Schema di Disegno di legge costituzionale
"Nuove modifiche al Titolo V, parte seconda, della
Costituzione" (approvato dal Consiglio dei ministri dell'11
aprile 2003)
Indice
Articolo 1: modifica della rubrica del titolo V
Articolo 2: la sostituzione dell'articolo 117.
Articolo 3: modifiche all'articolo 118
Articolo 4:
Roma Capitale
Articolo 5: disposizioni transitorie, finali
e abrogative
Art. 1
Modifica della rubrica del Titolo V, parte
seconda,
della Costituzione
1. La rubrica del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione è sostituita dalla seguente:
"I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni
e lo Stato",
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 117 della
Costituzione
L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117
La Repubblica garantisce i principi sanciti dalla
Costituzione.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli
derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento
comunitario.
Lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini dì Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e forze armate, sicurezza interna e
internazionale della Repubblica; armi, munizioni ed esplosivi;
protezione dei confini nazionali;
e) dogane e profilassi internazionale; norme generai i sul
commercio con l'estero;
f) politica monetaria, moneta, attività finanziarie e
assicurative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati;
sistema valutano; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie; norme generali sulle
attività produttive;
g) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa e contabile;
h) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
cittadinanza, stato civile, anagrafi e censimenti
generali;
i) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali; norme generali sui
procedimento amministrativo;
l) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; calamità naturali ed emergenze
nazionali;
m) norme generali sulla tutela della salute; tutela e
sicurezza del lavoro e previdenza sociale;
n) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
o) ordinamento generale elettorale degli organi di governo
e delle finzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane e loro unioni; ordinamento generale degli enti
di autonomia funzionale;
p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dell'amministrazione
statale, regionale e locale; brevetti e opere
dell'ingegno;
q) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni
culturali e valorizzazione dei beni culturali di interesse
nazionale; norme generali concernenti la tutela del paesaggio,
la valorizzazione dei beni culturali, le attività culturali e
di spettacolo, l'ordinamento sportivo;
r) tutela della concorrenza;
s) ordinamento della comunicazione; emittenza nazionale e
ultraregionale; pluralismo dell'informazione, editoria e
relativi interventi statali di sostegno;
t) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e
aeroporti di rilievo nazionale o internazionale; opere
pubbliche statali; sicurezza della circolazione e della
navigazione;
u) produzione, trasporto, scorte e stoccaggi strategici e
distribuzione nazionali dell'energia;
v) norme generali sull'alimentazione; pesca in acque
marine; organizzazioni comuni dei mercati agricoli;
w) norme generali sull'istruzione, sulla formazione e sulla
ricerca scientifica e innovazione tecnologica; ordinamento
delle professioni;
z) norme generali concernenti l'armonizzazione dei bilanci
pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
Nel rispetto dell'interesse nazionale e dei vincoli
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari le
Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva nelle
seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di: formazione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e
formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) istruzione e formazione professionali;
i) promozione della cooperazione a carattere di
mutualità;
g) artigianato;
h) ricerca scientifica e innovazione tecnologica a sostegno
delle attività produttive di interesse regionale e locale;
i) emittenza di ambito regionale;
I) valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e
ambientali; promozione e organizzazione di spettacoli e
manifestazioni culturali e sportive, di rilevanza regionale e
locale;
m) industria in ambito regionale;
n) commercio;
o) turismo in ambito regionale;
p) agricoltura in ambito regionale;
q) governo del territorio;
r) ogni altra materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni e nelle
ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al sesto
comma ed all'articolo 120, secondo comma. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le loro unioni
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza legislativa esclusiva, sono
consultate durante le trattative internazionali; partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionaLi e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza legislativa e nel rispetto
delle linee di politica estera dello Stato la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato".
Art. 3
Modifiche all'articolo 118 della
Costituzione
1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le
parole: da "lettere 19 e fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: " lettere b) e i) del terzo comma dell'articolo
117".
Art.4
Roma Capitale
1. L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia anche normativa, nelle
materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità
stabiliti dallo statuto della Regione Lazio, sentiti il Comune
e la Provincia di Roma. Relativamente alle leggi si applicano
le disposizioni dell'articolo 127".
Art.5
Disposizioni transitorie, finali e
abrogative
1. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa
dello Stato o delle Regioni ai sensi della presente legge
costituzionale, le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale continuano ad applicarsi tino alla data di
entrata in vigore delle leggi o dei regolamenti, statali o
regionali, in materia.
2. Salvo diversa disposizione statutaria, le Regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
conservano le rispettive competenze legislative se più ampie
di quelle attribuite alle Regioni ordinarie. Alle suddette
Regioni si applicano le disposizioni previste dalla presente
legge costituzionale se prevedono competenze più ampie
rispetto a quelle di cui sono già titolari.
3. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è
abrogato.
4. All'articolo 11, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, le parole "al terzo comma dell'articolo
117 e" sono soppresse.