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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini
per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica e
digitale, nonché di disciplinare le attività di risanamento degli
impianti radiotelevisivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro della sanità;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. Differimento di termini per la prosecuzione della
radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione
sonora.
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Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
novembre1999, n.433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze
terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale
per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri
in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non
esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono
acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente
eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti
in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9
dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che
non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della
radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino
all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre
2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i
trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive
locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano
raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio
nazionale.
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L' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31
dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997,
n.249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente
all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo
mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione
sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino
all'adozione di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono
proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del
concessionario.
Art. 2. Trasferimento e risanamento degli impianti
radiotelevisivi
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In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze
di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i
limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6,
lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti,
con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle
regioni e delle province autonome, nei siti individuati dai predetti
piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e
dalle province autonome, purchè ritenuti idonei sotto l'aspetto
radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni,che dispone il
trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al
trasferimento.
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Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle
regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti.
I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità nei
termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, da
lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle
province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro
dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo
1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e
delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale
provvedono i competenti organi del Ministero delle
comunicazioni.
Art. 3. Entrata in vigore
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Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Cardinale,Ministro delle comunicazioni Bordon, Ministro
dell'ambiente Veronesi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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