NELLA sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo
1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione,
anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei
piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante "Differimento dei
termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, e norme anche in materia di procedimento";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e
di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi";
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che
attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia, sulla
base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997
n. 249;
VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta
Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;
CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta dall’Autorità avvalendosi
anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;
SENTITE per l’ubicazione degli impianti le regioni e viste le
comunicazioni intercorse con le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento per il
raggiungimento delle intese, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997, n. 249;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20
luglio 2002;
RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate
da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
RITENUTO opportuno di non utilizzare i canali A e B della banda
VHF-I, in considerazione delle specifiche caratteristiche di
propagazione di questa banda e della necessità di antenne di utente
diverse da quelle di tutte le altre bande destinate alla radiodiffusione
televisiva;
RITENUTO opportuno di pianificare la banda VHF-III attribuita al
servizio di radiodiffusione televisiva adottando, conformemente alle
scelte già operate da alcuni paesi europei, una larghezza di banda di
ciascun canale pari a 8 MHz rispetto ai 7 MHz previsti per la
canalizzazione analogica allo scopo di rendere la capacità trasmissiva
dei canali in banda VHF-III uguale a quella dei canali della banda UHF e
di evitare un possibile aggravio dei costi di produzione dei ricevitori
digitali (decoder);
CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito del recepimento
della succitata proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III,
diviene pari a 54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e
IV;
CONSIDERATI i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6 lettere a),
b), c), d), e), f), g) nonché dall'articolo 3, comma 5, della legge n.
249/97;
RITENUTO di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza
coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
RITENUTO che ogni impianto ricompreso nel Piano debba servire un'area
contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi
gli inevitabili debordamenti;
RITENUTO di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti
per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale,
assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio
nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia;
RITENUTO di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area
in unico "sito comune";
RILEVATO che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella
predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale si adotti il
criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro
radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del
servizio e prevedendo, di norma, per l’emittenza nazionale reti
isofrequenziali per macroaree di diffusione;
DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard
internazionalmente stabiliti;
RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio per
ricevitore fisso;
RILEVATO che a seguito di approfondite valutazioni tecniche
finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro
radioelettrico la soluzione tecnica più idonea è risultata quella di
pianificare reti del tipo 3-SFN, decomponibili in reti SFN a estensione
regionale e che tale soluzione consente anche la pianificazione di 2°
livello delle ulteriori risorse da assegnare all’emittenza locale in
base ai criteri di cui alla legge 5/2000;
CONSIDERATO altresì che un criterio di equivalenza dei siti che
consenta, nell’effettiva attivazione degli impianti, l’uso di siti
equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a quelli di Piano sia in
termini di servizio sia in termini di livelli interferenziali, si presta
a favorire lo sviluppo della fase di definitiva transizione dall’attuale
sistema televisivo analogico al futuro sistema interamente digitale;
RITENUTO che, ai fini dell’applicazione del criterio di equivalenza
dei siti, nel Piano stesso siano indicati, oltre ai siti pianificati con
le relative caratteristiche di emissione degli impianti, anche l’elenco
dei restanti siti per i quali è stato acquisito il parere favorevole
delle regioni e delle province autonome, senza escludere comunque la
possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti,
purché vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni
dalle competenti autorità;
UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi
dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;