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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
-
Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli:
Fassino
Allegato Modificazioni apportate in sede di
conversione al Decreto-Legge 23 Gennaio 2001. N. 5
All'articolo 1:
al comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Fino all'attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è
differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2
del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000. n. 5 ";
al comma 2, secondo
periodo, le parole: " di tale piano " sono sostituite dalle seguenti: "
del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica
";
dopo il comma 2, sono
aggiunti i seguenti:
" 2-bis. La
prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è
subordinata alla verifica del possesso dei seguenti rèquisiti alla data
del 30 settembre 2001;
-
se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere
commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o
di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola -con
le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
-
se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a
carattere commerciale,.. la natura giuridica di società di capitali che
impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
-
se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la
natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2-ter. I legali rappresentanti e gli
amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne
irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi
e non devono essere stati sottoposti alle misure q i prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle
misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente
comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni
entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione
necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro i130
giugno 2001.
2.quater. Le imprese di
radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino
ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e
al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente
servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro
sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni
dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento .
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la
parola: " individuati " sono inserite le seguenti: " dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica
e ";
dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1bis. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma
1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai
comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda
l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della
tutela dell'ambiente, del paesaggio non che della tutela della salute
";
al comma 2, sono aggiunte,
in fine, le parole: " , fino all'esecuzione delle azioni di
risanamento "
Dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente:
" ART. 2-bis
(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). -
1. Al fine di consentire
l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze
terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di
:radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via
cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla
sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell
l'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti
possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei
relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi
multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in
tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché
sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2.
Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva
deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in
tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento
della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione
da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate
o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31
luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite
ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora
raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal
Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto
radioelettrico.
2. Al fine di promuovere
l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri
sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra
concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari
televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate
da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione
sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal
penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.
3. AI fine di consentire
l'avvio dei mercati di programmi radio- fonici digitali su frequenze
terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione.
sonora non che i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di
radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla
sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma
nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale
fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la
diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro
sessanta. giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un
progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle
trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le
modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio
broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi
multimediali anche interattivi e DVB (digital video
broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi
multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive
dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono
essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di
migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico,
suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e
prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per
macro aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione
delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate
dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite
in un regolamento, adottato dall''Au torità per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi dei
presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
-
distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti
che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive
responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione
del regime della licenza individuale per i soggetti che prowedono alla
diffusione;
-
previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle
strutture di trasmissione:
-
definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi
di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione;
-
previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi
multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno
tre programmi televisivi;
-
obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi
dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale
ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva
l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
-
previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni;
-
previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva
trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica
digitale;
-
obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in
chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle
comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento
adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per
trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri
attribuitte dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle
altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS
(multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono
riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e
da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società
concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono
riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e
almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I
blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di
programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11, della legge
311uglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni
adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l' Autorità adotta". Le
autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1
e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni
pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze nonche delle norme urbanistiche. ambientali e
sanitarie. con particolare riferimento alle norme di prevenzione
dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle
trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo,
previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di
sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di
acquisire l'intesa con le regioni Valle d' Aosta e Friuli Venezia-Giulia e
con le province auto- nome di Trento e di Bolzano. L' Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare
il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse
frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31
luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono
rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni
audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo
avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione
europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai
sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per
l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136,
terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici
fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum
permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla
convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e
sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una
proposta alI' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la
regolamentazione della radio- televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle
comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in
Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su
frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a
sostegno del settore ". |