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Delibera n. 435/01/CONS Approvazione del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale
Regolamento
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI Art. 1 (Definizioni)
CAPO
II - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI
TELEVISIVI Art. 2 (Modalità di
rilascio delle autorizzazioni) Art. 3 (Contenuto della
domanda) Art. 4 (Durata e
rinnovo) Art. 5 (Contributi) Art.
6 (Registro dei
programmi e conservazione delle
registrazioni) Art. 7 (Responsabilità e
rettifica) Art. 8 (Pubblicità,
sponsorizzazioni, televendite) Art. 9 (Quote di emissione
e produzione) Art. 10 (Promozione di
opere audiovisive) Art. 11 (Tutela dei minori
e dei portatori di handicap sensoriali) CAPO III -
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI Art.
12 (Autorizzazione
alla fornitura dei servizi) CAPO IV - LICENZE PER
GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI Art. 13 (Tipologie di
licenza e obblighi dell’operatore di rete) Art.
14 (Modalità di
rilascio delle licenze) Art. 15 (Domanda per il
rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale) Art. 16 (Domanda per il
rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito
locale) Art. 17 (Radiofrequenze
utilizzabili) Art. 18 (Contributi e
canoni) Art. 19 (Progetto
dell'impianto o della rete) Art. 20 (Verifiche sugli
impianti) Art. 21 (Condivisione di
infrastrutture e impianti) Art. 22 (Fornitura dei
servizi interattivi e della guida ai
programmi) Art. 23 (Durata delle
licenze e revoca)
CAPO V - NORME A TUTELA DEL PLURALISMO
DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON
DISCRIMINAZIONE Art. 24 (Limiti alle
autorizzazioni alla fornitura dei
contenuti) Art. 25 (Obblighi di
trasparenza del fornitore di contenuti) Art. 26
(Vincoli di
utilizzo delle radiofrequenze) Art. 27 (Obblighi di
trasparenza dell’operatore di rete) Art. 28 (Disciplina degli
accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di
servizi) Art. 29 (Provvedimenti a
tutela del pluralismo e della concorrenza)
CAPO VI -
DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA Art. 30 (Licenze per
operatori di rete radiofonici e autorizzazioni per fornitori di
contenuti radiofonici) Art. 31 (Fase sperimentale
per la diffusione radiofonica in tecnica
digitale) CAPO VII - PREVISIONI PER IL REGIME
TRANSITORIO PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Art. 32 (Attuazione del
piano digitale) Art. 33 (Abilitazione alla
sperimentazione) Art. 34 (Rilascio delle
abilitazioni alla sperimentazione) Art. 35 (Conversione delle
abilitazioni televisive) Art. 36 (Conversione delle
concessioni televisive) Art. 37 (Procedure a regime
per il rilascio delle licenze di operatore di rete e l’assegnazione di
frequenze) CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER LA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO Art. 38
(Abilitazione
alla sperimentazione in tecnica digitale) Art.
39 (Blocchi di
diffusione riservati alla concessionaria del servizio
pubblico) CAPO IX - DISPOSIZIONI
FINALI Art. 40 (Disposizioni
finali)
L’Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre 2001, in
particolare, nella sua riunione del 15 novembre 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
31 gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze", e successive modificazioni ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983;
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il
reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla
direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con
il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera,
con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";
VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9
dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico,
pubblicato nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;
VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive";
VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, recante
"Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante
"Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10
dicembre 1998;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1999, n. 78;
VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante
"Approvazione del regolamento concernente la promozione della
distribuzione e della produzione di opere europee", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio
1999;
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante
"Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali
televisivi";
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e
di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, recante
"Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la
ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21
aprile 2000;
VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante
"Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
184 del 8 agosto 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66;
VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma 7, lett. a)
della legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n. 249/97;
VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS dell’11 aprile 2001, recante
"Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio
delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)"
pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001;
VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformità";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, recante "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n.
482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001, recante
"Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il
rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di
trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2
bis comma 7)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001 ;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 luglio 2001,
recante "Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove
tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze
terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi audiovisivi
terrestri a larga banda" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante
"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
183 dell’8 agosto 2001;
TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni pubbliche indette
con le delibere n. 170/01/CONS e n. 287/01/CONS ed in particolare viste
le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento
pubblicato unitamente alla delibera 287/01/CONS;
CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che consenta, da
un lato, l’avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale
terrestre e, dall’altro, la possibilità di una successiva revisione ed
integrazione sulla base delle indicazioni derivanti dall’attività di
pianificazione delle frequenze e dai risultati della
sperimentazione;
CONSIDERATA, in particolare, l’esigenza di adeguare ed integrare il
presente regolamento in conformità alle indicazioni dei piani di
assegnazione, tenuto conto della rilevanza della specifica
individuazione del numero dei blocchi di diffusione pianificati sia per
le procedure per il rilascio a regime delle licenze e autorizzazioni per
la radiofonia, sia per le procedure per l’ assegnazione di licenze ed
autorizzazioni per la diffusione televisiva, con particolare riferimento
al sistema di assegnazione delle frequenze disponibili e alla
determinazione delle risorse da destinare alla diffusione in chiaro;
RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e
operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli
attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:
-
dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, ai soggetti
autorizzati a fornire contenuti;
-
dall’assegnazione delle risorse frequenziali e dall’installazione
di impianti e infrastrutture, ai soggetti titolari di licenza di
operatore di rete;
RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti obblighi al contesto
tecnologico della radiodiffusione digitale terrestre;
RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con l’orientamento
del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale
che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti diffusive nell’ottica
di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto
altresì di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di
guide elettroniche ai programmi e dei servizi di accesso condizionato
anche in attuazione alle previsioni dell’articolo 3, comma 11, della
legge n. 249/97 in materia di norme sui servizi di televisione
codificata terrestre;
CONSIDERATA l’esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico,
il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela della concorrenza e
del pluralismo ed, in particolare, di garantire la molteplicità delle
voci presenti sul mercato mediante l’applicazione dei limiti previsti
dall’ articolo 2 della legge n. 249/97 e della riserva in favore
dell’emittenza locale, nonché i limiti previsti dal citato decreto legge
18 novembre 1999, n. 455, convertito con modificazioni dalla legge n.
5/00, in materia di autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno
stesso soggetto;
RILEVATA l’opportunità di emanare disposizioni di separazione
contabile ai fini della verifica della trasparenza dei rapporti fra
fornitore di contenuti e altri soggetti attivi nella filiera della
televisione digitale ed in particolare, secondo le previsioni di legge,
di disporre la distinzione, anche sotto il profilo societario, tra i
soggetti che forniscono reti e quelli che forniscono contenuti a livello
nazionale;
CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della legge n. 66/01 è
previsto che l’Autorità emani disposizioni specifiche per regolare il
periodo transitorio e ritenuto, quindi, opportuno emanare disposizioni
attuative che, in base ai medesimi criteri procedimentali, disciplinino
le procedure in materia di rilascio delle abilitazioni, di conversione
delle abilitazioni in licenze e di conversione dei titoli concessori in
licenze ed autorizzazioni;
UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
-
L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma 7, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente regolamento per la
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.
-
Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato
A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale
dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 novembre 2001
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
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Antonio Pilati |
Enzo Cheli |
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IL SEGRETARIO GENERALE |
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Adriano Soi |
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Allegato A alla delibera 435/01/CONS Regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Definizioni)
-
Ai fini del presente regolamento si intende per:
-
"fase di avvio dei mercati" il periodo che intercorre tra l’entrata
in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle
concessioni in tecnica analogica;
-
"fase transitoria" il periodo che intercorre tra l’entrata in
vigore del presente regolamento e la data della cessazione delle
trasmissioni in tecnica analogica;
-
"programmi televisivi numerici o palinsesti" l’insieme dei
contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla
fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e
caratterizzati da un unico marchio;
-
"programmi dati": servizi di informazione costituiti da prodotti
editoriali elettronici, diversi da programmi radiotelevisivi, non
prestati su richiesta individuale;
-
"blocco di diffusione": l’insieme dei programmi dati e
radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una
frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque
diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;
-
"capacità trasmissiva": numero dei blocchi di diffusione
irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate
sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
-
"operatore di rete": il soggetto titolare del diritto di
installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni
elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione,
distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione;
-
"fornitore di contenuti": il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla
radiodiffusione televisiva e sonora;
-
"fornitore di servizi": il soggetto che fornisce, attraverso
l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato
mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per
l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei
servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi
dell’articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata
dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai
programmi;
-
"ambito locale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale in uno o più bacini di norma regionali
o provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province
limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15
milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di 4 regioni al
nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
-
"ambito nazionale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
televisiva non limitato all’ambito locale e che consente
l’irradiazione del segnale in un area geografica comprendente, almeno
l’80 % del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;
-
"fornitore di contenuti a carattere comunitario": il soggetto che
ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegna:
-
a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di
diffusione;
-
a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50%
dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
-
"programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in proprio
dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di
contenuti;
-
"opere europee": le opere originarie:
-
di Stati membri dell'Unione europea;
-
di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo
il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:
-
siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più
di questi Stati;
-
. siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi
Stati;
-
il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente
nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata
da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati;
-
di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in
co-produzione, con produttori stabiliti in uno o più Stati membri,
da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali
la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con il
contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati
europei;
-
"piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per
l’utilizzo televisivo in tecnica digitale che l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002
ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66;
-
"piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per
l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale che l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2001
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
CAPO II - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI
TELEVISIVI
Articolo 2 (Modalità di rilascio delle autorizzazioni)
-
Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente
regolamento, rilascia l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale,
per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla
diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri.
-
L’autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura dei
programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri in ambito locale è rilasciata dal
Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme del presente
regolamento.
-
Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni, di
cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano la propria sede legale in
Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il
rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in
Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito
a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede
legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di
soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute
negli accordi internazionali.
-
L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è rilasciata
esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale
interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti
dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro), che
impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
-
L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è rilasciata
esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale
interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti
dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che
impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
-
L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata a
fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società
cooperative prive di scopo di lucro.
-
Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da un unico
marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della
verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di
programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la
trasmissione di immagini fisse.
-
Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere
rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti
abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per
delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del codice penale.
-
Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio
dell’autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle
condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di
autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
-
dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non
abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto
non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di
sicurezza o di prevenzione;
-
certificato del registro delle imprese relativo al soggetto
richiedente;
-
estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte,
il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di
esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità dei
beneficiari effettivi dei diritti di socio;
-
l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l’ammontare del
capitale sociale interamente versato;
-
elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da
ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci
che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato
l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
-
gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul
divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17
e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;
-
ricevute dei versamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del
presente regolamento.
-
È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del
presente articolo di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni
eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di
autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 9. Detta
comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi
dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.
- Il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento di cui al
comma 9 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni
qualora il Ministero delle comunicazioni, ritenendo necessario un
supplemento d’istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La
proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero
delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria.
Entro il termine di cui al comma 9, eventualmente prorogato come sopra,
il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento
motivato.
Articolo 3 (Contenuto della domanda)
-
La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve
contenere:
-
i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza
dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione;
-
l’indicazione relativa all’ambito nazionale ovvero locale ed i
bacini di riferimento;
-
l’indicazione della tipologia e durata giornaliera di
programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di
programmazione;
-
l’eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e
l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai
programmi;
-
l’eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione
esclusiva dell’autorizzazione alla trasmissione di programmi dati;
-
le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di cui
all’articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei minori e
la ricezione da parte di persone con handicap
sensoriali.
Articolo 4 (Durata e rinnovo)
-
L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è rilasciata per una durata di
dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento
del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del
Ministero delle comunicazioni, sentita l’Autorità.
-
L’autorizzazione di cui all’articolo 2 si estingue in caso di
scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato
richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto
autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad
altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via
provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
-
La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il
rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.
L’autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dall’articolo 16,
comma 2, della legge n. 248/00.
Articolo 5 (Contributi)
-
Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti
è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165
(cinquemilacentosessantacinqueeuro) a titolo di contributo per
istruttoria. Tale contributo è ridotto a euro 516
(cinquecentosedicieuro) per una autorizzazione limitata ad un bacino
provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una
autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto
presenti più domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto
contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del
cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a
titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165
(cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del presente comma le
province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino
provinciale.
-
Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura dei
contributi per controlli e verifiche.
-
In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano
le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e
successive modificazioni.
Articolo 6 (Registro dei programmi e
conservazione delle registrazioni)
-
I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 compilano mensilmente il registro dei programmi nel
formato, anche elettronico, che verrà definito dall’Autorità. Il
registro programmi contiene le informazioni relative al rispetto della
normativa vigente in materia di diritto d’autore.
-
I soggetti di cui al comma 1 conservano, d’intesa con gli operatori
di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la
registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi
successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La
registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o
porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di
diffusione.
Articolo 7 (Responsabilità e
rettifica)
-
I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 sono responsabili della natura e del contenuto dei
programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le
norme vigenti. I direttori dei telegiornali sono considerati direttori
responsabili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge n.
223/90.
-
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui
all’articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti
per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Articolo 8 (Pubblicità, sponsorizzazioni,
televendite)
-
I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi
dell’articolo 2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in
materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili
all’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito
nazionale o locale.
Articolo 9 (Quote di emissione e
produzione)
-
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee, adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99, i soggetti
titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote
di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le
emittenti nazionali.
Articolo 10 (Promozione di opere
audiovisive)
-
I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata
ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento ed ai sensi
dell’articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono
riservare, all’interno di ciascun programma, un minimo di 20 minuti
settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee, fatto
salvo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento concernente la
promozione della distribuzione e della produzione di opere europee,
adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99. È fatta salva la deroga
prevista dall’articolo 2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n.
122.
Articolo 11 (Tutela dei minori e dei portatori
di handicap sensoriali)
-
I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti,
nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al
rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai
concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze
terrestri in tecnica analogica.
-
I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 2 non possono diffondere programmi televisivi che possano
nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti
programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia
oraria fra le 24:00 e le 07:00.
-
I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti
adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di controllo da
parte della famiglia del contenuto dei programmi. I soggetti richiedenti
una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui
all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici previsti a
tutela dei minori. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale
relazione è aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro
mesi.
-
I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti
in ambito nazionale adottano iniziative tecniche ed editoriali atte a
favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago. I soggetti richiedenti
una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui
all’articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici e editoriali
previsti. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, tale
relazione è aggiornata ed inviata all’Autorità ogni ventiquattro
mesi.
CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI
SERVIZI
Articolo 12 (Autorizzazione alla fornitura dei servizi)
-
La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è
soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni sulla base delle norme previste dalla delibera
dell’Autorità n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi
contributi.
-
Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente
regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello
Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi appartenenti
all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o in Paesi con i quali
vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale
limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare
al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte
le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di
cui all’articolo 5 della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS.
-
I fornitori di servizi di accesso condizionato:
-
rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa vigente ed
in particolare dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;
-
qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti
garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui
alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
-
I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base
delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60 giorni
dall’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre
all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far
sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da
accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto
servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la
fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il
fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di
rete che li diffonde.
CAPO IV - LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE
TELEVISIVI
Articolo 13 (Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di
rete)
-
La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in
ambito nazionale o locale, è rilasciata, a partire dal 31 marzo 2004 e,
comunque, successivamente all’adozione del provvedimento di cui
all’articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda.
-
La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è
consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione
delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase di avvio dei
mercati, dall’articolo 34.
-
I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere
direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere
al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle
frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
-
Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 223/90.
-
Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel fornire le
risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la
multiplazione dei programmi e dei dati:
-
rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard
trasmissivi compatibili con le norme previste all’Allegato A della
delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;
-
rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di
assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture e delle
apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o
alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
-
assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento
della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di
controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l’impiego di
personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima
qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.
-
L’operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del
presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi
tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi
vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi
forniti attraverso la propria rete. L’operatore di rete non può
modificare o alterare i programmi televisivi, i programmi dati o i
programmi della società dell’informazione forniti da soggetti terzi.
-
L’operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di
trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito
locale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
-
L’operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di
trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma
2.
Articolo 14 (Modalità di rilascio delle
licenze)
-
Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore di
rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale i
soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio
di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede in
Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito
a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede
legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di
soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute
negli accordi internazionali.
-
La licenza di operatore di rete in ambito nazionale può essere
richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con
capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da
effettuare.
-
La licenza di operatore di rete in ambito locale può essere richiesta
esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale
interamente versato al momento della presentazione della domanda, non
inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 5% del
valore dell’investimento da effettuare.
-
La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non
può essere rilasciata qualora gli amministratori e i legali
rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva
per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e
successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del codice penale.
-
Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete per
la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
in ambito nazionale o locale previste dal presente regolamento debbono
essere possedute al momento della presentazione della domanda,
sussistere al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata
della stessa.
-
Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10
quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni.
Articolo 15 (Domanda per il rilascio di
licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale)
-
La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito
nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al
Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere
una sola licenza e deve contenere:
-
i dati relativi al soggetto richiedente;
-
l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
-
la dichiarazione della conformità degli impianti, per
caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa
vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di
tutela ed igiene del lavoro;
-
il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di
assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste
per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
-
il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato
per i primi cinque anni di esercizio dell’attività;
-
l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
-
gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi di
ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;
-
la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente
intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui al presente
regolamento ed alla normativa vigente;
-
l’impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad
accesso condizionato diffusi.
-
Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre
allegata la seguente documentazione:
-
certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la
presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli
organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in
società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore
a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2;
-
certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;
-
elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da
ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci
che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato
l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
-
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei
soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive
modificazioni;
-
dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non
abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto
non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di
sicurezza o di prevenzione;
-
attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista
dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.
-
La licenza è rilasciata a soggetti che siano titolari di una
concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su
frequenze terrestri a condizione che i medesimi:
-
siano in regola con il versamento dei canoni di concessione
dovuti;
-
non siano incorsi nella sanzione della revoca della
concessione.
-
La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica
dichiarazione, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma
3:
-
le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento
divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede
giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività
radiotelevisiva;
-
la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione,
nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi
dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed
effettivamente eserciti;
-
l’assunzione degli impegni di cui all’articolo 35, comma 2, qualora
non assunti già all’atto della richiesta di conversione
dell’abilitazione alla sperimentazione.
-
Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti qualora il
richiedente vi abbia già ottemperato all’atto della richiesta di
abilitazione alla sperimentazione di cui all’articolo 34.
-
Le domande devono essere corredate dalla documentazione riguardante i
requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono
essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) e f) del
comma 2.
Articolo 16 (Domanda per il rilascio di
licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale)
-
La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito
locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al
Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere
una sola licenza e deve contenere: l’indicazione del bacino di utenza
che si intende coprire; gli elementi di cui all’articolo 15, comma 1;
nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni
radiotelevisive, gli elementi di cui all’articolo 15, comma 3.
-
La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all’articolo
15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata da certificazione
rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda
di rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la
costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con
patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall’articolo 14, comma
3.
Articolo 17 (Radiofrequenze
utilizzabili)
-
La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle
bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento
delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della
normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani
nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.
-
Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza
ovvero nell’atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di
radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche
legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97,
promuove sentiti i soggetti interessati l'intervento degli organi del
Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad
eliminare tali disturbi.
-
Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun
operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende
dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico
ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo
dello spettro stesso e di non interferenza. Le modalità di assegnazione
delle frequenze effettivamente disponibili sono specificate nel
provvedimento di cui all’articolo 29.
Articolo 18 (Contributi e canoni)
-
I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento
dei contributi determinati dall’Autorità con regolamento di cui al
successivo articolo 29.
-
In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano
le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e
successive modificazioni.
Articolo 19 (Progetto dell'impianto o della
rete)
- Il progetto, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d), redatto in
conformità con le prescrizioni del Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La
costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica,
riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che
verrà indicata dall’Autorità, nella quale sono indicate tutte le
stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli
eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di
produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
- Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e dei
valori relativi alle emissioni radioelettriche richiamati dall’articolo
2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando, in caso
di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo
enunciati e quanto previsto dall’articolo 21 del presente regolamento.
Articolo 20 (Verifiche sugli impianti)
- Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.
- Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario,
alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che
è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli
incaricati.
Articolo 21 (Condivisione di infrastrutture e
impianti)
-
I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o
locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune
di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti,
limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei
limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di
assegnazione delle frequenze.
-
In conformità a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , al fine di assicurare il rispetto
della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute
umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione
per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze,
la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili
nonché piani di trasferimento anche graduali.
-
Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di
licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori
e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di
impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.
-
Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei
segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le
disposizioni previste all’articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
-
L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di
accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali
controversie l’Autorità provvede secondo quanto previsto dall’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.
Articolo 22 (Fornitura dei servizi interattivi
e della guida ai programmi)
-
Ai fini della fornitura dei servizi della società dell’informazione e
dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali
possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed
interconnettere le loro reti ad altre reti di telecomunicazione. La
disciplina degli accordi è regolata ai sensi della normativa vigente in
materia di interconnessione di reti di telecomunicazione.
-
Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione
della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di
rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
-
Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di
contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici
ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida
elettronica ai programmi nel rispetto delle previsioni della delibera
dell’Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica
ai programmi ricevibili dall’utente.
Articolo 23 (Durata delle licenze e
revoca)
-
Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili
conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere
cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle
comunicazioni, sentita l’Autorità.
-
La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al
precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei
casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di
fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale,
salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio
dell’attività d’impresa.
-
La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il
rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
-
Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni
indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita
l’Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale
o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale
ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da
parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure
adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa
ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal
suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se
l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro
due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento
motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro
sette giorni dall'adozione.
CAPO V - NORME A TUTELA DEL PLURALISMO
DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON
DISCRIMINAZIONE
Articolo 24 (Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei
contenuti)
-
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 8, della
legge n. 249/97 e sulla base della capacità trasmissiva determinata con
l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva:
-
un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in ambito locale, ai quali può, successivamente alla pianificazione,
essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacità;
-
ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e
18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice
civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o
criptate che consentano di irradiare più del 20 per cento dei
programmi televisivi numerici, in ambito nazionale;
-
ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e
18, della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice
civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di
irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi
numerici, in ambito locale.
-
Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o
di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16,17 e 18, della legge
n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono
essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di
contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2-bis della legge n. 78/99, i marchi, le
denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di
programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati
da quelli utilizzati in ambito nazionale.
-
I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito
locale che operano in bacini di utenza diversi possono ottenere una
autorizzazione per la trasmissione in contemporanea secondo quanto
previsto dall’ articolo 21 della legge n. 223/90.
-
I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o
soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e
dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a diffondere
il medesimo programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonché gli
identificativi ad essi associati sul territorio nazionale, fatta salva
l’articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico.
-
I limiti previsti dall’articolo 2 bis, comma 1, quinto
periodo, della legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione
televisiva e quelli previsti al Capo VIII del presente regolamento per
la concessionaria del servizio pubblico si applicano fino alla fine
della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si applica
il limite di cui al comma 1, lett. b.
-
Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in tecnica
digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in
tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui
all’articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.
Articolo 25 (Obblighi di trasparenza del
fornitore di contenuti)
-
I soggetti titolari di più di una autorizzazione come fornitore di
contenuti mantengono una contabilità separata per ciascuna
autorizzazione.
-
Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore
di servizi adotta un sistema contabilità separata per ciascuna attività
oggetto di autorizzazione .
Articolo 26 (Vincoli di utilizzo delle
radiofrequenze)
-
L’operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la
fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e
multimediale ed è soggetto al vincolo di:
-
utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi,
le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi televisivi
dei fornitori di contenuti autorizzati;
-
utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo
di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori
di contenuti autorizzati;
-
rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in materia di
obblighi di accesso da parte dei fornitori di contenuti non
riconducibili direttamente o indirettamente all’operatore di rete;
-
rispettare le direttive in materia di diffusione di messaggi
gratuiti in casi di pubblica necessità secondo quanto previsto
dall’articolo 10 della legge n. 223/90.
-
Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di una licenza
in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi i casi nei quali i
blocchi di diffusione in ambito locale non sono assegnabili, a causa di
assenza di richiedenti, ad operatori di rete operanti in ambito
esclusivamente locale.
Articolo 27 (Obblighi di trasparenza
dell’operatore di rete)
-
L’operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di
contenuti adotta un sistema di contabilità separata, mentre l’operatore
di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di contenuti è
tenuto alla separazione societaria.
-
L’operatore di rete è tenuto a:
-
garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili
a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse
informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti
riconducibili a società collegate e controllate;
-
non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni
accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di
accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti
appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
-
utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere
accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni
ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e
collegate, nonché a terzi.
Articolo 28 (Disciplina degli accordi fra
operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi)
-
La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa
connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e
contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di
collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n.
249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene sulla base
di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel
presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra
operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo 1,
comma 11, della legge n. 249/97.
-
Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente
comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle
disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa
vigente.
Articolo 29 (Provvedimenti a tutela del
pluralismo e della concorrenza)
-
L’Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo,
dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità
dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e
dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il
complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete,
adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo
conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo
preferenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:
-
norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti, non
riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i
quali rappresentano un particolare valore per:
-
il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della
programmazione e del pluralismo informativo;
-
il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della
programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della
natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni
monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
-
criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a
soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di
contenuti, l’accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di
contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di
trattamento;
-
norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione
contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini
del rispetto del norme del presente regolamento;
-
norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai
programmi criptati;
-
le modalità per l’adozione di specifici provvedimenti, anche ai
sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di
accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso
l’obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
-
sulla base dei principi di trasparenza, obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, sentita l’Autorità garante per
la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l’assegnazione
ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle
ulteriori licenze;
-
la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche
tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di
promuovere l’innovazione.
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA
Articolo 30 (Licenze per operatori di rete radiofonici e
autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici)
- Entro tre mesi dall’approvazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale,
l’Autorità adotta un provvedimento relativo alle modalità di rilascio
delle autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze di operatore di
rete radiofonico.
Articolo 31 (Fase sperimentale per la
diffusione radiofonica in tecnica digitale)
-
I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora
nonché i soggetti che eserciscono legittimamente la radiodiffusione
sonora in ambito locale possono richiedere al Ministero delle
comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla sperimentazione di
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di norma nel bacino di
utenza, o parte di esso, oggetto della concessione per diffusione in
tecnica analogica.
-
L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche
da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’articolo
2602 del codice civile ovvero che sottoscrivano congiuntamente un’intesa
a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio
dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al
progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.
-
Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite
esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ferma restando la
responsabilità solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata
della sperimentazione. La definizione dell’intesa destinata allo
svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé
organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle
quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa
dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte
singolarmente da ciascuna impresa partecipante.
-
L’abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento e può essere rinnovata
non oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete in tecnica
digitale.
-
I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono
presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di
progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono
essere precisati, fra l’altro:
-
le aree interessate dalla sperimentazione;
-
i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica
digitale;
-
le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via
sperimentale;
-
le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare
interferenze;
-
l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero
delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di
emissione.
-
Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione, può
stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture,
impianti e siti.
-
L’abilitazione è rilasciata garantendo parità di trattamento a tutti
i richiedenti in relazione all’effettiva disponibilità delle frequenze
ed in conformità con quanto previsto dal piano nazionale delle frequenze
e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di richieste di
abilitazione eccedenti la disponibilità delle frequenze il Ministero
delle comunicazioni promuove il coordinamento degli impianti di
trasmissione e la condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi
fra più richiedenti anche mediante intese e consorzi.
CAPO VII - PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER
LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Articolo 32 (Attuazione del piano digitale)
- I tempi e le modalità di attuazione del piano di assegnazione delle
frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente
all’adozione del piano di assegnazione stesso, tenendo conto della
coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.
Articolo 33 (Abilitazione alla
sperimentazione)
- Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente
eserciscono l’attività di radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo possono
richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio
dell’abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi
numerici e di servizi della società dell’informazione in tecnica
digitale su frequenze terrestri.
- L’abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche
da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell’articolo
2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente
un’intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio
dell’abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al
progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.
- Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare i
soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi
multimediali.
- Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite
esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di
prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità
solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della
sperimentazione. La definizione dell’intesa destinata allo svolgimento
delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o
associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la
propria autonomia gestionale ed operativa. Nell’intesa dovranno essere
specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da
ciascuna impresa partecipante.
- La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso il
termine del 25 luglio 2005.
Articolo 34 (Rilascio delle abilitazioni alla
sperimentazione)
-
I soggetti richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione devono
presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di
progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono
essere precisati, fra l’altro:
-
le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la copertura
nazionale o locale di riferimento;
-
i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale e
l’indicazione delle relative frequenze di emissione;
-
le tipologie di programmi che si intendono inizialmente diffondere
in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi
autorizzati via cavo e satellite ovvero replica di programmi irradiati
legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto
di nuova autorizzazione di cui al Capo II;
-
le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare
interferenze;
-
l’impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero
delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di
emissione;
-
l’impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni relative
alle informazioni fornite all’atto della richiesta di
abilitazione.
-
I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica
dichiarazione di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, del presente
regolamento.
-
Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l’abilitazione, può
stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture,
impianti e siti.
-
I richiedenti l’abilitazione alla sperimentazione che siano titolari
di più di una concessione televisiva, ovvero di una concessione e di
un’autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai
sensi dell’ articolo 3, commi 6 e 11, della legge n. 249/97, devono
altresì precisare, nella domanda, le condizioni alle quali
consentiranno, all’interno dei propri blocchi di diffusione, la
sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi dell’articolo 2
bis, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. In ogni
caso dette condizioni devono garantire un ampio numero di soggetti
partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti
richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello consentito
dalla capacità trasmissiva riservata, i richiedenti l’abilitazione non
possono assegnare ad un solo soggetto la capacità trasmissiva od
assegnare l’intera capacità trasmissiva ad offerte prive di contenuto
informativo e devono rispettare nella scelta dei soggetti:
-
i principi di pluralismo informativo;
-
la varietà delle tipologie editoriali;
-
la valorizzazione dell’impegno relativo ai programmi autoprodotti
ed alla promozione di opere europee.
-
Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del richiedente,
prevede, nel rilasciare l’abilitazione, un periodo non superiore a 6
mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione di
cui al comma 4.
-
L’abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze previste
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
-
Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari e gli
altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte alla
disciplina di cui all’articolo 28 del presente regolamento.
Articolo 35 (Conversione delle abilitazioni
televisive)
-
A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente
all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 29 i
soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al Ministero
delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete
limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata
l’abilitazione.
-
Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto
l’abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di assegnazione
delle frequenze, devono impegnarsi a:
-
trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e
modi di cui all’articolo 32; adottare prontamente le variazioni delle
frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle
comunicazioni; cessare l’emissione su frequenze non necessarie allo
scopo della licenza;
-
investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della
licenza, un importo non inferiore a euro 35.000.000
(trentacinquemilionieuro) per blocco di diffusione per le licenze in
ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per
blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito
locale. Tale importo minimo è ridotto ad euro 1.500.000
(unmilionecinquecentomilaeuro) per una licenza limitata ad un bacino
di estensione inferiore a quella regionale;
-
promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a
forme di agevolazione all’utenza finale volte a diffondere le
apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.
-
La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei
palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di
licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli impegni e le
condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto
delle disposizioni del presente regolamento.
-
Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e la
completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente
regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni
del regolamento di cui all’articolo 29.
-
A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la
domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata
fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste
dall’ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno
determinati con apposito provvedimento del Ministero delle
comunicazioni.
Articolo 36 (Conversione delle concessioni
televisive)
-
Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano, secondo
le modalità previste dall’articolo 35, almeno sei mesi prima della
scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza di
operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la
concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene
rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31
dicembre 2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di ottenere,
relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di
autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale ovvero
locale che costituisce titolo preferenziale nell’individuazione delle
emittenti di cui all’articolo 29 del presente regolamento.
-
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n.
78/99, i soggetti titolari di concessione relativa a trasmissioni che
consistono esclusivamente in televendite non possono presentare domanda
di conversione della concessione in licenza per operatore di rete, ferma
restando la possibilità per il soggetto di ottenere, relativamente al
palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per
fornitore di contenuti.
-
I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario possono
presentare domanda di conversione della concessione in licenza di
operatore di rete entro sei mesi dalla scadenza, a condizione che si
costituiscano nelle forme previste dall’articolo 16 e rispettino gli
obblighi e le condizioni previste per il rilascio della licenza di
operatore di rete in ambito locale.
-
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano attenuto
l’abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di
licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento
entro il 31 gennaio 2005.
Articolo 37 (Procedure a regime per il
rilascio delle licenze di operatore di rete e l’assegnazione di
frequenze)
-
Al termine della fase avvio dei mercati, l’Autorità rende
periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di operatore
di rete rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la
disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.
-
Le frequenze liberate a seguito dell’estinzione delle concessioni
ovvero liberate a seguito della conversione delle concessioni o
abilitazione in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il
piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo
delle licenze di operatore di rete rilasciate, sono assegnate con le
procedure previste all’articolo 29.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL
SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 38 (Abilitazione alla sperimentazione in tecnica
digitale)
-
La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è abilitata
alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della
società dell’informazione in tecnica digitale su un blocco di diffusione
radiofonico e uno televisivo per programmi in chiaro.
-
La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta,
qualora richieda l’abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione, a
rispettare le condizioni previste dall’articolo 34, comma 4, del
presente regolamento.
Articolo 39 (Blocchi di diffusione riservati
alla concessionaria del servizio pubblico)
-
È riservato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
l’utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un
blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto
dei piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori risorse possono
essere riservate per rispettare gli obblighi previsti in convenzioni con
Enti pubblici in relazione alla tutela di minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge. Sui blocchi di diffusione riservati alla
concessionaria del servizio pubblico non possono essere trasmessi
palinsesti di altri fornitori di contenuti.
-
Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e obblighi
previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori blocchi
potranno essere assegnati alla concessionaria.
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40 (Disposizioni finali)
-
Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino
applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli
obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi
quelli contenuti nelle domande di autorizzazione, licenza e
abilitazione, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo
1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
-
L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente
provvedimento successivamente all’adozione dei piani di assegnazione
delle frequenze e sulla base dell’andamento della fase di avvio dei
mercati e dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
-
Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo e
satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano le
disposizioni di cui al capo III.
-
Il termine di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera n.
216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche tecniche dei
ricevitori di televisione digitale terrestre, è fissato al 30 marzo
2004. |