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IL PARLAMENTO
EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100
A,
vista la proposta
della Commissione,
visto il parere del
Comitato economico e sociale,
conformemente alla
procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,
considerando che,
con le decisioni 89/337/CEE e 89/630/CEE del Consiglio, la Comunità ha
riconosciuto l'importanza strategica dei servizi televisivi avanzati e
ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di
consumo e per l'industria europea della televisione e del cinema ed ha
definito il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei servizi
televisivi avanzati e dei servizi HDTV;
considerando che gli
obiettivi della strategia per l'introduzione della HDTV in Europa
costituiscono parte integrante della politica della Comunità nel settore
audiovisivo, nei cui confronti si deve riaffermare l'importanza della
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive, e che essi debbono tener conto di altri obiettivi di tale
politica nella prospettiva dello sviluppo di una potenzialità europea
nel settore audiovisivo, che comprendono obiettivi strutturali quali lo
sviluppo della produzione in paesi o regioni dotati di una potenzialità
ridotta nel settore audiovisivo;
considerando che la
direttiva 92/38/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, relativa
all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali
televisivi , ha definito un quadro regolamentare di norme per la
diffusione di servizi radiotelevisivi avanzati per programmi televisivi
basati sulla norma HD-MAC, per l'emissione via satellite e via cavo
dell'HDTV non completamente numerico, e sulla norma D2-MAC per le altre
emissioni via satellite e via cavo non completamente numeriche nel
formato panoramico caratterizzato dal rapporto d'immagine di
16:9;
considerando che la
decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, su un piano
d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati,
intende promuovere il formato panoramico 16:9 (625 o 1 250 linee),
indipendentemente dalla norma televisiva europea utilizzata e dal modo
di trasmissione impiegato (su base terrestre, via satellite o via
cavo);
considerando che
l'articolo 7 della direttiva 92/38/CEE prevedeva che la Commissione
presentasse una relazione sugli effetti dell'applicazione della
direttiva stessa, sull'evoluzione del mercato, in particolare sulla
penetrazione del mercato misurata con criteri obiettivi, sull'uso del
sostegno finanziario della Comunità e, se necessario, presentasse al
Consiglio proposte intese ad adeguare la direttiva stessa a tali
sviluppi;
considerando che,
per conseguire gli obiettivi comunitari indicati nelle decisioni
sopracitate e per contribuire, a norma dell'articolo 7 A del trattato,
al buon funzionamento del mercato interno della radiodiffusione di
segnali televisivi, è necessario procedere all'adozione di un formato
comune per le emissioni in formato panoramico;
considerando che il
rapporto d'immagine 16:9 che caratterizza il formato panoramico è stato
adottato su scala mondiale dall'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT) per la televisione ad alta definizione e che è
auspicabile e possibile sviluppare il mercato dei servizi e dei prodotti
televisivi avanzati in formato panoramico aventi il medesimo rapporto
d'immagine di 16:9;
considerando che ai
fini della presente direttiva i servizi televisivi in formato panoramico
devono soddisfare il seguente requisito minimo: utilizzare un sistema di
emissione che fornisca informazioni sufficienti per permettere ad un
apposito ricevitore di ottenere un'immagine completa con definizione
verticale completa; che agli stessi fini un servizio televisivo che
prevede l'emissione con sistema «letterbox» in formato 4:3 e non è
conforme al criterio minimo di cui sopra non deve essere considerato
servizio televisivo in formato panoramico;
considerando che i
servizi televisivi sono attualmente distribuiti nelle abitazioni tramite
sistemi terrestri, sistemi via satellite e sistemi via cavo e che è
essenziale che i servizi di formato panoramico siano resi disponibili al
maggior numero possibile di telespettatori;
considerando che le
reti televisive via cavo e le loro possibilità tecniche, definite dagli
Stati membri, costituiscono un significativo elemento delle
infrastrutture televisive di molti Stati membri e rivestiranno
un'importanza cruciale per il futuro dei servizi televisivi
avanzati;
considerando che la
presente direttiva lascia impregiudicati i sistemi ad antenna centrale
definiti dagli Stati membri;
considerando che è
indispensabile stabilire norme comuni per l'emissione numerica di
segnali televisivi (siano essi trasmessi via cavo, via satellite o con
sistemi terrestri), quale fattore che agevolerà un'effettiva concorrenza
di libero mercato, e che ciò verrà conseguito nel modo migliore
incaricando a tal fine un ente di normalizzazione europeo riconosciuto,
tenendo conto, all'occorrenza, dei risultati dei processi di ricerca di
consenso in atto tra gli operatori del mercato;
considerando che
sarebbe opportuno elaborare siffatte norme in tempo utile, prima che
siano introdotti nel mercato servizi connessi con la televisione
numerica;
considerando che
l'accesso condizionato è una questione importante per i consumatori e
per i fornitori di servizi televisivi a pagamento, nonché per i titolari
dei diritti sui programmi;
considerando che, a
seguito di un ampio processo di consultazione presso gli operatori
economici presenti sul mercato europeo, si sono raggiunti accordi in
merito a vari problemi concernenti l'accesso condizionato ai servizi
televisivi numerici a pagamento;
considerando che gli
operatori dei servizi di accesso condizionato devono poter far valere il
diritto di ottenere un beneficio economico dai loro investimenti e dalla
prestazione dei servizi ai distributori ed essere così incoraggiati a
proseguire nei loro investimenti;
considerando che è
necessario rendere obbligatorio l'inclusione dell'algoritmo europeo
comune di scomposizione del segnale nelle apparecchiature di consumo
della Comunità europea, per garantire che tutti i fornitori di servizi
televisivi a pagamento siano in grado, in via di principio, di fornire i
rispettivi programmi a tutti i consumatori di servizi televisivi
numerici a pagamento all'interno della Comunità;
considerando che è
inoltre opportuno emanare disposizioni in materia di controllo dei
segnali in transito (transcontrol) dell'accesso condizionato in
corrispondenza delle terminazioni principali (head-end) delle reti
televisive via cavo, nonché di rilascio di licenze per le tecnologie
dell'accesso condizionato ai costruttori;
considerando che,
nel contesto audiovisivo digitale europeo, aumenteranno le possibilità
di pirateria, con conseguenze negative per gli operatori e per i
fornitori di programmi, e che si renderà sempre più necessaria
l'introduzione e l'applicazione di una normativa contro la pirateria
efficace a livello europeo;
considerando che,
alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnologici, è
opportuno abrogare la direttiva 92/38/CEE e adottare una nuova
direttiva;
considerando che le
tecnologie per i servizi televisivi avanzati sono in rapida evoluzione e
che è necessario affrontare il loro sviluppo con un approccio comune;
che eventuali azioni distinte da parte degli Stati membri potrebbero
provocare una non voluta frammentazione del mercato dei prodotti e
servizi, nonché un inutile spreco di risorse; che di conseguenza tali
azioni possono essere meglio realizzate a livello
comunitario;
considerando che le
conclusioni della presidenza, in occasione della Conferenza del G7 sulla
società dell'informazione, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio
1995, hanno sottolineato in particolare la necessità di un quadro
normativo che garantisca l'apertura delle reti e l'osservanza delle
regole di concorrenza,
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Gli Stati membri
adottano le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei
servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico, quelli
ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione
completamente numerici.
Gli Stati membri
provvedono a facilitare il trasferimento, su reti numeriche di
trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato
panoramico già in corso di gestione, segnatamente in applicazione della
direttiva 92/38/CEE e della decisione 93/424/CEE, tutelando così gli
interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito per
produrre o ricevere tali servizi.
Articolo 2
Tutti i servizi
televisivi trasmessi ai telespettatori nella Comunità, siano essi emessi
via cavo, via satellite o con sistemi terrestri:
a) se sono in
formato d'immagine panoramico e a 625 linee e non sono completamente
numerici debbono utilizzare il sistema di trasmissione D2-MAC con
formato d'immagine 16:9 o un sistema di trasmissione 16:9 pienamente
compatibile con il PAL o il SECAM. Un servizio televisivo a formato
panoramico è costituito da programmi prodotti e montati per essere
presentati al pubblico su uno schermo a formato panoramico. Il
formato 16:9 è il formato di riferimento del servizio televisivo a
formato panoramico;
b) se sono in alta
definizione e non sono completamente numerici, debbono impiegare il
sistema di trasmissione HD-MAC;
c) se sono
completamente numerici, debbono impiegare un sistema di trasmissione
normalizzato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto. In
questo contesto un sistema di emissione comprende i seguenti elementi:
formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali
audio, codifica di sorgente dei segnali video, multiplazione dei
segnali) e adattamento ai mezzi di emissione (codifica di canale,
modulazione e, se necessario, dispersione di energia). Le reti di
trasmissione interamente numeriche, aperte al pubblico per la
distribuzione di servizi televisivi, devono essere in grado di
distribuire i servizi a formato panoramico.
Articolo 3
Ogni apparecchio
televisivo dotato di un sistema visivo a schermo integrale, in cui la
diagonale dell'immagine sia superiore a 42 cm, immesso sul mercato per la
vendita o il noleggio nella Comunità, dev'essere dotato di almeno una
presa d'interfaccia aperta (normalizzata ad opera di un ente di
normalizzazione europeo riconosciuto) che consenta la semplice connessione
di periferiche, segnatamente di decodificatori supplementari e ricevitori
numerici.
Articolo 4
In relazione
all'accesso condizionato ai servizi televisivi numerici a pagamento
trasmessi ai telespettatori nella Comunità europea si applicano le
seguenti condizioni, a prescindere dai mezzi di trasmissione:
a) tutte le
apparecchiature di consumo destinate alla vendita o al noleggio o in
altro modo rese disponibili nella Comunità europea e che sono in grado
di ricomporre segnali televisivi numerici debbono poter consentire:
- la
ricomposizione (descrambling) di tali segnali conformemente
all'algoritmo europeo comune di scomposizione dei segnali amministrato
da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto;
- la riproduzione
di segnali trasmessi in chiaro purché, in caso di apparecchiature
locate, il locatario si conformi al relativo contratto di
locazione;
b) i sistemi di
accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità europea
devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un
controllo dei segnali in transito (transcontrol) in corrispondenza delle
terminazioni principali (head-end) delle reti via cavo poco costoso, e
che consenta agli operatori televisivi via cavo il controllo totale, a
livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi
d'accesso condizionato;
c) gli Stati membri
adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dei servizi
di accesso condizionato, a prescindere dai mezzi di trasmissione, che
producono e commercializzano servizi di accesso ai servizi televisivi
numerici:
- propongano a
tutti i distributori, a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, servizi tecnici i quali permettano che i loro servizi
televisivi numerici siano captati dai telespettatori autorizzati
dall'intermediario dei codificatori gestiti dagli operatori di
servizi, e si conformino al diritto comunitario della concorrenza,
segnatamente qualora emerga una posizione dominante;
- tengano una
contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività
di prestazione di servizi di accesso
condizionato.
I distributori
pubblicano un listino delle tariffe per il telespettatore, che tiene
conto della fornitura o meno di materiali connessi. Un servizio di
televisione numerica può avvalersi di tali disposizioni solo se i
servizi proposti sono conformi alla normativa europea in
vigore;
d) quando concedono
licenze ai fabbricanti di materiali di consumo, i detentori di diritti
di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso
condizionato devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei
fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai detentori
di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino
l'inclusione nello stesso prodotto;
- di
un'interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di
accesso diversi,
- oppure di mezzi
propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della
licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che
garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni
degli operatori dell'accesso condizionato.
Qualora
l'apparecchio televisivo sia provvisto di un decodificatore numerico,
deve essere dotato di almeno una presa di interfaccia standardizzata
supplementare che consenta di collegare l'accesso condizionato e altri
elementi del sistema televisivo numerico al decodificatore
numerico.
e) fatta salva
qualsiasi azione che la Commissione o ogni Stato membro possano
intentare in applicazione del trattato, gli Stati membri vigilano a che
qualsiasi parte avente una controversia irrisolta in merito
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo possa
accedere agevolmente e in via di principio economicamente a procedure di
composizione appropriate con l'obiettivo di risolvere tali controversie
in modo equo, tempestivo e trasparente. Questa procedura non esclude
che una delle parti possa intentare un'azione di risarcimento. Qualora
la Commissione sia invitata a formulare un parere in merito
all'applicazione del trattato, deve pronunciarsi il più presto
possibile.
Articolo
5
Ogni servizio
televisivo in formato panoramico 16:9, a norma dell'articolo 2, che sia
ricevuto e diffuso su sistemi televisivi via cavo dev'essere diffuso su
tali sistemi almeno nel formato panoramico 16:9.
Articolo
6
Anteriormente al 1°
luglio 1997 e ogni due anni a partire da tale data, la Commissione esamina
le condizioni d'applicazione della presente direttiva e lo sviluppo del
mercato dei servizi televisivi numerici nell'Unione europea e sottopone al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una
relazione. Tale relazione concerne gli sviluppi del mercato, in
particolare quelli relativi all'evoluzione delle tecnologie e dei servizi
numerici, nonché gli sviluppi tecnici e commerciali del mercato in
relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi
numerici.
Se necessario, la
Commissione presenta al Consiglio proposte intese ad adeguare la presente
direttiva ai suddetti sviluppi.
Articolo 7
La direttiva 92/38/CEE
è abrogata con effetto da nove mesi dopo la data di entrata in vigore
della presente direttiva.
Articolo
8
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
nove mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
nazionale che adottano nella materia disciplinata dalla presente
direttiva.
Articolo
9
La presente direttiva
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 10
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Lussemburgo, addì 24 ottobre 1995.
Per il Parlamento
europeo Il Presidente K. HAENSCH
Per il Consiglio Il
Presidente L. ATIENZA SERNA
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