della
ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre
categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al
comma 184 del presente articolo ai fini della
determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del
volume d'affari.
Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art.
79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e
professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta
precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360
milioni di lire e che non abbiano optato per il regime
ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria.
Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i
criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e'
considerata inattendibile in presenza di gravi
contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati.
182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle specifiche caratteristiche della attivita'
esercitata.
185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere
definito ai sensi dell'art. 2 - bis del decreto - legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla
categoria di reddito che ha formato oggetto di
accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento
con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di
effettuare, per lo stesso periodo di imposta,
l'accertamento di cui all'art. 38, commi da quarto a
settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle
finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
le associazioni di categoria e gli ordini professionali,
dei supporti meccanografici contenenti i programmi
necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
base dei parametri.
187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce
notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale.
188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e all'art. 48, primo comma,
quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non
e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo
dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un
decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.
189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si
applicano per gli accertamenti relativi al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 29 (Reddito
agrario) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi"):
"Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvi-coltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione insiste;
c) le attivita' dirette alla manipolazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica
che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 78 (Imprese
di allevamento) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi"):
"Art. 78 (Imprese di allevamento). - 1. Nei confronti
dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di
animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al
valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un
coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze
dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51,
comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facolta', in sede di
dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle
disposizioni del presente articolo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 ("Avvio del
procedimento") del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218 ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione
e di conciliazione giudiziale"):
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di
accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76)
reca disposizioni in materia di "Nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis
("Accertamento parziale") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 41-bis ("Accertamento parziale"). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a
formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni,
esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito
imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
2. (soppresso)".
- Si trascrive il testo vigente dei commi quinto e
sesto dell'art. 54 ("Rettifica delle dichiarazioni") del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O.:
"Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
dal Centro informativo delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 14
("Iscrizione a ruolo a titolo definitivo") del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, S.O. n. 2.:
"Art. 14 (Iscrizione a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli articoli 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 32 ("Poteri
degli uffici") del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle imposte sui
redditi"):
"Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni
annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a
norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33,
secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi
risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e
degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41
se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne
indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati
negli stessi conti e non risultanti dalle scritture
contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, con invito a
restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
raccolta del risparmio e all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6 - bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in
corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
istituti credito per quanto riguarda i rapporti con i
clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai
libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
dei conti intrattenuti con il contribuente con la
specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a
tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi;
ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico
relativi agli stessi conti possono essere richiesti con
l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente
indicati;
8 - bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi. Gli inviti e le richieste di cui al presente
articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60.
Dalla data di notifica decorre il termine fissato
dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n.
7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per
un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o
istituto di credito, per giustificati motivi, dal
competente ispettore compartimentale;
8 - ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale. Le notizie ed i dati non addotti e
gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o
non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non
possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non
operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 33 ("Accessi,
ispezioni e verifiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle
imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri
impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le
pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)
dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e
le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso
art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza, allorche'
l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio,
dei dati e notizie contenuti nella copia di conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con l'azienda o istituto di credito o
l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante
di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario
e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato.
Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o
vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le
modalita' di esecuzione degli accessi con particolare
riferimento al numero massimo dei funzionari e degli
ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico,
in cui gli accessi possono essere espletati e alla
redazione dei processi verbali".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 38
("Accertamento sintetico") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 38 (Accertamento sintetico). - L'ufficio delle
imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche quando il reddito
complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo
o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le
deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'art. 39, puo', in base ad
elementi e circostanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto
accertabile si discosta per almeno un quarto da quello
dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo'
determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito
in relazione ad elementi indicativi di capacita'
contributiva individuati con lo stesso decreto quando il
reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito
complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque
precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
della notificazione dell'accertamento, che il maggior
reddito determinato o determinabile sinteticamente e'
costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso
devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non
sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto
indicato nel secondo comma.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior
reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di
capitale salva la facolta' del contribuente di provarne
l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano
anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
numeri 2), 3) e 4)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 ("Redditi
determinati in base alle scritture contabili") del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al
secondo comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) (abrogata);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di
forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d - bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 40
("Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle
persone fisiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
diversi dalle persone fisiche). - Alla rettifica delle
dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto
agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui
redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo
imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per
quanto concerne il reddito complessivo imponibile si
applicano le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se
del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti,
ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
anche le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la
determinazione del reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle
societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone
giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si
applicano le disposizioni del primo comma del presente
articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o
associazioni equiparate".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 51
("Attribuzione e poteri degli uffici dell'imposte sul
valore aggiunto") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
"Art. 51 (Attribuzione e poteri degli uffici delle
imposte sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i
versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano
l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del
rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze che tengano anche conto della capacita' operativa
degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei
conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli
dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in
prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto
essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono essere verbalizzate a norma del sesto comma
dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo
il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi alla attivita'
di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6 - bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito,
l'Amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in
corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli
affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandate di
zona, alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione
postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni
postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il
contribuente con la specificazione di tutti i rapporti
inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie
prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere
specifico relativi agli stessi conti possono essere
richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
con l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 52 ("Accessi,
ispezioni e verifiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 52 (Accessi, ispezioni, verifiche). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli
indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve
essere redatto processo verbale da cui risultino le
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al
contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.
Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da
chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle
disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono
all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di
sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno
facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione
dei supporti fuori dei locali stessi qualora il
contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri
impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici dell'I.V.A. hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella
copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le
disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 54
("Rettifica delle dichiarazioni") del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto"):
"Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'Ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51 - bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da
altri atti e documenti in suo possesso.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale,
all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in
parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi previsti
dall'art. 60, sesto comma.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
dal Centro informativo delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante.
(Comma abrogato).
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 55
("Accertamento induttivo") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
"Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni
caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso
l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza
dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i
versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le
imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle
liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1)
e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse
si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54,
anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in
materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il
contribuente non ha emesso le fatture per una parte
rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione,
sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la
scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli
articoli 27 e 33".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441, reca norme per il riordino della
disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 36 - bis
("Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e
dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni") del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 36 - bis (Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 36 - ter
(Controllo formale delle dichiarazioni) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto
delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi l e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 54 - bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17
("Oggetto") del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
("Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni"):
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli artt. 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d - bis) - (Soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h - bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto -
legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del
contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art.
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85;
h - ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h - quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2 - bis. (Comma soppresso)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma
8-bis ("Termine per la presentazione della dichiarazione in
materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P."): del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
"8-bis (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
Art. 8.
(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i
termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente
articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul
valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario
nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad
operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le
disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi
di imposta di cui al presente comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31
ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere
definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di
dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di
un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le
controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento
definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite
con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o
della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori
importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai
tributi indicati nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle
ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero
per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la
dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi
da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi'
dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento
del le somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce
titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di
esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la
differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante
dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante
in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le
modalita' previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa la
deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le
ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere
esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non
assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del
presente comma sono effettuati secondo le modalita' previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a
tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono
presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai
soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21
marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni
contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del
1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso
decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate
l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione
integrativa riservata. E esclusa la rateazione di cui al comma 3.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con
qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro
strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle
indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il
versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle
annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4
e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e
del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e
previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano
stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la
ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste
dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per
eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera
non si applica ai procedimenti in corso.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per
cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione
contabile delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita'
ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei
confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la
dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi
competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della
punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la
congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione
all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di
integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni l'integrazione e' ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia
stato gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui
alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta
la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.
11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la
dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione
della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si
perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e
i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma
3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei
soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nei confronti dei i soggetti che non hanno
integrato redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e
degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o
facolta' della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di
procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente
articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono definite le modalita'
applicative del presente articolo.
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
"Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero l) della lettera b) del comma l
e' stabilita nella misura del 32 per cento.".
- Si riporta il testo dei commi l e 2 dell'art. 8 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
concernenti: ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive e riattribuzione delle
concessioni rinnovate:
"1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il
diritto di recesso del concessionario, delle condizioni
economiche, e delle relative garanzie, previste dalle
convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
in particolare, del principio della riduzione equitativa
della misura vigente del corrispettivo minimo garantito
nonche' della previsione di un incremento di tale misura
ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di
raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma l assicura, in ogni
caso, congrue forme di adempimento delle somme
corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai
concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle
concessioni.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' il seguente:
"Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
presentano la dichiarazione unificata annuale. La
dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di cui all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi
della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2 - bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a
lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui
all'art. 4 e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
relativi alla applicazione degli studi di settore. Le
predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del
servizio telematico Entratel; il collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I
soggetti di cui al primo periodo obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
anche in forma unificata, in relazione ad un numero di
soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la
presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2 - bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo essere
effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo
avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43 - ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2 - ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2 - bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub
- categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico - linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3 - bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
noncheØ, entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1, e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto
dalle convenzioni di cui al comma 11.
7 - bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis, 2 - ter
e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7 -ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2 - bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiaraz!ione in via telematica,
direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 - bis e
3, conservano, per il periodo previsto dall'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta
su modello conforme a quello approvato con il provvedimento
di cui all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9 - bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma l.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura
del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12 - bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma l l del presente articolo.".
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente:
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, vedi nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega). -
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi
previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al
netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma
5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e'
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si
applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.".
- Il decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, concernente rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
giugno 1990.
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 2, 3, 4,
5, 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
"Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e'
inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione
da sei mesi a due anni.
Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 2, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione
nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di
mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta
milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre
miliardi.
Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.
Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma l non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
"Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti
contabili). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a
terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari.".
- Si riporta il testo degli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale:
"Art. 482 (Falsita' materiale commessa dal privato). -
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano
rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo.
Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in
atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico
ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato
civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
Art. 484 (Falsita' in registri e notificazioni). -
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni
soggette all'ispezione all'Autorita' di pubblica sicurezza,
o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le
proprie operazioni industriali commerciali o professionali,
scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Art. 485 (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque,
al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una
scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata
vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente
apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu
definitivamente formata.".
"Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza essere
concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace
alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di
un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il
fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare
a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno.
Art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di
atti veri). - Chiunque, in tutto o in parte, distrugge,
sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura
privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite
negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni
in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo
precedente.
Art. 491 - bis (Documenti informatici). - Se alcuna
delle falsita' previste dal presente capo riguarda un
documento informatico pubblico o privato, si applicano le
disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente
gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per
documento informatico si intende qualunque supporto
informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
probatoria o programmi specificamente destinati ad
elaborarli.
Art. 492 (Copie autentiche che tengono luogo degli
originali mancanti). - Agli effetti delle disposizioni
precedenti, nella denominazione di "atti pubblici e di
"scritture private sono compresi gli atti originali e le
copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano
luogo degli originali mancanti.".
- Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile:
"Art. 2621 (False comunicazioni ed illegale
ripartizione di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 2
milioni a lire 20 milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni
sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti
al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche
della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti
concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o
in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma,
riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori generali che
distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli
utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
per obbligo legale o statutario e delle perdite degli
esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente o del prospetto contabile
previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in
difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
un prospetto contabile falsi.
Art. 2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate).
- Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato
motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie
avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione,
sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla
societa', con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire 200.000 a lire 2 milioni. Il delitto e' punibile su
querela della societa'.
Art. 2623 (Violazione di obblighi incombenti agli
amministratori). - Sono puniti con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire
2.000.000 gli amministratori che:
1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione
con altra societa' o una scissione in violazione degli
articoli 2306, 2445 e 2503;
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme
simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di
eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale
sociale;
3) impediscono il controllo della gestione sociale da
parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla
legge, da parte dei soci.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, e' il seguente:
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
artt. 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre1972, n. 633.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
"Art. 41 - bis (Accertamento parziale in base agli
elementi segnalati dall'anagrafe tributaria). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a
formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni,
esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito
imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
2. (Soppresso)".
- Il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato
nelle note all'art. 7.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49%
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si riporta il testo dell'art. 331 del codice di
procedura penale:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.".
Art 9.
(Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di
cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le
modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena
di nullita', la definizione automatica per tutte le imposte e
concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i
redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al
comma 5 dell' articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la
possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per
ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4,
di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata
di ammontare superiore a 10.000 euro la percentuale applicabile
all'eccedenza e' pari al 16 per cento, mentre se e' risultata di
ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a
quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i
versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma
del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle
operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli
importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna
eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di
imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all' articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 10.000 euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 100.000 euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e'
superiore a 500.000 euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e'
superiore a 5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa
familiare nonche' il titolare e il Coniuge dell'azienda coniugale non
gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione
integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo
minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3,
lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In
nessun caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200
euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere
versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro
ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro per gli altri soggetti.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a
qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle
dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace
il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione
automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e'
versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative
ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per
ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone
fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87
del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita',
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di
esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle
imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le
variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle
maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per
il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente
articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi
comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti
operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla
regolarizzazione contabile di tutte le attivita', anche detenute
all'estero, secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la
decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
attivita' medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non
si applica ai procedimenti in corso.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5,
della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di
tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi
previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo,
per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date
indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la
dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli
effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di
cui al comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme
versate ai fini della definizione e indicate nella medesima
dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, la definizione e' ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta
data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica di cui al presente articolo sia stato gia' avviato un
procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del
comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha
avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le
dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per
tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si
riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione
automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non
si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30
settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo
sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio
della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli
effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo
2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di
capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della
definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli
importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione
degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate
semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita'
applicative del presente articolo.
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49%
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si trascrive il testo dell'art. 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 87 (Soggetti passivi) - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4 - bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale
dell'ente residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 36 - bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 36 - bis (Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.".
- Il testo vigente dell'art. 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
il seguente:
"Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto
delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 54 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"Art. 54 - bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.".
- Il testo vigente degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' riportato in
nota all'art. 8.
- Il testo vigente degli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale e' riportato in
nota all'art. 8.
- Il testo vigente degli articoli 2621, 2622 e 2623 del
codice civile e' riportato in nota all'art. 8.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca
disposizioni in materia di "Rilevazione ai fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori.
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.".
- Per il testo dell'art. 41 - bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi
nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota
all'art. 7.
- Si trascrive il testo del comma 8 - bis dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322:
"8 - bis (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP).
Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono
essere integrate dai contribuenti per correggere errori od
omissioni che abbiano determinato l'indicazione di
un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito
d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non
oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
- Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre
1990 e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti beneficiari). - Possono beneficiare
delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti
articoli i soggetti residenti, da data anteriore al
13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, sentito il presidente della regione Sicilia.
Possono altresi' beneficiare delle disposizioni
previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono,
nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di
cui al precedente comma, la loro attivita' industriale,
commerciale, artigiana ed agricola, ancorche' residenti
altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle
attivita' stesse.".
Art. 10.
(Proroga di termini)
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni
recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di
omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del
titolo I, l'avviso di accertamento puo' essere notificato
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino
alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in
aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base
alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte.".
Art. 11.
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
degli immobili)
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili,
per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le
scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002
nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la
medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi
di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con
l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato
precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la
domanda di definizione e' priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione
delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi
qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle
formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.
Art. 12.
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il
debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento;
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente
effettuate dallo stesso.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1
gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i
debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono
sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi
della facolta' attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse,
ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di
riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di
rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi
all'operazione.
Art. 13.
(Definizione dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i
tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse
loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi
interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine
appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta
giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti
adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere
previste anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di
accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In
tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione
o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti
amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle
predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte,
del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo
sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o
dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi
tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad
enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e
condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Art. 14.
(Regolarizzazione delle scritture contabili)
1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito
prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di
elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori
imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori
perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo
previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta
dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le
conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data. Le quantita' e i valori cosi'
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi
d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione
integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei
medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle
attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per
valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano
emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della
determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei
relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere,
nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla
regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle
attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le
modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo
articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli
effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici
di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel
rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in
quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in
precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti e' dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei
predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero
alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si
applicano le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta
se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma
5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente
comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre 2002. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito
d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per
le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei
beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. L'adeguamento puo' essere effettuato mediante
l'iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza
omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma
5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di
quantita' o valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non
rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori
iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi d'imposta successivi.
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo vigente del comma 4 dell'art.
75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite, concorrono a formare il reddito sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.".
- Si trascrive il testo vigente del terzo comma
dell'art. 61 (Ricorsi) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi):
"I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture
contabili non possono provare circostanze omesse nelle
scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi
e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75,
comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la
disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".
- Si trascrive il testo vigente del primo comma
dell'art. 43 (Termine per l'accertamento) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59 del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 59 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a
quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la
loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle
rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente,
le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se
la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli
incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal
piu' recente.
3 - bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
"primo entrato, primo uscito o con varianti di quello di
cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il
valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3 - bis, e'
superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e'
determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il
valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformita' alle disposizioni del presente comma vale
anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto
che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del
prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle
rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti,
nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e
nei quattro esercizi successivi.".
Art. 15.
(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e
dei processi verbali di constatazione)
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la
proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e'
ancora intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di
constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti
secondo le modalita' previste dal presente articolo, senza
applicazione di interessi e sanzioni. La definizione non e' ammessa
per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il
pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti
per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate,
con riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non
superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio,
superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio,
superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle
ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli
atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti.
In tal caso la sola perdita risultante dall'atto e' riportabile
nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al
comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003,
di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte
sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei
maggiori componenti positivi e minori componenti negativi
complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul
valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per
cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal
verbale stesso.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo
sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004
ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette
eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro
dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della
prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto
esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo
al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base
agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad
ogni effetto, della punibilita' per i reati tributari di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione tributaria. L'esclusione di cui al presente comma non si
applica ai procedimenti in corso.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche'
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo comma 1.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo vigente degli artioli 5 e 11
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale):
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
artt. 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.".
"Art. 11 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della
denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.".
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in
Gazzetta Ufficiale n. 76 - serie generale - del 31 marzo
2000), reca: "Nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
- Per il richiamo all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) vedi precedente nota all'art. 7.
- Il testo vigente dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito) e' il
seguente:
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in
base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36 - bis e 36 -
ter, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti
risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo n. 74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e'
riportato nelle note all'art. 8.
- Il testo degli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491 - bis e 492 del codice penale e' riportato nelle note
all'art. 8.
- Il testo degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
civile e' riportato nelle note all'art. 8.
Art. 16.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in
ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle
gia' di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al
tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda
del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro;
b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo e' di
importo superiore a 2.000 euro.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16
marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento
diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono
essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di
accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni
altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo
del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia
stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in
giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale,
alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta
sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di
contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato
con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi
in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di
cui al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21
marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte
nel giudizio.
5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione
delle sanzioni, le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti
disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a
ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non
iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono
versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se
iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al
comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa
cartella. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia
stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i
giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17
marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni
tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno
2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio
2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici
giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale
diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene
notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua
notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta,
qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita
la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno
dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi
quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatta salva la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) vedi nota all'art. 7.
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268) e'
riportato nelle note all'art. 8.
Art. 17.
(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa
di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17
della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30
dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31
dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche
nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o
giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10
euro per ogni annualita' dovuta. Il versamento eeffettuato con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione
di quanto gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante
affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque
ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750
euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a favore della tesoreria del comune competente o della provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei
comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da'
luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia'
riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le
disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
Note all'art. 17:
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina
degli abbonamenti alle radiodiffusioni), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della tariffa delle
tasse sulle concessioni governative approvata con decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303:
"1. - Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per
la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni
televisive (art. 6, regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art.
1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della
legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1
febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1997,
n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni lire
1.000;
b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
lire 8.000;
c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
apparecchi stabilmente installati su autovetture,
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose e autoscafi soggetti a tassa automobilisitica con
motore di potenza superiore a 26 CV fiscali, nonche' su
altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lire 2.700;
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
apparecchi stabilmente installati:
1) su autovetture, autoveicoli adibito al trasposto
promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa
automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV
fiscali, lire 30.000;
2) su autoscafi non soggetti a tassa
automobilistica (unita' da diporto e navi non da diporto)
lire 30.000;
e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi,
autovetture o altri veicoli di cui alla lettera c):
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 18.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 120.000;
f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture,
autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 50.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 350.000;
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di
cui alla lettera d) n. 2:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 50.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 350.000.
Note:
1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti
speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti
i pubblici esercizi.
2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da'
diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di
apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato
nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del
pagamento della tassa e' data prova anche mediante
fotocopia della ricevuta di versamento.
3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g)
sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate
insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento
rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono
dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o
trimestralmente di lire 2.200.
4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono
dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate
insieme con la tassa automobilistica.
5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che
comporta il pagamento della tassa in misura superiore a
quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza
deve essere pagata in occasione del primo versamento di
quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
6. In caso di installazione di apparecchi
radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale
sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di
concessione governativa deve essere pagata in ragione di
tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di
installazione a quello di scadenza della tassa
automobilistica.
7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della
tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su
autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa
automobilistica, si applica, in luogo delle sanzioni
previste dall'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui
ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24
gennaio 1978, n. 27.".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda nota all'art. 7.
- La legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1993, n. 292, supplemento
ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 15, commi 2 e 3:
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. (Omissis).
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione e lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni
murali e di volantinaggio sono a carico, in solido,
dell'esecutore materiale e del committente responsabile.".
CAPO III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli
storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, e' consentita la
reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle
tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non
possono superare la retroattivita' triennale. La reiscrizione
consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del
veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i
veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della
tassa automobilistica e' pari a 50 euro.
Note all'art. 18:
- Il testo del comma 10 dell'art. 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
"10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione,
l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo
alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati
alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
Con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo
schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono
affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica,
l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse
automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera a), del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 aprile 1994, e' il seguente:
"4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a
motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le
seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e'
inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione
e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del
motore e' inferiore o pari a 50 cc per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta e'
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore),
considerati come ciclomotgori.".
Art. 19.
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta
regionale sulle attivita'' produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per
i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia
dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo
complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52,
comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, te parole: "dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in
corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento;
per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003
l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.".
- Il testo dei commi 5 e 5-bis dell'art. 11 (norme in
materia di imposta sul valore aggiunto) del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, gia' modificato
dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e'
il seguente:
"5. per gli anni dal 1998 al 2003 le disposizioni di
cui all'art. 34, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai
soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni
di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
dal 1998 al 2003 dai detti soggetti l'imposta si applica
con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma
restando la detrazione sulla base delle percentuali di
compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli
enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi
che applicano il regime speciale, effettuati da parte dei
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione.
5 - bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio
2004.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 9
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
2002):
"6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai
rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono
essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei
boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque
ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del
1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente comma.".
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2001, n. 454 (regolamento recante modalita' di
gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2001.
- Il testo del comma 6 - bis dell'art. 23 (Modifiche al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole), gia' modificato
dall'art. 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"6 - bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
n. 238, per la presentazione delle domande di
riconoscimento o di concessione preferenziale di cui
all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le
denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2003. In
tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto
1999.".
- Il testo dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale). - 1. All'art. 21 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6 - bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole
di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per
1.000 litri.
"6 - ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30
miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2003.".
Art. 20.
(Emersione di attivita' detenute all'estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate tra il 1 gennaio 2003 e il 30 giugno
2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo
dichiarato. Il versamento della somma e' effettuato in denaro ed
e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle
forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o
regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata eapprovato entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilita' per le sanzioni previste dall'articolo 5
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita',
gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di
cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il
periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
dichiarazione riservata nonche' per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione
all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del
predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita'
finanziarie rimpatriate percepiti dal 1 agosto 2001 e fino alla
data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere
effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi'
determinati l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo
apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e'
perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti
dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione
della dichiarazione riservata esclude la punibilita' per le
sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonche' la
punibilita' per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31
ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di
legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso
legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla
stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per conto dei soggetti' indicati nell'articolo 4, comma 1, non
residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall' estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei
corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 7, comma 1".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli
obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi".
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni
dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte
estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Note all'art. 20:
- Il capo III del decreto - legge n. 350 del 2001
contiene le disposizioni relative alla emersione di
attivita' detenute all'estero.
- Si riporta il comma 2 - bis dell'art. 1 del decreto -
legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002:
"2 - bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle
attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati
possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
dell'art. 14 del citato decreto - legge n. 350 del 2001
puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo
indicato nell'art. 6 del decreto - legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e'
presentata la dichiarazione riservata applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
per cento.".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 12 del decreto -
legge n. 350 del 2001 (Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 409 del 2001:
"2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli
interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al
12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la
quotazione di mercato.".
- Si riporta il testo degli articoli da 1 a 7 del
decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167 (Rilevazione ai fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 227 del 1990, ed ulteriormente modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e
l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante
rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso
l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di
massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
attraverso movimentazione di conti o mediante assegni
postali, bancari e circolari, per conto o a favore di
persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le
generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il
domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in
Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il
trasferimento, nonche' la data, la causale e l'importo del
trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli
eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa'
finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario,
diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni
professionali effettua il trasferimento o comunque si
interpone nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque
anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si
applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di
certificati in serie o di massa o di titoli esteri
effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le
banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri
soggetti indicati nei commi 1 e 2.
4 - bis. Gli intermediari di cui ai commi i e 2 possono
effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4,
comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei
limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente
effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7,
comma 1.
Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che
effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro,
certificati in serie o di massa o titoli attraverso non
residenti, senza il tramite degli intermediari di cui
all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano
superati gli importi indicati nel comma 5 dell'art. 4,
ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
1 - bis. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e
valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero
mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero,
da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
valori mobiliari in lire o valute estere, di importo
superiore a venti milioni di lire o al relativo
controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano
dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e
sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del
documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto del
quale il trasferimento e' eventualmente effettuato,
nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto
di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione
effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
valutaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono,
come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati
da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla
lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una
distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal
mittente, che costituisce parte integrante della
dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici
doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca,
se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione
effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio
doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di
finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o
nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio
dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante
plico postale la dichiarazione e' depositata presso
l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle
quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4,
lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno
dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve
recare tale esemplare al seguito per i passaggi
extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi
intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si
applicano alla distinta prevista dal comma 3.
Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita). - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al
termine del periodo d'imposta detengono investimenti
all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria,
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte
estera imponibili in Italia, devono indicarli nella
dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione
della presente disposizione si considerano di fonte estera
i redditi corrisposti da non residenti, soggetti
all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 - bis e
1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o
soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si
trovano al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari residenti,
soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1
- bis e 1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi
attraverso il loro intervento, anche in qualita' di
controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
di natura finanziaria siano riscossi attraverso
l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo di imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
Art. 5 (Sanzioni) - 1. Per la violazione degli obblighi
di cui all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per
cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si
riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede
l'ufficio delle imposte competente in relazione al
domicilio fiscale dell'intermediario.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli
riguardanti investimenti all'estero e attivita' estere di
natura finanziaria, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati quando
l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta
di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di
lire, con un minimo di lire duecentomila.
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 4, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati.
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 4, comma 2, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4,
comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
previste rispettivamente per la violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
7. (Comma soppresso).
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art.
1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al
trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o
valori mobiliani ovvero dichiara falsamente di non essere
residente in Italia, in modo da non consentire
l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1,
e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave
reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
8 - bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione
prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del
soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o
verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero
le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti
all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi
effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
dichiarazione non venga specificato che si tratta di
redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo
d'imposta. La prova contraria puo' essere data dal
contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della
espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle
imposte.
Art. 7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento
degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e
notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi
provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere
limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi.
1 - bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche
sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli
annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche,
degli enti non commerciali e delle societa' semplici e
associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1 - ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
dai decreti emanati ai sensi del comma 1 del presente
articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605.".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo n. 74 del 2000:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.
Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 461/1997, come modificato dalla legge che
qui si pubblica:
"Art. 10 (Obblighi a carico di intermediari ed altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti). - 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta'
di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
intermediari professionali, anche se diversi da quelli
indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di
controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che
possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c -
quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa
certificazione. Gli stessi soggetti comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle
singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei
confronti delle societa' emittenti la disposizione si
applica anche in caso di annotazione del trasferimento
delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle cessioni ed altre
operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non
imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le
violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per
effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei
soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi',
i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del
decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei
rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le
opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i
trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni
suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche'
detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario
residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi.".
Art. 21.
(Disposizioni in materia di accise)
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da
ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino
al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino
al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31
dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul
GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno
2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal
decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al
31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni
per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con
propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di
base dell' imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1,
lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non
inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei
limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che
esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita'
di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o
di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di
servizio.
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e' sostituito dal seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, in
luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in
relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al
giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n.
342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75
miliardi a decorrere dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a
decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai
sensi dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.
Note all'art. 21:
- Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art.
24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei
seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella
sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille
litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille
litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire
697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille
chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire
281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro
cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro
cubo.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate
da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 1 del decreto
- legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'art. 1,
comma 1 - bis, del decreto - legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 1 - bis
dell'art. 1 del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452:
"1 - bis. Le aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al
30 giugno 2002.
1 - bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
- legge 1 ottobre 2001, n. 356:
"Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al
31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista
nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per
gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto
- legge 8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"2. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 2
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto - legge 1
ottobre 2001, n. 356:
"Art. 5. - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di
costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138:
"3. Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 3
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto - legge 1 ottobre
2001, n. 356, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con
credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"4. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 4
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 27 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.".
- Il testo del comma 1 - ter dell'art. 7 del decreto -
legge 30 dicembre 1991, n. 417, e' il seguente:
"1 - ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto - legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al
prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per
autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata
alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al
fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni
della provincia di Udine determinati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto
prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n.
14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del
1975 per la provincia di Trieste il quantitativo dello
stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente
indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla
citata legge n. 700 del 1975.".
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1
gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.".
- Il testo dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, e' il seguente:
"Art. 28. - 1. Le aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge
7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, come segue:
a) sigarette 58 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;
c) [sigari e sigaretti altri 46 per cento];
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per
arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per
cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'esenzione o il rimborso
dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od
orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza
amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove
scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei
prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825:
"Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita".
- Il comma 1 dell'art. 6 del decreto - legge
30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
"1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici,
per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del
codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo
stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge. Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto - legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto comma 1 dell'art.
65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture ricettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o ai
servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le
spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai
dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a
quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a
norma dell'art. 48, comma 4 lettera c). Qualora i
fabbricati di cui al primo periodo siano concessi a in uso
a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui
prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire
350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per
le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un
autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a diciassette cavalli
fiscali, ovvero venti se con motore diesel.
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e
delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono
computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
dei profitti e delle perdite.".
- Il testo dell'art. 61, comma 4, della legge
21 novembre 2000, n. 342, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, e'
autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno
2001, di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro
49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
- Il testo dell'art. 18 della legge 1 dicembre 1986, n.
870, e' il seguente:
"Art. 18. - 1. La tabella allegata al decreto del
Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1981, e'
sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe
previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle
corrispondenti tariffe della tabella approvata con il
citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in
vigore in misura limitata al 60 per cento fino al
31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1
gennaio 1987.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' essere disposto
il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della
tabella 3 suindicata, quando queste richiedono
l'utilizzazione di particolari attrezzature.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti
fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al
precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge in relazione
alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita
nonche' agli incrementi del costo dei servizi considerati
dalla citata tabella.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dalla legge qui pubblicata.
"Art. 9. - Costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono
assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art.
69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine - letto, containers
e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.
1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in
esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati
all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico,
scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione,
magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai
beni in esportazione, in transito o in importazione
temporanea ovvero relativi a beni in importazione
sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano
assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art.
69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti
e negli scali ferroviari di confine che riflettono
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze
all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza
estera non ancora definitivamente importati, nonche' su
beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad
essere esportati da o per conto del prestatore di servizio
o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) [i servizi relativi alle telecomunicazioni
internazionali, con esclusione delle comunicazioni
telefoniche in partenza dallo Stato];
11) (abrogato);
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti
residenti fuori dalla comunita' economica europea o
relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla
comunita' stessa.
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con
riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi
delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per
gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
dell'impresa.".
Art. 22.
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse
ippiche e sportive)
1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e
contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno
dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione
degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle
regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle
autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli
apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del
collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la
gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco
lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e
congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite
dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli
stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure,
anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il
funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con
l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I
produttori e gli importatori autocertificano altresi' che la
manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede,
anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi
comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori
approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta
di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche
tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di
sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e
gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1
prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli
stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare,
l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni
di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di
apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita'
alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto
testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne
garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e
delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con
l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in
caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi
che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale
altresi' a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero
che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica
tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle
caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno,
ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o
dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata
apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di
nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di
apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e
proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori
autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al
modello per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al
comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e
congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda
esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia
del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la
relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda
esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3
prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta
e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del
nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
7. Oli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le
direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica
sicurezza, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze e gli
ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo
degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei
produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni
apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli
stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il
nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore,
relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo
titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli
identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli
uffici finanziari competenti per l'attivita' finalizzata
all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini
dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la
repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto,
lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi
amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su
richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica
del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una
tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai
giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare
nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici
che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del
divieto delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6
e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la
scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore
ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali
idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con
l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di
abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la
durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla
macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete
metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco
lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni
premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di
moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a
50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino
a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di
cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se
denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis de] decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative
imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove
non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli
apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica,
che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo
della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di
euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma e'
vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di
cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di
cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000
euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e
congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la
sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito
chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne
consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo
quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede
alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta
previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la
confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli
apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo
da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli
apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza
dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al
rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di
sospensione disposto a norma del presente comma e' computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e'
effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per
gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo. Entro il 15
febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo
110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1
gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello
approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che
rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione
del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi
di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli
importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni
precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia'
pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono
confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti
concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo
88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al
ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di
cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di
cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro
per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio
forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli
apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
eistituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu'
concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la
attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono,
possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari
di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base
imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in
relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito
dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto
con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati il
numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse
tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati
presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attivita' prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata
all' Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere
destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei
compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento
e divertimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze
eautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'assenso e' subordinato anche in caso di trasferimento in
altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare,
della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei
all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto
di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i
quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre
concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle
scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica
della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita,
previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui rilascio e'
comunque subordinato alla valutazione del non decremento della
complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella
gia' riferibile a ciascuno dei concessionari interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da
parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta
delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni
fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale,
attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente
connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica
della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di
bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di
scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le
medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni
di cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
possono partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli
sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente
nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si
svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede
per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la
restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo
scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne
chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le
scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive
modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili
esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto
possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152,
ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati
in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al
fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del
corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle
scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo
residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in
misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero
2) della predetta lettera b).
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Note all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 86 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 recante "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza":
"Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra,
liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale
pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al
minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi
bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati
di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di
distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma
dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per
l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono
installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la
licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione
o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono
rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione
finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione
degli stessi nei circoli privati.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29 "Regolamento recante norme per l'istituzione del
gioco "Bingo ":
"Art. 1. - 1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo
e' riservato al Ministero delle finanze.
2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non
dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non
collegate con locali nei quali siano installati apparecchi
da divertimento e intrattenimento, nonche' biliardi,
biliardini e apparecchi similari, e' attribuita a
concessionari, con gare da espletare secondo la normativa
comunitaria e secondo i criteri previsti dall'art. 2.
3. L'espletamento delle gare e il controllo
centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e
delle procedure previste per la sua effettuazione, nonche'
la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non
richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base
di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. L'attivita' di controllo
centralizzato del gioco e' incompatibile con quella di
concessionario del gioco del "Bingo ".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 77 e 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate
dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali
possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, societa'' o allibratori da essi individuati. La
disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto
attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche
comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle
scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio
di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte
in modo da garantire l'espletamento dei compiti
istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e
delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da
sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
d-bis) revisione e adeguamento del sistema
sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
ridefinizione degli ambiti della materia conseguente
all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti,
con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla
gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite
nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto
all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto
alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e
231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle
competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
controllo puo' essere affidata in concessione a persone
fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate
garanzie.
230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro
delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
nelle more della effettuazione delle relative gare, che
dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il
totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti
dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una
relazione informativa alle commissioni parlamentari
competenti per materia.
231. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta
unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con
aliquota del 5 per cento, e delle spese relative
all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve
destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti,
una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche
scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in
particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e
sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio
nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori
giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita'
agonistiche federali.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29 recante "Regolamento recante norme per
l'istituzione del gioco "Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000".
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 4
(Scommesse consentite) del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:
"4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
alle quote del totalizzatore.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3